Art. 4 Contestazione degli addebiti 1. L'avvio del procedimento sanzionatorio e' disposto dalla commissione a mezzo lettera di contestazione degli addebiti. La contestazione degli addebiti e' effettuata, quando possibile, immediatamente, e comunque entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento, ovvero di trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. 2. La lettera di contestazione degli addebiti contiene il riferimento all'attivita' di vigilanza svolta e alla documentazione acquisita dalla quale sia emersa la violazione, la descrizione della violazione riscontrata, l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie, la comunicazione della data prevista di conclusione del procedimento, fatti salvi i casi di sospensione dei termini di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 o specificati dal presente regolamento ed indica la facolta' per i soggetti destinatari delle contestazioni di presentare eventuali deduzioni e documenti, assegnando loro un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di ricezione della lettera di contestazione, per la presentazione di proprie deduzioni. 3. La lettera di contestazione degli addebiti indica anche la facolta' del soggetto destinatario di chiedere la visione o l'estrazione di copia dei documenti istruttori. In questo caso, il termine di trenta giorni di cui al comma 2 e' sospeso, per una sola volta, per un periodo non superiore a trenta giorni. Sono, corrispondentemente, sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2. 4. La commissione puo' affidare ad un proprio componente il compito di esaminare gli atti dell'istruttoria.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 2 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241: «Art. 2. (Conclusione del procedimento). - 1. - 6. (Omissis). 7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2. (Omissis).».