Art. 10 
 
Integrazione   salariale   per   i   lavoratori   di   Alitalia    in
                    amministrazione straordinaria 
 
  1. Al fine di garantire la continuita' del sostegno al reddito  dei
lavoratori coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di
amministrazione straordinaria di cui all'articolo  79,  comma  4-bis,
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il  trattamento  di
integrazione salariale di  cui  all'articolo  7,  comma  10-ter,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236,  puo'  essere  concesso  ai
lavoratori  dipendenti  di  Alitalia  Sai  e  Alitalia  Cityliner  in
amministrazione straordinaria per una durata complessiva di 12  mesi.
Il predetto trattamento puo' proseguire  anche  successivamente  alla
conclusione dell'attivita' del commissario e in ogni caso  non  oltre
il 31 dicembre 2022. La proroga dei trattamenti di  cui  al  presente
comma e' riconosciuta nel limite di 63,5 milioni di euro  per  l'anno
2022. 
  2. Il Fondo di solidarieta' per il settore del  trasporto  aereo  e
del sistema aeroportuale di cui al decreto del Ministro del lavoro  e
delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016,  e'  incrementato
di 212,2 milioni di euro per l'anno 2022  destinati  all'integrazione
del trattamento di cui al comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 275,7 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 17.