Art. 9 
 
                            Contabilita' 
 
  1. I documenti contabili  dei  soggetti  giuridici  che  forniscono
servizi di pedaggio riportano in modo chiaro e distinto i costi  e  i
ricavi connessi alla prestazione dei servizi di  pedaggio  da  quelli
connessi ad altre attivita'. 
  2. Le informazioni sui costi e i ricavi connessi  alla  prestazione
del servizio di pedaggio sono  fornite  al  competente  organismo  di
conciliazione di cui all'articolo 11 o all'organo giurisdizionale che
ne fa richiesta. 
  3. E' vietato il trasferimento di fondi tra le attivita' svolte  in
qualita' di fornitore di servizi di pedaggio e altre attivita'.