Art. 10 
 
                            Comunicazioni 
 
  1. Le comunicazioni nell'ambito dei procedimenti di cui al presente
regolamento sono effettuate presso il domicilio  digitale  comunicato
al registro dagli interessati, ai sensi dell'articolo  16,  comma  7,
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  2. Per i soggetti che non hanno un domicilio digitale  ovvero,  nei
casi  di  domicilio  digitale  non  attivo,  non  funzionante  o  non
raggiungibile, si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo
3-bis, comma 4-bis, del CAD. 
  3. In caso di impossibilita' di provvedere  alle  comunicazioni  di
cui al comma 2 o di  mancato  recapito  della  raccomandata  a  causa
dell'inadempimento,  da  parte  degli   iscritti,   dell'obbligo   di
aggiornamento o variazione dei propri recapiti anagrafici,  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo, e  delle  relative
disposizioni di attuazione, le comunicazioni  si  intendono  eseguite
mediante  pubblicazione  in  formato  elettronico  in  apposita  area
riservata del sito istituzionale della revisione legale,  accessibile
in forma  riservata  da  ciascun  utente  attraverso  identificazione
informatica, nel rispetto delle regole sull'identita' digitale di cui
agli articoli 3-bis e 64 del CAD. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 16  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2  (Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale): 
                «Art.  16.  (Riduzione  dei  costi  amministrativi  a
          carico delle imprese). - 1. - 6-ter. (Omissis). 
                7. I  professionisti  iscritti  in  albi  ed  elenchi
          istituiti con legge dello Stato  comunicano  ai  rispettivi
          ordini o collegi  il  proprio  domicilio  digitale  di  cui
          all'articolo   1,    comma    1,    lettera    n-ter    del
          decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  Gli  ordini  e  i
          collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile  in
          via    telematica    esclusivamente     dalle     pubbliche
          amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e  il
          relativo  domicilio  digitale.  I  revisori  legali  e   le
          societa' di revisione legale iscritti nel registro  di  cui
          al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  comunicano
          il proprio domicilio digitale al Ministero dell'economia  e
          delle finanze o al soggetto  incaricato  della  tenuta  del
          registro. 
                  (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli  3-bis  e  64  del
          citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: 
                «Art.  3-bis.   (Identita'   digitale   e   Domicilio
          digitale). - 01. Chiunque ha  il  diritto  di  accedere  ai
          servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2,
          comma 2, tramite la  propria  identita'  digitale  e  anche
          attraverso  il  punto  di   accesso   telematico   di   cui
          all'articolo 64-bis. 
                1. I soggetti di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  i
          professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i
          soggetti tenuti all'iscrizione nel registro  delle  imprese
          hanno  l'obbligo  di  dotarsi  di  un  domicilio   digitale
          iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter. 
                1-bis. Fermo restando quanto  previsto  al  comma  1,
          chiunque ha  facolta'  di  eleggere  il  proprio  domicilio
          digitale  da  iscrivere  nell'elenco  di  cui  all'articolo
          6-quater. Nel caso in cui il domicilio eletto  risulti  non
          piu'  attivo  si  procede  alla   cancellazione   d'ufficio
          dall'indice  di  cui  all'articolo  6-quater   secondo   le
          modalita' fissate nelle Linee guida. 
                1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1, 1-bis e
          4-quinquies sono eletti secondo le modalita' stabilite  con
          le  Linee  guida.  Le  persone  fisiche  possono   altresi'
          eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio  di
          cui all'articolo 64-bis. 
                1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis  hanno
          l'obbligo di fare un uso diligente  del  proprio  domicilio
          digitale e di comunicare ogni  modifica  o  variazione  del
          medesimo secondo le modalita' fissate  nelle  Linee  guida.
          Con le stesse Linee guida, fermo restando  quanto  previsto
          ai commi 3-bis e  4-bis,  sono  definite  le  modalita'  di
          gestione e di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo
          6-quater  anche  nei  casi  di  decesso  del  titolare  del
          domicilio digitale eletto o di impossibilita'  sopravvenuta
          di avvalersi del domicilio. 
                2. - 3. 
                3-bis. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri o del Ministro delegato per la  semplificazione  e
          la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID  e  il  Garante
          per la protezione dei dati personali e acquisito il  parere
          della  Conferenza  unificata,  e'  stabilita  la   data   a
          decorrere dalla quale le comunicazioni tra  i  soggetti  di
          cui all'articolo  2,  comma  2,  e  coloro  che  non  hanno
          provveduto a eleggere un domicilio digitale  ai  sensi  del
          comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica.
          Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' con  le
          quali ai  predetti  soggetti  e'  attribuito  un  domicilio
          digitale ovvero altre modalita' con  le  quali,  anche  per
          superare il divario digitale, i  documenti  possono  essere
          messi a disposizione e consegnati a coloro  che  non  hanno
          accesso ad un domicilio digitale. 
                4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i  casi  in
          cui  e'  prevista  dalla  normativa  vigente  una   diversa
          modalita'  di  comunicazione  o  di  pubblicazione  in  via
          telematica, le amministrazioni  pubbliche  e  i  gestori  o
          esercenti di pubblici servizi comunicano con  il  cittadino
          esclusivamente tramite il domicilio digitale  dallo  stesso
          dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge
          7 agosto 1990, n. 241, senza  oneri  di  spedizione  a  suo
          carico. Ogni altra forma di comunicazione non puo' produrre
          effetti pregiudizievoli per il destinatario. L'utilizzo  di
          differenti  modalita'  di  comunicazione  rientra   tra   i
          parametri di valutazione della performance dirigenziale  ai
          sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27
          ottobre 2009, n. 150. 
                4-bis. Fino alla data fissata nel decreto di  cui  al
          comma 3-bis, i soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  2,
          possono predisporre le comunicazioni ai  soggetti  che  non
          hanno un domicilio digitale ovvero nei  casi  di  domicilio
          digitale non attivo, non funzionante o  non  raggiungibile,
          come documenti informatici sottoscritti con firma  digitale
          o altra firma elettronica qualificata,  da  conservare  nei
          propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria
          o raccomandata con avviso di ricevimento,  copia  analogica
          di  tali  documenti  su  cui  e'  apposto   a   stampa   il
          contrassegno  di  cui  all'articolo  23,  comma   2-bis   o
          l'indicazione a mezzo stampa del responsabile  pro  tempore
          in   sostituzione   della   firma   autografa   ai    sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 12  febbraio  1993,
          n. 39 ovvero un avviso con le indicazioni  delle  modalita'
          con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione
          e consegnati al destinatario. 
                4-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al   comma   4-bis
          soddisfano a tutti gli effetti di  legge  gli  obblighi  di
          conservazione e di esibizione dei documenti previsti  dalla
          legislazione vigente laddove la copia analogica inviata  al
          cittadino (64) contenga una dicitura che specifichi che  il
          documento informatico, da cui la copia e' tratta, e'  stato
          predisposto  come   documento   nativo   digitale   ed   e'
          disponibile presso l'amministrazione. 
                4-quater. La  copia  analogica  con  l'indicazione  a
          mezzo stampa del responsabile in sostituzione  della  firma
          autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto  legislativo
          12 febbraio 1993, n. 39,  soddisfa  le  condizioni  di  cui
          all'articolo 23, comma  2-bis,  salvo  i  casi  in  cui  il
          documento   rappresenti,   per    propria    natura,    una
          certificazione    rilasciata    dall'amministrazione     da
          utilizzarsi nei rapporti tra privati. 
                4-quinquies. E' possibile eleggere anche un domicilio
          digitale speciale  per  determinati  atti,  procedimenti  o
          affari. In tal caso, ferma restando la  validita'  ai  fini
          delle  comunicazioni  elettroniche  aventi  valore  legale,
          colui che lo ha eletto non puo' opporre eccezioni  relative
          alla forma e alla data della spedizione e  del  ricevimento
          delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate. 
                5.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica.» 
                «Art. 64. (Sistema pubblico  per  la  gestione  delle
          identita'  digitali  e  modalita'  di  accesso  ai  servizi
          erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. - 2. 
                2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in  rete
          e agevolare l'accesso agli stessi da parte di  cittadini  e
          imprese,  anche  in  mobilita',  e'   istituito,   a   cura
          dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
          la gestione dell'identita' digitale di cittadini e  imprese
          (SPID). 
                2-ter. Il sistema SPID  e'  costituito  come  insieme
          aperto  di  soggetti  pubblici  e   privati   che,   previo
          accreditamento  da  parte  dell'AgID,   secondo   modalita'
          definite  con  il  decreto  di  cui  al   comma   2-sexies,
          identificano gli utenti per consentire loro  il  compimento
          di attivita' e l'accesso ai servizi in rete. 
