Art. 5 
 
        Assistenza farmaceutica e disposizioni per assicurare 
            l'immediata disponibilita' dei farmaci orfani 
 
  1. I farmaci di fascia  A  o  H  prescritti  per  l'assistenza  dei
pazienti affetti da una  malattia  rara  sono  erogati  dai  seguenti
soggetti: 
    a)  le  farmacie  dei  presidi  sanitari,  anche  nel   caso   di
somministrazione ambulatoriale del farmaco; 
    b)  le  aziende  sanitarie  territoriali  di   appartenenza   del
paziente, anche qualora la malattia rara sia stata  diagnosticata  in
una regione diversa da quella di residenza; 
    c) le farmacie pubbliche e private convenzionate con il  Servizio
sanitario nazionale, nel rispetto di  quanto  prevedono  gli  accordi
regionali stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma  1,  lettera  a),
del  decreto-legge  18  settembre  2001,  n.  347,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. 
  2.  In  deroga  alle  disposizioni  in  materia   di   prescrizioni
farmaceutiche di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1994,  n.
724, per le prescrizioni relative a una malattia rara  il  numero  di
pezzi prescrivibili per ricetta puo' essere superiore  a  tre  quando
previsto   dal   piano    diagnostico    terapeutico    assistenziale
personalizzato di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge. 
  3. Nelle more dei periodici aggiornamenti per il  loro  inserimento
nei prontuari terapeutici ospedalieri o  in  altri  elenchi  analoghi
predisposti dalle competenti autorita' regionali o  locali  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13  settembre  2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, i farmaci di cui al comma 1  del  presente  articolo  sono  resi
comunque disponibili dalle regioni. 
  4. In deroga a quanto  previsto  dal  decreto  del  Ministro  della
sanita' 11 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  72
del 27  marzo  1997,  e'  consentita  l'importazione  di  farmaci  in
commercio in altri Paesi anche per usi non autorizzati nei  Paesi  di
provenienza, purche' compresi nei piani di cui all'articolo 4,  comma
1, della presente legge, nonche' nell'elenco di cui  all'articolo  1,
comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito  dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 648. I farmaci di cui  al  presente  comma
devono essere  richiesti  da  una  struttura  ospedaliera,  anche  se
utilizzati per assistenze domiciliari, e  sono  posti  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  8,  comma  1,  del
          decreto-legge 18 settembre 2001, n.  347,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2001,  n.  405,
          recante:  «Interventi   urgenti   in   materia   di   spesa
          sanitaria.» 
                «Art. 8.  (Particolari  modalita'  di  erogazione  di
          medicinali agli assistiti). - 1. Le regioni e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano,  anche  con  provvedimenti
          amministrativi, hanno facolta' di: 
                  a) stipulare accordi con le associazioni  sindacali
          delle farmacie  convenzionate,  pubbliche  e  private,  per
          consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie  di
          medicinali  che  richiedono  un  controllo  ricorrente  del
          paziente anche presso le farmacie predette con le  medesime
          modalita'  previste  per  la  distribuzione  attraverso  le
          strutture aziendali del Servizio  sanitario  nazionale,  da
          definirsi in sede di convenzione regionale; 
                  b) assicurare l'erogazione diretta da  parte  delle
          aziende sanitarie dei medicinali necessari  al  trattamento
          dei pazienti  in  assistenza  domiciliare,  residenziale  e
          semiresidenziale; 
                  c) disporre, al fine di  garantire  la  continuita'
          assistenziale,   che   la   struttura   pubblica   fornisca
          direttamente  i  farmaci,  limitatamente  al  primo   ciclo
          terapeutico completo, sulla base  di  direttive  regionali,
          per il periodo immediatamente  successivo  alla  dimissione
          dal  ricovero  ospedaliero  o  alla  visita   specialistica
          ambulatoriale.» 
              - Si riporta l'art. 9 della legge 23 dicembre 1994,  n.
