Art. 6 
 
               Proposta di sanzione o di archiviazione 
 
  1. La commissione, acquisite le deduzioni formulate per iscritto in
ordine ai fatti ed alle irregolarita' contestati e proceduto, se  del
caso, all'audizione personale  dell'interessato,  formula,  entro  il
termine  di  centoventi  giorni  dalla  data   di   ricezione   della
contestazione degli addebiti di cui  all'articolo  4,  comma  1,  una
proposta  motivata  di  sanzione  al  MEF,  contenente  la  specifica
determinazione del tipo e dell'entita' della sanzione,  tenuto  conto
di quanto indicato nell'articolo 8. La proposta non e' vincolante. 
  2. La commissione, se ritiene che le contestazioni siano infondate,
propone l'archiviazione del procedimento.