                2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati  dalle
          pubbliche amministrazioni  che  richiedono  identificazione
          informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la  carta
          di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
          pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le  modalita'
          definiti con il decreto di cui  al  comma  2-sexies.  Resta
          fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01. 
                2-quinquies.  Ai  fini  dell'erogazione  dei   propri
          servizi in  rete,  e'  altresi'  riconosciuta  ai  soggetti
          privati, secondo le modalita' definite con  il  decreto  di
          cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema
          SPID per la gestione  dell'identita'  digitale  dei  propri
          utenti, nonche' la facolta' di  avvalersi  della  carta  di
          identita' elettronica. L'adesione al  sistema  SPID  ovvero
          l'utilizzo della carta  di  identita'  elettronica  per  la
          verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per
          i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente  esonera
          i predetti soggetti da un obbligo generale di  sorveglianza
          delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
                2-sexies. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  delegato   per
          l'innovazione tecnologica e del Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante
          per la protezione dei  dati  personali,  sono  definite  le
          caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
                  a) al modello architetturale  e  organizzativo  del
          sistema; 
                  b) alle modalita'  e  ai  requisiti  necessari  per
          l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; 
                  c)  agli  standard  tecnologici  e  alle  soluzioni
          tecniche e organizzative  da  adottare  anche  al  fine  di
          garantire l'interoperabilita'  delle  credenziali  e  degli
          strumenti  di  accesso   resi   disponibili   dai   gestori
          dell'identita'  digitale  nei  riguardi  di   cittadini   e
          imprese; 
                  d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini
          e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; 
                  e) ai tempi e alle modalita' di adozione  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
          servizi in rete; 
                  f)  alle  modalita'  di  adesione  da  parte  delle
          imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi  in
          rete. 
                2-septies - 2-octies. 
                2-nonies. L'accesso di cui  al  comma  2-quater  puo'
          avvenire anche con la carta nazionale dei servizi. 
                2-decies. Le pubbliche amministrazioni,  in  qualita'
          di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente  delle
          verifiche  rese  disponibili  dai  gestori   di   identita'
          digitali e dai gestori di attributi qualificati. 
                2-undecies.   I   gestori   dell'identita'   digitale
          accreditati sono iscritti in un apposito  elenco  pubblico,
          tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica. 
                2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale  con
          livello  di  garanzia  almeno   significativo,   ai   sensi
          dell'articolo 8,  paragrafo  2,  del  Regolamento  (UE)  n.
          910/2014 del Parlamento e  del  Consiglio  europeo  del  23
          luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o  per
          l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento  di
          riconoscimento equipollente, di  cui  all'articolo  35  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identita'  digitale,
          verificata ai sensi del presente articolo e con livello  di
          sicurezza  almeno  significativo,  attesta  gli   attributi
          qualificati dell'utente, ivi compresi i  dati  relativi  al
          possesso di abilitazioni o autorizzazioni  richieste  dalla
          legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in
          albi, elenchi o registri pubblici o comunque  accertati  da
          soggetti  titolari  di  funzioni  pubbliche,   secondo   le
          modalita' stabilite da AgID con Linee guida. 
                3. 
                3-bis. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri  o  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
          pubblica amministrazione, e' stabilita' la data a decorrere
          dalla quale i soggetti di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          lettere b) e  c)  utilizzano  esclusivamente  le  identita'
          digitali ai  fini  dell'identificazione  degli  utenti  dei
          propri servizi on-line. Fatto  salvo  quanto  previsto  dal
          comma  2-nonies,  a  decorrere  dal  28  febbraio  2021,  i
          soggetti di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  lettera  a),
          utilizzano esclusivamente le identita' digitali e la  carta
          di identita' elettronica ai fini  dell'identificazione  dei
          cittadini che accedono  ai  propri  servizi  in  rete.  Con
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  del
          Ministro  delegato  per  l'innovazione  tecnologica  e   la
          digitalizzazione e' stabilita la  data  a  decorrere  dalla
          quale i soggetti di cui all'articolo 2,  comma  2,  lettera
          a), utilizzano esclusivamente  le  identita'  digitali  per
          consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti  ai
          propri servizi in rete.». 
              - Il testo del  comma  6  dell'articolo  7  del  citato
          decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  e'  riportato
          nelle note alle premesse.