Art. 4 
 
                    Contestazione degli addebiti 
 
  1.  L'avvio  del  procedimento  sanzionatorio  e'  disposto   dalla
commissione a mezzo  lettera  di  contestazione  degli  addebiti.  La
contestazione  degli  addebiti  e'  effettuata,   quando   possibile,
immediatamente, e comunque entro il  termine  di  centottanta  giorni
dall'accertamento, ovvero di trecentosessanta giorni se l'interessato
risiede o ha la sede all'estero. 
  2.  La  lettera  di  contestazione  degli  addebiti   contiene   il
riferimento all'attivita' di vigilanza svolta e  alla  documentazione
acquisita dalla quale sia emersa la violazione, la descrizione  della
violazione riscontrata, l'indicazione delle  disposizioni  violate  e
delle relative  norme  sanzionatorie,  la  comunicazione  della  data
prevista di conclusione del  procedimento,  fatti  salvi  i  casi  di
sospensione dei termini di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 7
agosto 1990, n. 241 o specificati dal presente regolamento ed  indica
la  facolta'  per  i  soggetti  destinatari  delle  contestazioni  di
presentare  eventuali  deduzioni  e  documenti,  assegnando  loro  un
termine di trenta giorni, decorrente dalla data  di  ricezione  della
lettera di contestazione, per la presentazione di proprie deduzioni. 
  3. La lettera di  contestazione  degli  addebiti  indica  anche  la
facolta'  del  soggetto  destinatario  di  chiedere  la   visione   o
l'estrazione di copia dei documenti istruttori. In  questo  caso,  il
termine di trenta giorni di cui al comma 2 e' sospeso, per  una  sola
volta,  per  un  periodo  non  superiore  a  trenta   giorni.   Sono,
corrispondentemente, sospesi i termini di cui all'articolo  7,  comma
2. 
  4. La commissione puo' affidare ad un proprio componente il compito
di esaminare gli atti dell'istruttoria. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 2 della
          citata legge 7 agosto 1990, n. 241: 
                «Art. 2. (Conclusione del procedimento). -  1.  -  6.
          (Omissis). 
                7. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  17,  i
          termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del  presente  articolo
          possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
          non  superiore  a  trenta  giorni,  per  l'acquisizione  di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 
                (Omissis).».