Art. 4 
 
             Riorganizzazione del Ministero della salute 
 
  1. La dotazione organica della dirigenza di  livello  generale  del
Ministero della salute e' incrementata di due unita', con contestuale
riduzione di 7 posizioni  di  dirigente  sanitario,  finanziariamente
equivalenti e di un corrispondente ammontare di facolta' assunzionali
disponibili a legislazione vigente. 
  2. All'articolo 47-quater del decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.  Il  Ministero  si
articola in direzioni generali, coordinate da un segretario generale.
Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso  il  segretario
generale, e' pari a 15.". 
  3. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nei  limiti
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente.