Art. 5 
 
                     Audizione dell'interessato 
 
  1. Nello stesso termine previsto dall'articolo 4,  comma  2,  salva
l'applicazione degli articoli 11, comma 2, 12, comma 2, e  13,  comma
2, l'interessato puo' chiedere  di  essere  sottoposto  ad  audizione
personale. L'audizione si svolge,  salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, presso la commissione. L'audizione puo' esser svolta  anche
in  modalita'  telematica.  All'audizione   possono   partecipare   i
rappresentanti dell'ufficio che ha  accertato  la  violazione.  Della
seduta viene redatto apposito verbale. 
  2. Ai fini dell'audizione di  cui  al  comma  1,  l'interessato  e'
convocato mediante comunicazione effettuata  ai  sensi  dell'articolo
10,  almeno  dieci  giorni  prima  dello  svolgimento  della  seduta.
L'interessato puo' farsi assistere da un difensore. Se l'interessato,
senza giustificato motivo, non compare, si procede  in  sua  assenza.
Per tutti gli atti e le  attivita'  del  procedimento,  ad  eccezione
dell'audizione personale, l'interessato puo' farsi  rappresentare  da
un difensore o da persona di sua fiducia iscritto al registro. 
  3. In caso di  impedimento  nella  data  fissata  per  l'audizione,
l'interessato   puo',   per   giustificato   motivo,   chiederne   il
differimento, una sola volta, per un periodo non superiore  a  trenta
giorni. In caso di  accoglimento  del  differimento,  il  termine  di
conclusione del procedimento e' sospeso per il periodo  intercorrente
tra la data inizialmente stabilita  per  l'audizione  e  la  data  di
effettivo svolgimento della stessa.