Art. 10 Diritti e obblighi degli utenti del SET 1. E' consentito agli utenti di abbonarsi al servizio SET tramite qualsiasi fornitore del SET, a prescindere dalla nazionalita', dallo Stato membro di residenza o dallo Stato membro di immatricolazione del veicolo. All'atto della conclusione di un contratto, gli utenti del SET sono adeguatamente informati circa i mezzi di pagamento utilizzabili e, ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonche' del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, il trattamento dei loro dati personali e dei diritti che derivano dalla legislazione sulla protezione dei dati personali. 2. Gli obblighi di pagamento dell'utente nei confronti dell'esattore di pedaggi competente si considerano assolti mediante la corresponsione del pedaggio da parte dell'utente al proprio fornitore del SET. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019, se a bordo di un veicolo sono installate o trasportate due o piu' apparecchiature di bordo, spetta all'utente del SET utilizzare o attivare l'apparecchiatura di bordo pertinente per il settore del SET in questione.
Note all'art. 10: - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento (CE) 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento delegato (UE) 2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019, si veda nelle note alle premesse.