Art. 7 Conclusione del procedimento 1. Al termine della fase istruttoria, valutata la proposta della commissione, il MEF, ove non ritenga di disporre l'archiviazione del procedimento, dandone notizia all'interessato, applica, con provvedimento motivato, le sanzioni previste dall'articolo 24 del decreto legislativo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8, anche in difformita' da quanto proposto dalla commissione. 2. Il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio e' stabilito in centottanta giorni, ovvero in trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, decorrenti dalla data di ricezione della lettera di contestazione degli addebiti. 3. Nel caso in cui i revisori legali, la societa' di revisione o il responsabile della revisione legale non ottemperino ai provvedimenti sanzionatori applicati ai sensi del presente regolamento, il MEF ne dispone la cancellazione dal registro. 4. Le sanzioni amministrative applicate per violazione delle disposizioni del decreto legislativo sono pubblicate sul sito istituzionale della revisione legale, in apposita area non indicizzata dai motori di ricerca esterni, comprese le informazioni concernenti il tipo, la natura della violazione e l'identita' della persona fisica o giuridica a cui la sanzione e' applicata, ai sensi dell'articolo 24, commi 6 e 8 del decreto legislativo. 5. La pubblicazione delle sanzioni in forma anonima puo' essere disposta dal MEF nelle situazioni di cui all'articolo 24, comma 7, del decreto legislativo.
Note all'art. 7: - Il testo dell'articolo 24 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note all'art. 2.