Art. 3 Accertamento 1. Il MEF, nell'esercizio dei compiti di vigilanza in materia di revisione legale, provvede ad accertare la violazione per la quale e' prevista una sanzione amministrativa una volta acquisiti gli elementi necessari a valutarne la sussistenza. 2. Se le violazioni ascrivibili al revisore legale, o alla societa' di revisione legale, risultano da precedenti atti adottati nell'esercizio dei compiti di vigilanza, quale un verbale ispettivo o le risultanze di un controllo della qualita' ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo, tali atti sono allegati al verbale di accertamento, salvo che non se ne riproduca il contenuto essenziale. 3. L'accertamento si perfeziona con la redazione del verbale di accertamento, che resta conservato agli atti del MEF. Dalla data di redazione del verbale di accertamento, che viene comunicata nella lettera di contestazione, decorrono i termini di cui all'articolo 4, comma 1. Il MEF trasmette tempestivamente gli atti alla commissione.
Note all'art. 3: - Il testo dell'articolo 20 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note all'art. 2.