Art. 7 
 
                            Remunerazione 
 
  1. I fornitori del SET hanno diritto a una remunerazione  da  parte
dell'esattore di pedaggi. 
  2. La  metodologia  per  la  definizione  della  remunerazione  dei
fornitori del SET deve  essere  trasparente,  non  discriminatoria  e
identica per tutti i fornitori del SET accreditati ad un  determinato
settore  del  SET  e  deve  essere  pubblicata,  fra  le   condizioni
commerciali, nella dichiarazione relativa ai settori del SET. 
  3. Nei settori del SET con un fornitore di servizi  principale,  la
metodologia per il calcolo della remunerazione dei fornitori del  SET
riproduce la  struttura  della  remunerazione  per  servizi  analoghi
prestati  dal  fornitore  di  servizi  principale.  L'importo   della
remunerazione  dei   fornitori   del   SET   puo'   differire   dalla
remunerazione  del  fornitore  di  servizi  principale,  se  cio'  e'
giustificato: 
    a) dal costo di specifici requisiti e obblighi del  fornitore  di
servizi principale e non dei fornitori del SET; 
    b)  dalla  necessita'  di  detrarre,  dalla   remunerazione   dei
fornitori del SET, gli oneri fissi imposti dall'esattore  di  pedaggi
sulla base dei costi da  questo  sostenuti  per  fornire,  gestire  e
tenere aggiornato un sistema conforme al SET nel settore  di  propria
competenza, compresi i costi di accreditamento,  se  tali  costi  non
sono compresi nel pedaggio.