Art. 7 Remunerazione 1. I fornitori del SET hanno diritto a una remunerazione da parte dell'esattore di pedaggi. 2. La metodologia per la definizione della remunerazione dei fornitori del SET deve essere trasparente, non discriminatoria e identica per tutti i fornitori del SET accreditati ad un determinato settore del SET e deve essere pubblicata, fra le condizioni commerciali, nella dichiarazione relativa ai settori del SET. 3. Nei settori del SET con un fornitore di servizi principale, la metodologia per il calcolo della remunerazione dei fornitori del SET riproduce la struttura della remunerazione per servizi analoghi prestati dal fornitore di servizi principale. L'importo della remunerazione dei fornitori del SET puo' differire dalla remunerazione del fornitore di servizi principale, se cio' e' giustificato: a) dal costo di specifici requisiti e obblighi del fornitore di servizi principale e non dei fornitori del SET; b) dalla necessita' di detrarre, dalla remunerazione dei fornitori del SET, gli oneri fissi imposti dall'esattore di pedaggi sulla base dei costi da questo sostenuti per fornire, gestire e tenere aggiornato un sistema conforme al SET nel settore di propria competenza, compresi i costi di accreditamento, se tali costi non sono compresi nel pedaggio.