Art. 9 Conservazione delle domande e dei titoli 1. Eseguita la formalita' richiesta, il conservatore restituisce al richiedente il certificato con indicazione della data e del numero di iscrizione. 2. Il Registro pegni, la raccolta delle domande e i titoli consegnati al conservatore sono conservati su supporto informatico in conformita' alle disposizioni e secondo le regole tecniche stabilite dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.