Art. 19 
 
                    Struttura tecnica permanente 
 
  1. Presso l'Organismo e' costituita, senza nuovi o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica,  la  Struttura  tecnica  permanente  per  la
misurazione  della   performance,   competente   per   le   attivita'
istruttorie    propedeutiche    all'espletamento    delle    funzioni
dell'Organismo, dotata delle risorse necessarie  all'esercizio  delle
relative funzioni. 
  2. La Struttura tecnica e' formata da  un  contingente  di  quattro
unita'  di  personale  di  livello  non   dirigenziale,   individuato
nell'ambito del personale in servizio presso il Ministero,  assegnato
dal  Direttore  generale  risorse  umane  e  acquisti   su   proposta
dell'Organismo. 
  3. Il responsabile della Struttura tecnica permanente  e'  nominato
dall'Organismo nell'ambito del contingente  del  personale  assegnato
alla Struttura e deve possedere  una  specifica  professionalita'  ed
esperienza  nel  campo  della  misurazione  della  performance  nelle
amministrazioni pubbliche come espressamente  previsto  dall'articolo
14, comma 10, del decreto legislativo n. 150 del 2009. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Il testo dell'articolo  14,  comma  10),  del  citato
          decreto legislativo n. 150, del 2009,  e'  riportato  nelle
          note all'articolo 18.