Art. 6 Diritti e obblighi degli esattori di pedaggi 1. Se un settore del SET non e' conforme alle condizioni tecniche e procedurali di interoperabilita' del medesimo SET secondo le disposizioni di cui al presente decreto, la competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili invita l'esattore di pedaggi competente, previo confronto con le parti interessate, ad adottare le misure correttive necessarie a garantire l'interoperabilita' del SET con il sistema di pedaggio, assegnando un congruo termine per l'adozione di dette misure correttive. 2. Gli esattori di pedaggio competenti per i settori del SET iscritti nel registro dei settori del SET di cui all'articolo 19 elaborano e gestiscono, relativamente al rispettivo settore, la dichiarazione di cui al medesimo articolo 19, comma 1, lettera a), numero 4), che stabilisce le condizioni generali di accesso dei fornitori del SET ai settori del SET. Quando e' individuato un nuovo sistema di telepedaggio stradale sul territorio nazionale, l'esattore di pedaggi designato responsabile del sistema trasmette all'ufficio responsabile della tenuta dei registri elettronici, ai fini della pubblicazione sul registro elettronico nazionale dei settori del SET, la dichiarazione relativa al settore del SET con congruo preavviso per consentire l'accreditamento dei fornitori del SET interessati almeno un mese prima dell'entrata in operativita' del nuovo sistema, tenendo debitamente conto della durata del processo di valutazione della conformita' alle specifiche e dell'idoneita' all'uso dei componenti di interoperabilita' come definite all'articolo 14, comma 1. Se un sistema di telepedaggio stradale nell'ambito del territorio nazionale e' modificato sostanzialmente, l'esattore di pedaggi responsabile del sistema e' tenuto a comunicare all'ufficio responsabile della tenuta dei registri elettronici, ai fini della pubblicazione, la dichiarazione aggiornata relativa ai settori del SET di sua competenza con congruo preavviso per consentire ai fornitori del SET gia' accreditati di adeguare i loro componenti di interoperabilita' ai nuovi requisiti e ottenere nuovamente l'accreditamento almeno un mese prima dell'avvio operativo del sistema modificato, tenendo conto della durata del processo di valutazione della conformita' alle specifiche e dell'idoneita' all'uso dei componenti di interoperabilita' di cui all'articolo 14, comma 1. 3. La dichiarazione relativa ai settori del SET di cui al comma 2 contiene almeno gli elementi elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019, ed e' conforme ai requisiti stabiliti in tale allegato. 4. Gli esattori di pedaggi competenti per settori del SET nel territorio nazionale sono tenuti ad accettare, nel rispetto dei principi di parita' di trattamento e di non discriminazione, qualsiasi fornitore del SET che richieda di fornire il servizio in tali settori del SET. L'accettazione di un fornitore del SET in un settore del SET e' subordinata al rispetto, da parte del medesimo fornitore, degli obblighi e delle condizioni generali stabiliti nella dichiarazione relativa ai settori del SET. Gli esattori di pedaggi non impongono ai fornitori del SET di utilizzare soluzioni o processi tecnici specifici che ostacolino l'interoperabilita' dei componenti di interoperabilita' di un fornitore del SET con sistemi di telepedaggio stradale in altri settori del SET. Se un esattore di pedaggi e un fornitore del SET non riescono a raggiungere un accordo, puo' essere interpellato l'organismo di conciliazione di cui all'articolo 11. 5. I contratti tra l'esattore di pedaggi e il fornitore del SET, relativi alla fornitura del SET nel territorio nazionale, consentono il rilascio della fattura per il pedaggio all'utente del SET direttamente da parte del fornitore del SET, anche in nome e per conto dell'esattore. 6. Il pedaggio applicato dagli esattori di pedaggi agli utenti del SET non deve superare il corrispondente pedaggio nazionale o locale, fatta salva la possibilita' di prevedere sconti o riduzioni per promuovere l'uso del telepedaggio. Tutti gli sconti o le riduzioni, operati in modo non discriminatorio a tutti i clienti, sono pubblicati nei registri di cui all'articolo 19. 7. Gli esattori di pedaggi accettano, nei settori del SET di competenza, qualsiasi apparecchiatura di bordo operativa dei fornitori del SET, con i quali hanno un contratto, purche' certificata secondo la procedura di cui all'articolo 14 e che non figura nell'elenco delle apparecchiature di bordo non valide di cui all'articolo 5, comma 5. 8. In caso di disfunzione del SET imputabile all'esattore di pedaggi, quest'ultimo fornisce una modalita' degradata di servizio che consente comunque il passaggio dei veicoli dotati di apparecchiatura di cui al comma 7 in condizioni di sicurezza. 9. Gli esattori di pedaggi collaborano in maniera non discriminatoria con i fornitori del SET, o i produttori, o gli organismi notificati, allo scopo di valutare l'idoneita' all'uso dei componenti di interoperabilita' nei settori del SET di loro competenza.
Note all'art. 6: - Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE) 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019, si veda nelle note alle premesse.