Art. 6 
 
Misure  urgenti  in  materia  di  svolgimento  della  sessione   2021
dell'esame  di   Stato   per   l'abilitazione   all'esercizio   della
professione  di  avvocato  durante  l'emergenza   epidemiologica   da
                              COVID-19 
 
  1.  L'esame  di  Stato  per  l'abilitazione   all'esercizio   della
professione di avvocato, limitatamente alla sessione  da  indire  per
l'anno  2021,  e'  disciplinato  dalle   disposizioni   di   cui   al
decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, salvo quanto previsto dal presente
articolo. 
  2. Con il decreto  del  Ministro  della  giustizia  che  indice  la
sessione d'esame per il 2021 si forniscono  le  indicazioni  relative
alla data di inizio delle prove,  alle  modalita'  di  sorteggio  per
l'espletamento delle prove orali, alla pubblicita'  delle  sedute  di
esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame fermo quanto
previsto dal successivo comma 3, alle prescrizioni  imposte  ai  fini
della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da  COVID-19,
nonche' alle modalita' di  comunicazione  delle  materie  scelte  dal
candidato per la prima e la seconda  prova  orale.  Con  il  medesimo
decreto vengono altresi' disciplinate le  modalita'  di  utilizzo  di
strumenti compensativi per le difficolta' di lettura, di scrittura  e
di calcolo, nonche' la possibilita' di usufruire di un  prolungamento
dei tempi stabiliti per lo svolgimento  delle  prove,  da  parte  dei
candidati con disturbi  specifici  di  apprendimento  (DSA).  Non  si
applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  del
decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 aprile 2021, n. 50. 
  3. L'accesso  ai  locali  deputati  allo  svolgimento  delle  prove
d'esame e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una  delle
certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo  9,  comma  2  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La mancata esibizione da parte dei
candidati al personale addetto ai controlli delle  certificazioni  di
cui al primo periodo costituisce motivo di esclusione dall'esame. 
  4. In deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  4,  comma  6  del
decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, le linee generali da  seguire  per
la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la
valutazione dei candidati, in modo da garantire  l'omogeneita'  e  la
coerenza dei  criteri  di  esame,  sono  stabilite  con  decreto  del
Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita
ai sensi del decreto-legge 21 maggio 2003, n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180. 
  5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
e' autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per  l'anno  2022,  cui  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi  di
riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.