Art. 10
Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in
amministrazione straordinaria
1. Al fine di garantire la continuita' del sostegno al reddito dei
lavoratori coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di
amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-bis,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il trattamento di
integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 10-ter, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, puo' essere concesso ai
lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in
amministrazione straordinaria per una durata complessiva di 12 mesi.
Il predetto trattamento puo' proseguire anche successivamente alla
conclusione dell'attivita' del commissario e in ogni caso non oltre
il 31 dicembre 2022. La proroga dei trattamenti di cui al presente
comma e' riconosciuta nel limite di 63,5 milioni di euro per l'anno
2022.
2. Il Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e
del sistema aeroportuale di cui al decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, e' incrementato
di 212,2 milioni di euro per l'anno 2022 destinati all'integrazione
del trattamento di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 275,7 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 17.