Art. 8
Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «Il periodo trascorso» sono sostituite
dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso»;
b) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Dal
31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 gli oneri a carico dell'INPS
connessi con le tutele di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati dallo
Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno
2020 e di 976,7 milioni di euro per l'anno 2021, dando priorita' agli
eventi cronologicamente anteriori.»;
c) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 per le tutele
di cui al presente articolo, i datori di lavoro del settore privato
con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'INPS, esclusi i
datori di lavoro domestico, hanno diritto a un rimborso forfettario
per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non
aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS.
Per ciascun anno solare, il rimborso e' riconosciuto al datore di
lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore ed e' previsto solo nei
casi in cui la prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa
essere svolta in modalita' agile. Il rimborso e' erogato dall'INPS,
per un importo pari a euro 600,00 per lavoratore, previa
presentazione da parte del datore di lavoro di apposita domanda
telematica corredata da dichiarazione attestante i periodi riferiti
alle tutele di cui al presente articolo da trasmettere nelle
modalita' ed entro i termini che saranno indicati dall'INPS. L'INPS,
nell'effettuare i controlli a campione, ai sensi dell'articolo 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
sulle dichiarazioni prodotte dai datori di lavoro, e' autorizzato
all'acquisizione e al trattamento dei dati sensibili contenuti nelle
certificazioni mediche e nella documentazione sanitaria dei
lavoratori interessati. Il beneficio di cui al presente comma e'
riconosciuto nel limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3
milioni di euro per l'anno 2021 dando priorita' agli eventi
cronologicamente anteriori. L'INPS procede al monitoraggio dei limiti
di spesa di cui al presente comma sulla base delle domande ricevute
dai datori di lavoro e, qualora venga raggiunto il limite di spesa,
non si procede ad ulteriori rimborsi.».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma
482 e' abrogato.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1.165 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede, quanto a 396 milioni di euro per l'anno
2021, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione
delle disposizioni di cui al comma 2 e, quanto a 769 milioni di euro
per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 17.