Art. 9 Prescrizione dell'azione disciplinare 1. Il termine di prescrizione dell'azione disciplinare di cui all'articolo 25, comma 3-ter, del decreto legislativo decorre, in caso di violazione permanente o continuata, dal giorno in cui e' cessata la condotta commissiva od omissiva punibile con sanzione.
Note all'art. 9: - Il testo del comma 3-ter dell'articolo 25 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note alle premesse.