Art. 6 Proposta di sanzione o di archiviazione 1. La commissione, acquisite le deduzioni formulate per iscritto in ordine ai fatti ed alle irregolarita' contestati e proceduto, se del caso, all'audizione personale dell'interessato, formula, entro il termine di centoventi giorni dalla data di ricezione della contestazione degli addebiti di cui all'articolo 4, comma 1, una proposta motivata di sanzione al MEF, contenente la specifica determinazione del tipo e dell'entita' della sanzione, tenuto conto di quanto indicato nell'articolo 8. La proposta non e' vincolante. 2. La commissione, se ritiene che le contestazioni siano infondate, propone l'archiviazione del procedimento.