Art. 9 
 
              Conservazione delle domande e dei titoli 
 
  1. Eseguita la formalita' richiesta, il conservatore restituisce al
richiedente il certificato con indicazione della data e del numero di
iscrizione. 
  2. Il  Registro  pegni,  la  raccolta  delle  domande  e  i  titoli
consegnati al conservatore sono conservati su supporto informatico in
conformita' alle disposizioni e secondo le regole tecniche  stabilite
dal  Codice  dell'amministrazione  digitale   di   cui   al   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.