Art. 9 
 
                Prescrizione dell'azione disciplinare 
 
  1. Il termine  di  prescrizione  dell'azione  disciplinare  di  cui
all'articolo 25, comma 3-ter, del  decreto  legislativo  decorre,  in
caso di violazione permanente o continuata,  dal  giorno  in  cui  e'
cessata la condotta commissiva od omissiva punibile con sanzione. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il testo del comma 3-ter dell'articolo 25 del  citato
          decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  e'  riportato
          nelle note alle premesse.