Art. 3 
 
                            Accertamento 
 
  1. Il MEF, nell'esercizio dei compiti di vigilanza  in  materia  di
revisione legale, provvede ad accertare la violazione per la quale e'
prevista una sanzione amministrativa una volta acquisiti gli elementi
necessari a valutarne la sussistenza. 
  2. Se le violazioni ascrivibili al revisore legale, o alla societa'
di  revisione  legale,  risultano   da   precedenti   atti   adottati
nell'esercizio dei compiti di vigilanza, quale un verbale ispettivo o
le risultanze di un controllo della qualita' ai  sensi  dell'articolo
20 del decreto legislativo, tali atti sono  allegati  al  verbale  di
accertamento, salvo che non se ne riproduca il contenuto essenziale. 
  3. L'accertamento si perfeziona con la  redazione  del  verbale  di
accertamento, che resta conservato agli atti del MEF. Dalla  data  di
redazione del verbale di accertamento,  che  viene  comunicata  nella
lettera di contestazione, decorrono i termini di cui all'articolo  4,
comma 1. Il MEF trasmette tempestivamente gli atti alla commissione. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Il  testo  dell'articolo  20  del   citato   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note
          all'art. 2.