Art. 8 
 
                               Pedaggi 
 
  1. Fermo restando quanto previsto in  ordine  alla  classificazione
dei veicoli dall'articolo 2 del regolamento  delegato  (UE)  2020/203
della  Commissione,  del  28  novembre  2019,  se   ai   fini   della
determinazione del regime tariffario  applicabile  a  un  determinato
veicolo, risulta una discrepanza tra la classificazione  dei  veicoli
usata dal fornitore del  SET  e  quella  applicata  dall'esattore  di
pedaggi, prevale la classificazione di quest'ultimo, qualora  non  ne
venga dimostrata l'erroneita'. 
  2. L'esattore di pedaggi ha il diritto di richiedere a un fornitore
del SET il pagamento del pedaggio a fronte di comprovati rapporti  di
pedaggio e  a  fronte  di  circostanziata  mancanza  di  rapporti  di
pedaggio relativi al conto di qualsiasi utente gestito dal  fornitore
del SET. 
  3. Se un fornitore del SET ha inviato a un esattore di  pedaggi  un
elenco di apparecchiature di bordo non valide, di cui all'articolo 5,
comma  5,  il  fornitore  medesimo  non   puo'   essere   considerato
responsabile di eventuali ulteriori pedaggi dovuti mediante l'uso  di
tali apparecchiature. Il numero di voci presenti nell'elenco di  tali
apparecchiature, il formato dell'elenco e la  frequenza  con  cui  e'
aggiornato sono concordati tra gli esattori di pedaggi e i  fornitori
del SET. 
  4. Nei sistemi di pedaggio basati sulle tecnologie a microonde, gli
esattori di pedaggi comunicano  ai  fornitori  del  SET  rapporti  di
pedaggio motivati per i pedaggi dovuti dai rispettivi utenti del SET. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per  i  riferimenti  del  regolamento  delegato  (UE)
          2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019,  si  veda
          nelle note alle premesse.