Art. 4 Riorganizzazione del Ministero della salute 1. La dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute e' incrementata di due unita', con contestuale riduzione di 7 posizioni di dirigente sanitario, finanziariamente equivalenti e di un corrispondente ammontare di facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. 2. All'articolo 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Ministero si articola in direzioni generali, coordinate da un segretario generale. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, e' pari a 15.". 3. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.