Art. 7 
 
                    Conclusione del procedimento 
 
  1. Al termine della fase istruttoria, valutata  la  proposta  della
commissione, il MEF, ove non ritenga di disporre l'archiviazione  del
procedimento,   dandone   notizia   all'interessato,   applica,   con
provvedimento motivato, le sanzioni  previste  dall'articolo  24  del
decreto legislativo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8,
anche in difformita' da quanto proposto dalla commissione. 
  2. Il termine di  conclusione  del  procedimento  sanzionatorio  e'
stabilito in centottanta giorni, ovvero in trecentosessanta giorni se
l'interessato risiede o ha la sede all'estero, decorrenti dalla  data
di ricezione della lettera di contestazione degli addebiti. 
  3. Nel caso in cui i revisori legali, la societa' di revisione o il
responsabile della revisione legale non ottemperino ai  provvedimenti
sanzionatori applicati ai sensi del presente regolamento, il  MEF  ne
dispone la cancellazione dal registro. 
  4.  Le  sanzioni  amministrative  applicate  per  violazione  delle
disposizioni  del  decreto  legislativo  sono  pubblicate  sul   sito
istituzionale  della  revisione  legale,   in   apposita   area   non
indicizzata dai motori di ricerca esterni, comprese  le  informazioni
concernenti il tipo, la natura della violazione e  l'identita'  della
persona fisica o giuridica a cui la sanzione e' applicata,  ai  sensi
dell'articolo 24, commi 6 e 8 del decreto legislativo. 
  5. La pubblicazione delle sanzioni in  forma  anonima  puo'  essere
disposta dal MEF nelle situazioni di cui all'articolo  24,  comma  7,
del decreto legislativo. 
 
          Note all'art. 7: 
              -  Il  testo  dell'articolo  24  del   citato   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note
          all'art. 2.