Art. 19 Struttura tecnica permanente 1. Presso l'Organismo e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, competente per le attivita' istruttorie propedeutiche all'espletamento delle funzioni dell'Organismo, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 2. La Struttura tecnica e' formata da un contingente di quattro unita' di personale di livello non dirigenziale, individuato nell'ambito del personale in servizio presso il Ministero, assegnato dal Direttore generale risorse umane e acquisti su proposta dell'Organismo. 3. Il responsabile della Struttura tecnica permanente e' nominato dall'Organismo nell'ambito del contingente del personale assegnato alla Struttura e deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche come espressamente previsto dall'articolo 14, comma 10, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
Note all'art. 19: - Il testo dell'articolo 14, comma 10), del citato decreto legislativo n. 150, del 2009, e' riportato nelle note all'articolo 18.