Art. 8 
 
Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
 
  1.  All'articolo  26  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole «Il periodo  trascorso»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso»; 
    b) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Dal
31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 gli oneri a carico dell'INPS
connessi con le tutele di cui ai commi 1 e 2  sono  finanziati  dallo
Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno
2020 e di 976,7 milioni di euro per l'anno 2021, dando priorita' agli
eventi cronologicamente anteriori.»; 
    c) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
  «7-bis. Dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 per le  tutele
di cui al presente articolo, i datori di lavoro del  settore  privato
con obbligo previdenziale presso le  Gestioni  dell'INPS,  esclusi  i
datori di lavoro domestico, hanno diritto a un  rimborso  forfettario
per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti  non
aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS.
Per ciascun anno solare, il rimborso e'  riconosciuto  al  datore  di
lavoro una tantum per ogni singolo lavoratore ed e' previsto solo nei
casi in cui la prestazione lavorativa, durante  l'evento,  non  possa
essere svolta in modalita' agile. Il rimborso e'  erogato  dall'INPS,
per  un  importo  pari  a  euro   600,00   per   lavoratore,   previa
presentazione da parte del  datore  di  lavoro  di  apposita  domanda
telematica corredata da dichiarazione attestante i  periodi  riferiti
alle  tutele  di  cui  al  presente  articolo  da  trasmettere  nelle
modalita' ed entro i termini che saranno indicati dall'INPS.  L'INPS,
nell'effettuare i controlli a campione, ai sensi dell'articolo 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
sulle dichiarazioni prodotte dai datori  di  lavoro,  e'  autorizzato
all'acquisizione e al trattamento dei dati sensibili contenuti  nelle
certificazioni  mediche  e   nella   documentazione   sanitaria   dei
lavoratori interessati. Il beneficio di  cui  al  presente  comma  e'
riconosciuto nel limite massimo di spesa  complessivo  pari  a  188,3
milioni  di  euro  per  l'anno  2021  dando  priorita'  agli   eventi
cronologicamente anteriori. L'INPS procede al monitoraggio dei limiti
di spesa di cui al presente comma sulla base delle  domande  ricevute
dai datori di lavoro e, qualora venga raggiunto il limite  di  spesa,
non si procede ad ulteriori rimborsi.». 
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  il  comma
482 e' abrogato. 
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1.165  milioni  di  euro
per l'anno 2021, si provvede, quanto a 396 milioni di euro per l'anno
2021, mediante utilizzo  delle  risorse  rivenienti  dall'abrogazione
delle disposizioni di cui al comma 2 e, quanto a 769 milioni di  euro
per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 17.