Art. 10 
 
               Diritti e obblighi degli utenti del SET 
 
  1. E' consentito agli utenti di abbonarsi al servizio  SET  tramite
qualsiasi fornitore del SET, a prescindere dalla nazionalita',  dallo
Stato membro di residenza o dallo Stato  membro  di  immatricolazione
del veicolo. All'atto della conclusione di un contratto,  gli  utenti
del SET sono adeguatamente  informati  circa  i  mezzi  di  pagamento
utilizzabili e, ai sensi del decreto legislativo 10 agosto  2018,  n.
101, nonche' del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile  2016,  il  trattamento  dei  loro  dati
personali  e  dei  diritti  che  derivano  dalla  legislazione  sulla
protezione dei dati personali. 
  2.  Gli   obblighi   di   pagamento   dell'utente   nei   confronti
dell'esattore di pedaggi competente si considerano  assolti  mediante
la corresponsione  del  pedaggio  da  parte  dell'utente  al  proprio
fornitore del SET. 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3  del  regolamento
delegato (UE) 2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019, se  a
bordo di  un  veicolo  sono  installate  o  trasportate  due  o  piu'
apparecchiature di bordo, spetta  all'utente  del  SET  utilizzare  o
attivare l'apparecchiatura di bordo pertinente per il settore del SET
in questione. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          10 agosto 2018, n. 101, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del  regolamento  (CE)  2016/679/UE
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Per  i  riferimenti  del  regolamento  delegato  (UE)
          2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019,  si  veda
          nelle note alle premesse.