Art. 8 Pedaggi 1. Fermo restando quanto previsto in ordine alla classificazione dei veicoli dall'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019, se ai fini della determinazione del regime tariffario applicabile a un determinato veicolo, risulta una discrepanza tra la classificazione dei veicoli usata dal fornitore del SET e quella applicata dall'esattore di pedaggi, prevale la classificazione di quest'ultimo, qualora non ne venga dimostrata l'erroneita'. 2. L'esattore di pedaggi ha il diritto di richiedere a un fornitore del SET il pagamento del pedaggio a fronte di comprovati rapporti di pedaggio e a fronte di circostanziata mancanza di rapporti di pedaggio relativi al conto di qualsiasi utente gestito dal fornitore del SET. 3. Se un fornitore del SET ha inviato a un esattore di pedaggi un elenco di apparecchiature di bordo non valide, di cui all'articolo 5, comma 5, il fornitore medesimo non puo' essere considerato responsabile di eventuali ulteriori pedaggi dovuti mediante l'uso di tali apparecchiature. Il numero di voci presenti nell'elenco di tali apparecchiature, il formato dell'elenco e la frequenza con cui e' aggiornato sono concordati tra gli esattori di pedaggi e i fornitori del SET. 4. Nei sistemi di pedaggio basati sulle tecnologie a microonde, gli esattori di pedaggi comunicano ai fornitori del SET rapporti di pedaggio motivati per i pedaggi dovuti dai rispettivi utenti del SET.
Note all'art. 8: - Per i riferimenti del regolamento delegato (UE) 2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019, si veda nelle note alle premesse.