Art. 5 Diritti e obblighi dei fornitori del SET 1. I fornitori del SET, registrati nel registro elettronico nazionale di cui all'articolo 19, sono tenuti a concludere contratti di SET, riguardo a tutti i settori del SET, sul territorio di almeno quattro Stati membri dell'Unione europea entro trentasei mesi dalla loro registrazione, ai sensi dell'articolo 4. Detti fornitori sono altresi' tenuti a concludere contratti riguardo a tutti i settori del SET in un dato Stato membro entro ventiquattro mesi dalla conclusione del primo contratto nel medesimo Stato membro, a esclusione dei settori del SET in cui gli esattori di pedaggi competenti non si conformano alle prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 4. 2. I fornitori del SET, una volta conclusi i relativi contratti, sono tenuti a mantenere in ogni momento la disponibilita' del servizio di tutti i settori del SET. Il fornitore del SET che non e' in grado di assicurare la disponibilita' del servizio di un settore del SET, a causa della mancata osservanza delle disposizioni del presente decreto da parte dell'esattore di pedaggi competente, comunica al medesimo esattore l'impossibilita' di fornire il servizio, indicando le disposizioni del presente decreto non applicate e informandone contestualmente l'ufficio responsabile della tenuta dei registri elettronici nazionali di cui all'articolo 19. L'esattore di pedaggi competente e' tenuto ad ottemperare alle prescrizioni indicate conformandosi alle pertinenti disposizioni del presente decreto per consentire al fornitore di ristabilire la disponibilita' del servizio nel settore interessato. 3. I fornitori del SET sono tenuti a pubblicare, nell'ambito del registro elettronico di cui all'articolo 19, con le modalita' ivi previste, informazioni sulla copertura dei rispettivi settori del SET e su eventuali modifiche della stessa, nonche', entro un mese dalla registrazione, piani dettagliati concernenti l'eventuale estensione del servizio a nuovi settori del SET, con gli aggiornamenti annuali. 4. I fornitori del SET registrati, o che forniscono il SET nel territorio nazionale, procurano agli utenti un'apparecchiatura di bordo che soddisfa i requisiti del presente decreto, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, nonche' del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128. 5. I fornitori del SET che forniscono il SET nel territorio nazionale indicano, in appositi elenchi relativi ai contratti di SET stipulati con gli utenti, le apparecchiature di bordo non valide in quanto non rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa vigente. Tali elenchi sono gestiti nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonche' al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 6. I fornitori del SET rendono pubbliche le loro politiche contrattuali nei confronti degli utenti. 7. Fermi restando gli obblighi specifici di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019, i fornitori del SET, che operano nel territorio nazionale, forniscono agli esattori di pedaggi le informazioni necessarie per calcolare e applicare il pedaggio ai veicoli degli utenti, ovvero forniscono agli esattori di pedaggi tutte le informazioni necessarie per consentire loro di verificare il calcolo del pedaggio applicato dai fornitori del SET ai veicoli degli utenti. 8. I fornitori del SET, che operano nel territorio nazionale, collaborano con gli esattori di pedaggi al fine di identificare i presunti trasgressori dell'obbligo di pagamento del pedaggio stradale. In caso di presunto mancato pagamento di un pedaggio stradale relativo al transito di un veicolo, l'esattore di pedaggi ottiene, a richiesta, dal fornitore del SET i dati relativi al veicolo medesimo, con l'indicazione dei dati del proprietario o intestatario, cliente del fornitore del SET. Tali dati sono resi immediatamente disponibili dal fornitore del SET. L'esattore di pedaggi ha l'obbligo di non comunicare tali dati ad altro fornitore di servizi di pedaggio. Se l'esattore di pedaggi e' integrato con un fornitore di servizi di pedaggio in un unico soggetto, i dati sono utilizzati esclusivamente allo scopo di identificare presunti trasgressori o in conformita' all'articolo 25, comma 5. 9. Un esattore di pedaggi competente per un settore del SET nel territorio nazionale ottiene, a richiesta, da un fornitore del SET i dati relativi a tutti i veicoli di cui sono proprietari o intestatari clienti del fornitore e che in un dato periodo sono transitati nel settore del SET per il quale l'esattore di pedaggi e' competente, nonche' i dati relativi ai proprietari o agli intestatari di tali veicoli, a condizione che l'esattore di pedaggi necessiti di tali dati per ottemperare ai propri obblighi nei confronti delle autorita' fiscali. Il fornitore del SET trasmette i dati richiesti entro due giorni dal ricevimento della richiesta. L'esattore di pedaggi non deve comunicare i dati in questione ad alcun altro fornitore di servizi di pedaggio. Se l'esattore di pedaggi e' integrato con un fornitore di servizi di pedaggio in un unico soggetto, i dati sono utilizzati esclusivamente allo scopo di consentire all'esattore di pedaggi di ottemperare ai propri obblighi nei confronti delle autorita' fiscali. 10. I dati forniti dai fornitori del SET agli esattori di pedaggi sono trattati in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, nonche' al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019 si veda nelle note alle premesse.