          724, recante: «Misure di  razionalizzazione  della  finanza
          pubblica»: 
                «Art.  9   (Assistenza   farmaceutica).   -   1.   La
          prescrizione  di  specialita'  medicinali  e  di   prodotti
          generici  con  oneri  a  carico  del   Servizio   sanitario
          nazionale e' limitata al numero massimo di  due  pezzi  per
          ricetta,  fatta  eccezione  per  i  prodotti  a   base   di
          antibiotici in  confezione  monodose  e  per  i  medicinali
          somministrati esclusivamente per fleboclisi, per i quali si
          applica la disposizione di cui all'art.  2,  comma  3,  del
          decreto-legge 30 ottobre  1987,  n.  443,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n.  531.  Fino
          al 31 marzo 1995 per i farmaci indicati dagli articoli 1, 2
          e 4 del decreto del  Ministro  della  sanita'  1°  febbraio
          1991, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  32  del  7
          febbraio 1991, e successive modificazioni ed  integrazioni,
          a favore dei soggetti affetti dalle forme  morbose  di  cui
          agli stessi articoli e per i farmaci a base di  interferone
          a favore  dei  soggetti  affetti  da  epatite  cronica,  la
          prescrizione e' limitata ad un numero massimo di sei  pezzi
          per ricetta. 
              2. Entro il 31 marzo 1995 il  Ministro  della  sanita',
          sentito il parere  della  Commissione  unica  del  farmaco,
          provvede, con proprio  decreto,  a  definire  per  ciascuna
          categoria di farmaci destinati alla cura delle patologie di
          cui  al  citato  decreto  del  Ministro  della  sanita'  1°
          febbraio 1991 il  confezionamento  ottimale  per  ciclo  di
          terapie, prevedendo fra l'altro standard di confezionamento
          a posologia limitata  destinati  ad  evidenziare  possibili
          fenomeni di intolleranza nonche' l'efficacia  del  farmaco;
          conseguentemente,  la  prescrizione  per  tali  farmaci  e'
          limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta.» 
              - Si riporta dall'art. 10, comma 5,  del  decreto-legge
          13 settembre 2012, n. 158, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante: «Disposizioni
          urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante  un
          piu' alto livello di tutela della salute.»: 
                «Art. 10 (Modificazioni  al  decreto  legislativo  24
          aprile   2006,   n.   219,   e   norme   sull'innovativita'
          terapeutica). - Omissis. 
              5. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano sono tenute ad aggiornare, con periodicita'  almeno
          semestrale, i  prontuari  terapeutici  ospedalieri  e  ogni
          altro strumento analogo regionale, elaborato allo scopo  di
          razionalizzare l'impiego dei farmaci da parte di  strutture
          pubbliche, di consolidare prassi assistenziali e di guidare
          i clinici in  percorsi  diagnostico-terapeutici  specifici,
          nonche' a trasmetterne copia all'AIFA.» 
              Il decreto del Ministro della sanita' 11 febbraio 1997,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997
          reca: «Modalita' di importazione di specialita'  medicinali
          registrate all'estero». 
              - Si riporta il testo  del  comma  4  dell'art.  1  del
          decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito  dalla
          legge 23 dicembre 1996, n. 648 (Misure per il  contenimento
          della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di
          spesa per l'anno 1996): 
                «4.   Qualora   non   esista    valida    alternativa
          terapeutica, sono erogabili a totale  carico  del  Servizio
          sanitario nazionale, a  partire  dal  1°  gennaio  1997,  i
          medicinali  innovativi  la   cui   commercializzazione   e'
          autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale,
          i  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma  sottoposti   a
          sperimentazione clinica e i  medicinali  da  impiegare  per
          un'indicazione terapeutica diversa da  quella  autorizzata,
          inseriti in apposito elenco  predisposto  e  periodicamente
          aggiornato   dalla   Commissione    unica    del    farmaco
          conformemente alle procedure ed ai criteri  adottati  dalla
          stessa. L'onere derivante dal presente comma,  quantificato
          in lire 30 miliardi per anno, resta a carico  del  Servizio
          sanitario  nazionale  nell'ambito  del   tetto   di   spesa
          programmato per l'assistenza farmaceutica.»