Art. 20 
 
                         Funzioni e compiti 
 
  1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance svolge
le funzioni e i compiti di cui all'articolo 14, commi 2,  4  e  4-bis
del decreto legislativo n. 150  del  2009,  ed  ogni  altra  funzione
attribuita dalla legge. 
  2. La validazione della Relazione sulla performance  e'  condizione
inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il  merito  di
cui al Titolo III del decreto legislativo n. 150 del 2009. 
  3. Agli oneri per il funzionamento dell'Organismo si  provvede  nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Il testo dell'articolo 14, commi 2, 4  e  4-bis,  del
          citato decreto legislativo n. 150, del 2009,  e'  riportato
          nelle note all'articolo 18. 
              - Il Titolo III, del citato decreto legislativo n. 150,
          del 2009, reca: «MERITO E PREMI».