Art. 5 
 
              Diritti e obblighi dei fornitori del SET 
 
  1.  I  fornitori  del  SET,  registrati  nel  registro  elettronico
nazionale di cui all'articolo 19, sono tenuti a concludere  contratti
di SET, riguardo a tutti i settori del SET, sul territorio di  almeno
quattro Stati membri dell'Unione europea entro trentasei  mesi  dalla
loro registrazione, ai sensi dell'articolo 4.  Detti  fornitori  sono
altresi' tenuti a concludere contratti riguardo a tutti i settori del
SET in un dato Stato membro entro ventiquattro mesi dalla conclusione
del primo contratto nel  medesimo  Stato  membro,  a  esclusione  dei
settori del SET in cui gli esattori  di  pedaggi  competenti  non  si
conformano alle prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 4. 
  2. I fornitori del SET, una volta conclusi  i  relativi  contratti,
sono tenuti  a  mantenere  in  ogni  momento  la  disponibilita'  del
servizio di tutti i settori del SET. Il fornitore del SET che non  e'
in grado di assicurare la disponibilita' del servizio di  un  settore
del SET, a causa della  mancata  osservanza  delle  disposizioni  del
presente  decreto  da  parte  dell'esattore  di  pedaggi  competente,
comunica  al  medesimo  esattore  l'impossibilita'  di   fornire   il
servizio,  indicando  le  disposizioni  del  presente   decreto   non
applicate e informandone contestualmente l'ufficio responsabile della
tenuta dei registri elettronici nazionali  di  cui  all'articolo  19.
L'esattore di  pedaggi  competente  e'  tenuto  ad  ottemperare  alle
prescrizioni indicate conformandosi alle pertinenti disposizioni  del
presente decreto  per  consentire  al  fornitore  di  ristabilire  la
disponibilita' del servizio nel settore interessato. 
  3. I fornitori del SET sono tenuti a  pubblicare,  nell'ambito  del
registro elettronico di cui all'articolo 19,  con  le  modalita'  ivi
previste, informazioni sulla copertura dei rispettivi settori del SET
e su eventuali modifiche della stessa, nonche', entro un  mese  dalla
registrazione, piani dettagliati concernenti  l'eventuale  estensione
del servizio a nuovi settori del SET, con gli aggiornamenti annuali. 
  4. I fornitori del SET registrati, o  che  forniscono  il  SET  nel
territorio nazionale, procurano  agli  utenti  un'apparecchiatura  di
bordo che soddisfa i requisiti  del  presente  decreto,  del  decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 194, nonche' del decreto  legislativo
22 giugno 2016, n. 128. 
  5. I fornitori  del  SET  che  forniscono  il  SET  nel  territorio
nazionale indicano, in appositi elenchi relativi ai contratti di  SET
stipulati con gli utenti, le apparecchiature di bordo non  valide  in
quanto non rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
Tali elenchi sono gestiti nel rispetto delle  previsioni  di  cui  al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al decreto  legislativo
10 agosto 2018, n. 101, nonche'  al  regolamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 
  6.  I  fornitori  del  SET  rendono  pubbliche  le  loro  politiche
contrattuali nei confronti degli utenti. 
  7. Fermi restando gli obblighi specifici di cui all'articolo 2  del
regolamento di esecuzione (UE) 2020/204  della  Commissione,  del  28
novembre 2019, i  fornitori  del  SET,  che  operano  nel  territorio
nazionale,  forniscono  agli  esattori  di  pedaggi  le  informazioni
necessarie per calcolare e applicare il  pedaggio  ai  veicoli  degli
utenti,  ovvero  forniscono  agli  esattori  di  pedaggi   tutte   le
informazioni necessarie per consentire loro di verificare il  calcolo
del pedaggio applicato dai fornitori del SET ai veicoli degli utenti. 
  8. I fornitori del  SET,  che  operano  nel  territorio  nazionale,
collaborano con gli esattori di pedaggi al  fine  di  identificare  i
presunti  trasgressori  dell'obbligo  di   pagamento   del   pedaggio
stradale. In caso  di  presunto  mancato  pagamento  di  un  pedaggio
stradale relativo al transito di un veicolo,  l'esattore  di  pedaggi
ottiene, a richiesta, dal  fornitore  del  SET  i  dati  relativi  al
veicolo medesimo, con  l'indicazione  dei  dati  del  proprietario  o
intestatario, cliente del fornitore del  SET.  Tali  dati  sono  resi
immediatamente disponibili  dal  fornitore  del  SET.  L'esattore  di
pedaggi ha l'obbligo di non comunicare tali dati ad  altro  fornitore
di servizi di pedaggio. Se l'esattore di pedaggi e' integrato con  un
fornitore di servizi di pedaggio in un unico soggetto,  i  dati  sono
utilizzati  esclusivamente  allo  scopo  di   identificare   presunti
trasgressori o in conformita' all'articolo 25, comma 5. 
  9. Un esattore di pedaggi competente per un  settore  del  SET  nel
territorio nazionale ottiene, a richiesta, da un fornitore del SET  i
dati relativi a tutti i veicoli di cui sono proprietari o intestatari
clienti del fornitore e che in un dato periodo  sono  transitati  nel
settore del SET per il quale l'esattore  di  pedaggi  e'  competente,
nonche' i dati relativi ai proprietari o  agli  intestatari  di  tali
veicoli, a condizione che l'esattore di  pedaggi  necessiti  di  tali
dati per ottemperare ai propri obblighi nei confronti delle autorita'
fiscali. Il fornitore del SET trasmette i dati  richiesti  entro  due
giorni dal ricevimento della richiesta.  L'esattore  di  pedaggi  non
deve comunicare i dati in  questione  ad  alcun  altro  fornitore  di
servizi di pedaggio. Se l'esattore di pedaggi  e'  integrato  con  un
fornitore di servizi di pedaggio in un unico soggetto,  i  dati  sono
utilizzati esclusivamente allo scopo di  consentire  all'esattore  di
pedaggi  di  ottemperare  ai  propri  obblighi  nei  confronti  delle
autorita' fiscali. 
  10. I dati forniti dai fornitori del SET agli esattori  di  pedaggi
sono trattati in conformita' alle  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al decreto legislativo 10  agosto
2018, n. 101, e al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, nonche'
al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 6
          novembre 2007, n. 194, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          22 giugno 2016, n. 128, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          10 agosto 2018, n. 101, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 2016/679/UE
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento di esecuzione  (UE)
          n. 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019 si veda
          nelle note alle premesse.