Art. 6
Approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria
1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo l'articolo 48
e' inserito il seguente:
«Art. 48-bis (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture
ferroviarie e di edilizia giudiziaria). - 1. Al fine di ridurre, in
attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli
interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonche' degli
interventi relativi alla edilizia giudiziaria e alle relative
infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati
con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai
programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea,
l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori
puo' avvenire anche sulla base del progetto di fattibilita' tecnica
ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto
secondo le modalita' e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma
7, quarto periodo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui
all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del
2016 e' svolta in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva
della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di
pubblica utilita' dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237 e tiene luogo
dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della
localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica e
paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere mitigatrici e compensative. Resta ferma
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione conclusiva della
conferenza perfeziona, altresi', ad ogni fine urbanistico ed
edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in
ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli
strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi
rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone
l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla
determinazione conclusiva della conferenza, comporta
l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai
sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui
all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo
della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto
del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali
provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree
interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono
autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione
dell'opera.
2. Per gli interventi di edilizia giudiziaria, qualora sia
necessario acquisire il parere obbligatorio del Consiglio superiore
dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministrativo presso
il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, cui il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica e' trasmesso a cura
della stazione appaltante, esso e' acquisito nella medesima
conferenza dei servizi sul progetto di fattibilita' tecnica ed
economica.
3. Per i progetti di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione
delle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale di
cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
le procedure di valutazione di impatto ambientale sono svolte, in
relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le
risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai
fondi strutturali dell'Unione europea, nei tempi e secondo le
modalita' previsti per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis,
del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. In relazione agli
interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto,
per la cui realizzazione e' nominato un commissario straordinario ai
sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
fermo quanto previsto dall'articolo 44, comma 3, si applica,
altresi', la riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo 4,
comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019,
compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli previsti
dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
13 dicembre 2011. In relazione agli interventi ferroviari diversi da
quelli di cui al primo e al secondo periodo, i termini relativi al
procedimento per la verifica dell'assoggettabilita' alla valutazione
di impatto ambientale, nonche' del procedimento di valutazione di
impatto ambientale sono ridotti della meta'.
4. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di
cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in
relazione ai progetti di interventi di cui al comma 1, il termine di
cui all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 e' ridotto a quarantacinque giorni. Le
risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della
conferenza di servizi di cui al comma 1.
5. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del
2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di
affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto
decreto accerta, altresi', l'ottemperanza alle prescrizioni impartite
in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto
ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede
direttamente all'approvazione del progetto posto a base della
procedura di affidamento nonche' dei successivi livelli progettuali.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano agli
interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto.».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
agli interventi di cui all'articolo 9 del decreto legge 10 settembre
2021, n. 121.