Art. 9 Contabilita' 1. I documenti contabili dei soggetti giuridici che forniscono servizi di pedaggio riportano in modo chiaro e distinto i costi e i ricavi connessi alla prestazione dei servizi di pedaggio da quelli connessi ad altre attivita'. 2. Le informazioni sui costi e i ricavi connessi alla prestazione del servizio di pedaggio sono fornite al competente organismo di conciliazione di cui all'articolo 11 o all'organo giurisdizionale che ne fa richiesta. 3. E' vietato il trasferimento di fondi tra le attivita' svolte in qualita' di fornitore di servizi di pedaggio e altre attivita'.