Art. 6 
 
   Approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria 
 
  1.  Al  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo l'articolo 48
e' inserito il seguente: 
    «Art. 48-bis (Disposizioni urgenti in materia  di  infrastrutture
ferroviarie e di edilizia giudiziaria). - 1. Al fine di  ridurre,  in
attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione  degli
interventi relativi alle infrastrutture  ferroviarie,  nonche'  degli
interventi  relativi  alla  edilizia  giudiziaria  e  alle   relative
infrastrutture di supporto, ivi compresi  gli  interventi  finanziati
con risorse diverse da quelle previste dal  PNRR  e  dal  PNC  e  dai
programmi cofinanziati dai  fondi  strutturali  dell'Unione  europea,
l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei  relativi  lavori
puo' avvenire anche sulla base del progetto di  fattibilita'  tecnica
ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto  progetto  sia  redatto
secondo le modalita' e le indicazioni di cui all'articolo  48,  comma
7, quarto periodo. In tali casi, la  conferenza  di  servizi  di  cui
all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo  n.  50  del
2016 e' svolta in forma semplificata ai  sensi  dell'articolo  14-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  la  determinazione  conclusiva
della stessa approva  il  progetto,  determina  la  dichiarazione  di
pubblica utilita' dell'opera ai sensi dell'articolo  12  del  decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237 e  tiene  luogo
dei pareri, nulla osta  e  autorizzazioni  necessari  ai  fini  della
localizzazione   dell'opera,   della   conformita'   urbanistica    e
paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle  relative  opere  mitigatrici  e  compensative.   Resta   ferma
l'applicazione delle disposizioni di  cui  all'articolo  14-quinquies
della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione conclusiva della
conferenza  perfeziona,  altresi',  ad  ogni  fine   urbanistico   ed
edilizio, l'intesa tra Stato  e  regione  o  provincia  autonoma,  in
ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di  variante  degli
strumenti  urbanistici  vigenti  e  comprende  i  titoli  abilitativi
rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone
l'indicazione esplicita. La variante  urbanistica,  conseguente  alla
determinazione     conclusiva     della     conferenza,      comporta
l'assoggettamento dell'area a vincolo  preordinato  all'esproprio  ai
sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica  8
giugno 2001, n. 327, e  le  comunicazioni  agli  interessati  di  cui
all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990  tengono  luogo
della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto  decreto
del Presidente della Repubblica n. 327  del  2001.  Gli  enti  locali
provvedono  alle  necessarie  misure  di  salvaguardia   delle   aree
interessate  e  delle  relative  fasce  di  rispetto  e  non  possono
autorizzare interventi edilizi incompatibili  con  la  localizzazione
dell'opera. 
  2.  Per  gli  interventi  di  edilizia  giudiziaria,  qualora   sia
necessario acquisire il parere obbligatorio del  Consiglio  superiore
dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministrativo presso
il Provveditorato interregionale  per  le  opere  pubbliche,  cui  il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica  e'  trasmesso  a  cura
della  stazione  appaltante,  esso  e'   acquisito   nella   medesima
conferenza dei  servizi  sul  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
economica. 
  3. Per i progetti di cui al comma 1, ferma restando  l'applicazione
delle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale di
cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
le procedure di valutazione di impatto  ambientale  sono  svolte,  in
relazione agli interventi finanziati, in tutto o  in  parte,  con  le
risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati  dai
fondi  strutturali  dell'Unione  europea,  nei  tempi  e  secondo  le
modalita' previsti per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis,
del citato decreto legislativo n. 152 del  2006.  In  relazione  agli
interventi ferroviari di cui all'Allegato IV  del  presente  decreto,
per la cui realizzazione e' nominato un commissario straordinario  ai
sensi dell'articolo 4, del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
fermo  quanto  previsto  dall'articolo  44,  comma  3,  si   applica,
altresi', la riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo  4,
comma  2,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  n.  32  del   2019,
compatibilmente    con    i    vincoli     inderogabili     derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea,  ivi  inclusi  quelli  previsti
dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
13 dicembre 2011. In relazione agli interventi ferroviari diversi  da
quelli di cui al primo e al secondo periodo, i  termini  relativi  al
procedimento per la verifica dell'assoggettabilita' alla  valutazione
di impatto ambientale, nonche' del  procedimento  di  valutazione  di
impatto ambientale sono ridotti della meta'. 
  4. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di
cui all'articolo 25 del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  in
relazione ai progetti di interventi di cui al comma 1, il termine  di
cui  all'articolo  25,  comma  3,  secondo   periodo,   del   decreto
legislativo n. 50 del 2016 e' ridotto  a  quarantacinque  giorni.  Le
risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel  corso  della
conferenza di servizi di cui al comma 1. 
  5. In deroga all'articolo 27 del  decreto  legislativo  n.  50  del
2016, la verifica del progetto da porre a  base  della  procedura  di
affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto
decreto accerta, altresi', l'ottemperanza alle prescrizioni impartite
in sede  di  conferenza  di  servizi  e  di  valutazione  di  impatto
ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante  procede
direttamente  all'approvazione  del  progetto  posto  a  base   della
procedura di affidamento nonche' dei successivi livelli progettuali. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  3  non  si  applicano  agli
interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto.». 
  2. Le disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applicano
agli interventi di cui all'articolo 9 del decreto legge 10  settembre
2021, n. 121.