Art. 11
Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione
salariale
1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono
l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in
forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di
assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui
agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1°
ottobre e il 31 dicembre 2021, secondo le modalita' previste al comma
4. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non e'
dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente
comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni
di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i
trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i
trattamenti di cassa integrazione in deroga. L'INPS provvede al
monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora
dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione
ulteriori domande.
2. I datori di lavoro di cui all'articolo 50-bis, comma 2, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sospendono o riducono
l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in
forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di
trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli
19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata
massima di nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31
dicembre 2021, secondo le modalita' previste al comma 4. Per i
trattamenti concessi ai sensi del presente comma non e' dovuto alcun
contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono
concessi nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per
l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di
cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che
e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa,
l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
3. Le tredici settimane dei trattamenti di cui al comma 1 sono
riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato gia' interamente
autorizzato il periodo di ventotto settimane di cui all'articolo 8,
comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021, decorso il periodo
autorizzato. Le nove settimane di cui al comma 2 sono riconosciute ai
datori di lavoro di cui all'articolo 50-bis, comma 2 del
decreto-legge n. 73 del 2021, decorso il periodo autorizzato.
4. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo
sono inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese
successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione
o di riduzione dell'attivita' lavorativa. In fase di prima
applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma e'
fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in
vigore del presente decreto.
5. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al
presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilita'
di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-quater, comma
4, del decreto-legge n. 18 del 2020, il datore di lavoro e' tenuto a
inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il
saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a
quello in cui e' collocato il periodo di integrazione salariale,
oppure, se posteriore, entro il termine di trenta giorni
dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima
applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al
trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto, se tale ultima data e' posteriore a quella di cui
al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento
della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del
datore di lavoro inadempiente.
6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno
ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalita' di cui al
presente articolo. Le risorse di cui all'articolo 8, comma 7, del
decreto-legge n. 41 del 2021, sono rideterminate in 844 milioni di
euro a valere sulle quali e' garantita anche l'erogazione
dell'assegno ordinario di cui al comma 1 e le risorse dell'articolo
1, comma 303, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
rideterminate in 700 milioni di euro. I Fondi erogano l'assegno
ordinario nel limite delle risorse indicate al secondo periodo.
7. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione
salariale ai sensi dei commi 1, 2 e 6 resta precluso l'avvio delle
procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione
salariale. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta,
altresi', preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero
dei dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per
giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15
luglio 1966, n. 604, e restano altresi' sospese le procedure in corso
di cui all'articolo 7 della medesima legge.
8. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 7 non si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione
definitiva dell'attivita' dell'impresa oppure dalla cessazione
definitiva dell'attivita' di impresa conseguente alla messa in
liquidazione della societa' senza continuazione, anche parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione non si
configuri la cessione di un complesso di beni o attivita' che possano
configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi
dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo
collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori e'
comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresi' esclusi dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non
sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta
la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto
per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i
licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
9. Il limite di spesa di cui all'articolo 50-bis, comma 2, del
decreto-legge n. 73 del 2021, e' incrementato di 80 milioni di euro
per l'anno 2021.
10. Il limite di spesa di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del
decreto-legge n. 73 del 2021, e' rideterminato in 106 milioni di euro
per l'anno 2021.
11. Il limite delle minori entrate contributive di cui all'articolo
41, comma 10, del decreto-legge n. 73 del 2021, e' rideterminato in
216 milioni di euro per l'anno 2021 e a 108 milioni di euro per
l'anno 2022.
12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 9, pari a 878,4 milioni
di euro per l'anno 2021 e alle minori entrate derivanti dal comma 11
valutate in 11,4 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede:
a) quanto a 456 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le
economie derivanti dal comma 6;
b) quanto a 245 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le
economie derivanti dal comma 10;
c) quanto a 177,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante quota
delle maggiori entrate derivanti dal comma 11 per tale anno;
d) quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi
dell'articolo 17.
13. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' incrementata di 200 milioni di
euro per l'anno 2021.
14. Agli oneri derivanti dal comma 13 si provvede ai sensi
dell'articolo 17.
15. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, il quinto periodo e' soppresso.
16. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 251-bis, e' aggiunto il seguente: «251-ter. Ai
lavoratori di cui all'articolo 251-bis che, a norma del medesimo
comma, nell'anno 2020 abbiano presentato richiesta per la concessione
dell'indennita' di cui al comma 251, la stessa indennita' puo' essere
concessa in continuita' fino al 31 dicembre 2021.»;
b) al comma 253, le parole «dei commi 251 e 251-bis», sono
sostituite dalle seguenti: «dei commi 251, 251-bis e 251-ter».
17. I benefici di cui al comma 16 sono concessi nel limite di 1,39
milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo
periodo del presente comma si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis,
comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.