Art. 5 
 
Disposizioni urgenti in tema di temporaneo rafforzamento dell'Ufficio
      centrale per il referendum presso la Corte di cassazione 
 
  1.  Al  fine  di  consentire  il  tempestivo   espletamento   delle
operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge  25  maggio
1970, n. 352, relative alle richieste di referendum presentate  entro
il 31 ottobre 2021, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2
del decreto- legge 9 marzo 1995, n.  67,  convertito  dalla  legge  5
maggio  1995,  n.  159,  per  le   operazioni   di   verifica   delle
sottoscrizioni,    dell'indicazione     delle     generalita'     dei
sottoscrittori, delle vidimazioni  dei  fogli,  delle  autenticazioni
delle  firme  e  delle  certificazioni  elettorali,  nonche'  per  le
operazioni di  conteggio  delle  firme,  l'Ufficio  centrale  per  il
referendum  si  avvale  di  personale   della   segreteria   di   cui
all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, nel numero massimo
di 28 unita', appartenente alla seconda  area  professionale  con  la
qualifica di cancelliere esperto e di assistente giudiziario. 
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, per le funzioni  di
segreteria  dell'Ufficio  centrale  per  il  referendum,   il   primo
presidente della Corte di cassazione puo' avvalersi, per  un  periodo
non superiore a sessanta giorni, di personale  ulteriore  rispetto  a
quello in servizio a qualsiasi titolo presso  la  Corte,  nel  numero
massimo di 360 unita', di  cui  80  competenti  per  le  funzioni  di
verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti alla  seconda
area professionale con  la  qualifica  di  assistente  giudiziario  o
cancelliere esperto ovvero profili professionali  equiparati,  e  280
con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento
dei dati nei sistemi  informatici,  appartenenti  alla  seconda  area
professionale  con  la  qualifica  di  operatore  giudiziario  ovvero
profili professionali equiparati. 
  3. Su richiesta del primo presidente  della  Corte  di  cassazione,
l'amministrazione giudiziaria indice  interpello,  per  soli  titoli,
finalizzato alla acquisizione  di  manifestazioni  di  disponibilita'
alla assegnazione all'ufficio centrale per il referendum della  Corte
di cassazione. 
  4. La procedura di assegnazione temporanea di cui  al  comma  3  e'
riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria  che
abbia maturato  un  minimo  di  tre  anni  di  servizio  nel  profilo
professionale di appartenenza, nonche',  qualora  in  possesso  delle
professionalita' richieste e  secondo  l'equiparazione  prevista  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015,  ai
dipendenti  di  ruolo  delle   Amministrazioni   pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, rientranti nel Comparto Funzioni Centrali, nonche' al  personale
militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all'articolo 3  del
medesimo  decreto  legislativo  secondo  i  rispettivi   ordinamenti.
Nell'ambito della procedura di interpello  di  cui  al  comma  3,  le
amministrazioni pubbliche di appartenenza dei dipendenti che  abbiano
manifestato la propria disponibilita'  sono  tenute  ad  adottare  il
provvedimento  di  comando  entro  cinque  giorni   dalla   richiesta
dell'amministrazione giudiziaria; qualora tale provvedimento non  sia
adottato nel termine suddetto, il  nulla  osta  si  ha  comunque  per
rilasciato   e   l'amministrazione   giudiziaria    puo'    procedere
all'assegnazione,    dandone    comunicazione    all'interessato    e
all'amministrazione   di   competenza.   Il   trattamento   economico
fondamentale e accessorio da  corrispondere  durante  il  periodo  di
assegnazione  temporanea  continuera'   ad   essere   erogato   dalla
amministrazione di provenienza. 
  5. In ragione delle eccezionali finalita' di cui  al  comma  1,  al
personale assegnato all'Ufficio  centrale  per  il  referendum  della
Corte di cassazione, anche se distaccato o  comandato  ai  sensi  del
comma 4, e' corrisposto l'onorario giornaliero di cui all'articolo 3,
comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Per le unita' con mansioni
esecutive di supporto di cui al comma 2, tale onorario e' ridotto  di
un quinto. Detto  personale,  delegato  dal  presidente  dell'Ufficio
centrale per il referendum, e' responsabile verso l'Ufficio  centrale
delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto  dall'articolo
6 della legge 22 maggio 1978, n. 199. Non e' dovuta, per il personale
comandato ai sensi del comma 4, l'indennita' giudiziaria. 
  6. Per  l'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel  presente
articolo e' autorizzata la spesa di euro 990.731 per l'anno 2021, cui
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.