Art. 8 
 
              Criteri per l'applicazione delle sanzioni 
 
  1. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo  24  del  decreto
legislativo sono applicate tenendo  conto  di  tutte  le  circostanze
pertinenti e, in particolare, dei criteri  di  cui  all'articolo  25,
comma 3, del decreto legislativo. Ai  fini  della  valutazione  della
gravita' delle violazioni, si tiene conto anche del grado della colpa
imputabile  al  revisore  e  del  danno   provocato   alla   societa'
revisionata o ai terzi, ove siano individuabili, nonche' dei casi  di
reiterazione nei sensi stabiliti dall'articolo 8-bis della  legge  24
novembre 1981, n. 689. 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Il  testo  dell'articolo  24  del   citato   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note
          all'art. 2. 
              - Il testo del comma  3  dell'articolo  25  del  citato
          decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  e'  riportato
          nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8-bis della  citata
          legge 24 novembre 1981, n. 689: 
                «Art. 8-bis. (Reiterazione delle violazioni). - Salvo
          quanto previsto da speciali disposizioni di  legge,  si  ha
          reiterazione  quando,  nei  cinque  anni  successivi   alla
          commissione di una violazione amministrativa, accertata con
          provvedimento  esecutivo,  lo  stesso   soggetto   commette
          un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione
          anche quando piu' violazioni della stessa  indole  commesse
          nel quinquennio  sono  accertate  con  unico  provvedimento
          esecutivo. 
                Si considerano  della  stessa  indole  le  violazioni
          della  medesima  disposizione  e  quelle  di   disposizioni
          diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o
          per le modalita' della condotta, presentano una sostanziale
          omogeneita' o caratteri fondamentali comuni. 
                La  reiterazione  e'  specifica  se  e'  violata   la
          medesima disposizione. 
                Le violazioni amministrative  successive  alla  prima
          non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando  sono
          commesse  in  tempi  ravvicinati  e  riconducibili  ad  una
          programmazione unitaria. 
                La reiterazione determina gli effetti  che  la  legge
          espressamente  stabilisce.  Essa  non  opera  nel  caso  di
          pagamento in misura ridotta. 
                Gli effetti  conseguenti  alla  reiterazione  possono
          essere sospesi fino a quando il provvedimento  che  accerta
          la  violazione  precedentemente   commessa   sia   divenuto
          definitivo.  La  sospensione  e'  disposta   dall'autorita'
          amministrativa competente, o in  caso  di  opposizione  dal
          giudice, quando possa derivare grave danno. 
                Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in
          ogni caso, se il provvedimento che  accerta  la  precedente
          violazione e' annullato.».