Art. 6 
 
            Diritti e obblighi degli esattori di pedaggi 
 
  1. Se un settore del SET non e' conforme alle condizioni tecniche e
procedurali  di  interoperabilita'  del  medesimo  SET   secondo   le
disposizioni di cui al  presente  decreto,  la  competente  Direzione
generale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della   mobilita'
sostenibili invita l'esattore di pedaggi competente, previo confronto
con le parti interessate, ad adottare le misure correttive necessarie
a garantire l'interoperabilita' del SET con il sistema  di  pedaggio,
assegnando  un  congruo  termine  per  l'adozione  di  dette   misure
correttive. 
  2. Gli esattori di  pedaggio  competenti  per  i  settori  del  SET
iscritti nel registro dei settori del  SET  di  cui  all'articolo  19
elaborano e  gestiscono,  relativamente  al  rispettivo  settore,  la
dichiarazione di cui al medesimo articolo 19, comma  1,  lettera  a),
numero 4), che stabilisce  le  condizioni  generali  di  accesso  dei
fornitori del SET ai settori del SET. Quando e' individuato un  nuovo
sistema di telepedaggio stradale sul territorio nazionale, l'esattore
di pedaggi designato responsabile del sistema  trasmette  all'ufficio
responsabile della tenuta dei registri  elettronici,  ai  fini  della
pubblicazione sul registro elettronico nazionale dei settori del SET,
la dichiarazione relativa al settore del SET  con  congruo  preavviso
per consentire l'accreditamento dei  fornitori  del  SET  interessati
almeno un mese prima dell'entrata in operativita' del nuovo  sistema,
tenendo debitamente conto della durata del  processo  di  valutazione
della  conformita'  alle  specifiche  e  dell'idoneita'  all'uso  dei
componenti di interoperabilita' come definite all'articolo 14,  comma
1. Se un sistema di telepedaggio stradale nell'ambito del  territorio
nazionale  e'  modificato  sostanzialmente,  l'esattore  di   pedaggi
responsabile  del  sistema  e'  tenuto   a   comunicare   all'ufficio
responsabile della tenuta dei registri  elettronici,  ai  fini  della
pubblicazione, la dichiarazione aggiornata relativa  ai  settori  del
SET di  sua  competenza  con  congruo  preavviso  per  consentire  ai
fornitori del SET gia' accreditati di adeguare i loro  componenti  di
interoperabilita'  ai   nuovi   requisiti   e   ottenere   nuovamente
l'accreditamento  almeno  un  mese  prima  dell'avvio  operativo  del
sistema modificato,  tenendo  conto  della  durata  del  processo  di
valutazione  della  conformita'  alle  specifiche  e   dell'idoneita'
all'uso dei componenti di interoperabilita' di cui  all'articolo  14,
comma 1. 
  3. La dichiarazione relativa ai settori del SET di cui al  comma  2
contiene  almeno  gli  elementi   elencati   nell'allegato   II   del
regolamento di esecuzione (UE) 2020/204  della  Commissione,  del  28
novembre  2019,  ed  e'  conforme  ai  requisiti  stabiliti  in  tale
allegato. 
  4. Gli esattori di pedaggi  competenti  per  settori  del  SET  nel
territorio nazionale sono  tenuti  ad  accettare,  nel  rispetto  dei
principi  di  parita'  di  trattamento  e  di  non   discriminazione,
qualsiasi fornitore del SET che richieda di fornire  il  servizio  in
tali settori del SET. L'accettazione di un fornitore del  SET  in  un
settore del SET e' subordinata al rispetto,  da  parte  del  medesimo
fornitore, degli obblighi e delle condizioni generali stabiliti nella
dichiarazione relativa ai settori del SET. Gli  esattori  di  pedaggi
non impongono ai fornitori del SET di utilizzare soluzioni o processi
tecnici specifici che ostacolino l'interoperabilita'  dei  componenti
di  interoperabilita'  di  un  fornitore  del  SET  con  sistemi   di
telepedaggio stradale in altri settori del SET.  Se  un  esattore  di
pedaggi e un fornitore del SET non riescono a raggiungere un accordo,
puo'  essere  interpellato  l'organismo  di  conciliazione   di   cui
all'articolo 11. 
  5. I contratti tra l'esattore di pedaggi e il  fornitore  del  SET,
relativi alla fornitura del SET nel territorio nazionale,  consentono
il  rilascio  della  fattura  per  il  pedaggio  all'utente  del  SET
direttamente da parte del fornitore del SET,  anche  in  nome  e  per
conto dell'esattore. 
  6. Il pedaggio applicato dagli esattori di pedaggi agli utenti  del
SET non deve superare il corrispondente pedaggio nazionale o  locale,
fatta salva la possibilita'  di  prevedere  sconti  o  riduzioni  per
promuovere l'uso del telepedaggio. Tutti gli sconti o  le  riduzioni,
operati  in  modo  non  discriminatorio  a  tutti  i  clienti,   sono
pubblicati nei registri di cui all'articolo 19. 
  7. Gli esattori di  pedaggi  accettano,  nei  settori  del  SET  di
competenza,  qualsiasi  apparecchiatura  di   bordo   operativa   dei
fornitori  del  SET,  con  i  quali  hanno  un   contratto,   purche'
certificata secondo la procedura di cui all'articolo  14  e  che  non
figura nell'elenco delle apparecchiature di bordo non valide  di  cui
all'articolo 5, comma 5. 
  8. In caso  di  disfunzione  del  SET  imputabile  all'esattore  di
pedaggi, quest'ultimo fornisce una modalita'  degradata  di  servizio
che  consente  comunque  il   passaggio   dei   veicoli   dotati   di
apparecchiatura di cui al comma 7 in condizioni di sicurezza. 
  9.  Gli  esattori   di   pedaggi   collaborano   in   maniera   non
discriminatoria con i fornitori  del  SET,  o  i  produttori,  o  gli
organismi notificati, allo scopo di valutare l'idoneita' all'uso  dei
componenti  di  interoperabilita'  nei  settori  del  SET   di   loro
competenza. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti del regolamento di esecuzione  (UE)
          2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019,  si  veda
          nelle note alle premesse.