Art. 20 Funzioni e compiti 1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance svolge le funzioni e i compiti di cui all'articolo 14, commi 2, 4 e 4-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, ed ogni altra funzione attribuita dalla legge. 2. La validazione della Relazione sulla performance e' condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 150 del 2009. 3. Agli oneri per il funzionamento dell'Organismo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 20: - Il testo dell'articolo 14, commi 2, 4 e 4-bis, del citato decreto legislativo n. 150, del 2009, e' riportato nelle note all'articolo 18. - Il Titolo III, del citato decreto legislativo n. 150, del 2009, reca: «MERITO E PREMI».