Art. 5 Audizione dell'interessato 1. Nello stesso termine previsto dall'articolo 4, comma 2, salva l'applicazione degli articoli 11, comma 2, 12, comma 2, e 13, comma 2, l'interessato puo' chiedere di essere sottoposto ad audizione personale. L'audizione si svolge, salvo che non sia diversamente disposto, presso la commissione. L'audizione puo' esser svolta anche in modalita' telematica. All'audizione possono partecipare i rappresentanti dell'ufficio che ha accertato la violazione. Della seduta viene redatto apposito verbale. 2. Ai fini dell'audizione di cui al comma 1, l'interessato e' convocato mediante comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 10, almeno dieci giorni prima dello svolgimento della seduta. L'interessato puo' farsi assistere da un difensore. Se l'interessato, senza giustificato motivo, non compare, si procede in sua assenza. Per tutti gli atti e le attivita' del procedimento, ad eccezione dell'audizione personale, l'interessato puo' farsi rappresentare da un difensore o da persona di sua fiducia iscritto al registro. 3. In caso di impedimento nella data fissata per l'audizione, l'interessato puo', per giustificato motivo, chiederne il differimento, una sola volta, per un periodo non superiore a trenta giorni. In caso di accoglimento del differimento, il termine di conclusione del procedimento e' sospeso per il periodo intercorrente tra la data inizialmente stabilita per l'audizione e la data di effettivo svolgimento della stessa.