Art. 4 
 
Piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e  livelli
  essenziali di assistenza per le malattie rare 
 
  1. I centri di riferimento individuati ai sensi del regolamento  di
cui al decreto del Ministro della sanita' 18  maggio  2001,  n.  279,
definiscono   il   piano   diagnostico   terapeutico    assistenziale
personalizzato, compresi i trattamenti e  i  monitoraggi  di  cui  la
persona affetta da una malattia rara necessita, garantendo  anche  un
percorso strutturato nella transizione dall'eta' pediatrica  all'eta'
adulta. Il piano, corredato di una previsione di spesa, e'  condiviso
con i servizi della Rete nazionale per le malattie rare, che hanno il
compito  di  attivarlo,  dopo  averlo  condiviso,  tramite   consenso
informato,  con  il  paziente  o  chi  esercita  la   responsabilita'
genitoriale e con i familiari. 
  2. Sono posti a totale carico del Servizio  sanitario  nazionale  i
trattamenti sanitari, gia' previsti dai LEA o qualificati  salvavita,
compresi   nel   piano    diagnostico    terapeutico    assistenziale
personalizzato e indicati come essenziali, appartenenti alle seguenti
categorie: 
    a) le prestazioni rese nell'ambito  del  percorso  diagnostico  a
seguito di sospetto  di  malattia  rara,  compresi  gli  accertamenti
diagnostici genetici sui familiari utili per  la  formulazione  della
diagnosi, anche in caso di diagnosi non confermata; 
    b) le prestazioni correlate al monitoraggio clinico; 
    c) le terapie farmacologiche, anche innovative, di fascia A o  H,
i medicinali da erogare  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  4,  del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n.  536,  convertito  dalla  legge  23
dicembre 1996,  n.  648,  i  prodotti  dietetici  e  le  formulazioni
galeniche e magistrali preparate presso le farmacie ospedaliere e  le
farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio  sanitario
nazionale,  per  quanto  riguarda  queste  ultime  nel  rispetto   di
specifici protocolli adottati dalle regioni; 
    d) le cure palliative e le prestazioni di riabilitazione motoria,
logopedica, respiratoria, vescicale, neuropsicologica e cognitiva, di
terapia psicologica e occupazionale, di trattamenti nutrizionali,  in
regime ambulatoriale, semiresidenziale, residenziale e domiciliare; 
    e) le prestazioni sociosanitarie di cui al capo  IV  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato
nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18  marzo
2017. 
  3. I dispositivi medici e i presidi sanitari,  presenti  nei  piani
diagnostici  terapeutici  assistenziali   personalizzati,   ai   fini
dell'assistenza dei pazienti affetti da malattie rare, sono  posti  a
carico del Servizio sanitario  nazionale,  compresi  la  manutenzione
ordinaria e straordinaria e  l'eventuale  addestramento  all'uso.  Ai
fini del presente comma, si considerano i  dispositivi  e  i  presidi
gia' oggetto di acquisto attraverso procedure di gara, ferma restando
la possibilita' della prescrizione di prodotti personalizzati ove  ne
sia dimostrata la superiorita' in termini di benefici per i pazienti. 
  4. Per tutelare la salute dei soggetti affetti  da  malattie  rare,
nelle more del perfezionamento della procedura di  aggiornamento  dei
LEA,  il  Ministro  della  salute,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  provvede,  con  proprio  decreto,  ad
aggiornare l'elenco delle malattie rare individuate, sulla base della
classificazione orpha code presente nel portale Orphanet, dal  Centro
nazionale per le malattie rare dell'Istituto superiore di sanita'  di
cui all'articolo 7, nonche' le prestazioni necessarie al  trattamento
delle malattie rare. 
  5. Per le finalita' di cui  al  comma  4,  le  malattie  rare  sono
individuate per gruppi aperti, in modo  da  garantire  che  tutte  le
malattie rare  afferenti  a  un  determinato  gruppo  siano  comprese
nell'elenco previsto dal medesimo comma 4. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per i riferimenti al decreto ministeriale  18  maggio
          2001, n. 279 si veda nella nota all'art. 1. 
              - Si riporta il testo  del  comma  4  dell'art.  1  del
          decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito  dalla
          legge 23 dicembre 1996,  n.  648,  recante  Misure  per  il
          contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione
          del tetto di spesa per l'anno 1996: 
                «4.   Qualora   non   esista    valida    alternativa
          terapeutica, sono erogabili a totale  carico  del  Servizio
          sanitario nazionale, a  partire  dal  1°  gennaio  1997,  i
          medicinali  innovativi  la   cui   commercializzazione   e'
          autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale,
          i  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma  sottoposti   a
          sperimentazione clinica e i  medicinali  da  impiegare  per
          un'indicazione terapeutica diversa da  quella  autorizzata,
          inseriti in apposito elenco  predisposto  e  periodicamente
          aggiornato   dalla   Commissione    unica    del    farmaco
          conformemente alle procedure ed ai criteri  adottati  dalla
          stessa. L'onere derivante dal presente comma,  quantificato
          in lire 30 miliardi per anno, resta a carico  del  Servizio
          sanitario  nazionale  nell'ambito  del   tetto   di   spesa
          programmato per l'assistenza farmaceutica.» 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          12 gennaio 2017, pubblicato nel Supplemento ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  65  del  18  marzo   2017,   reca:
          «Definizione e  aggiornamento  dei  livelli  essenziali  di
          assistenza,  di  cui  all'art.  1,  comma  7,  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».