Art. 6 
 
                Istituzione del Fondo di solidarieta' 
               per le persone affette da malattie rare 
 
  1. Nello stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e'  istituito  il  Fondo  di  solidarieta'  per  le
persone affette da malattie rare, con una dotazione pari a 1  milione
di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinato al  finanziamento
delle misure per il sostegno del lavoro di cura  e  assistenza  delle
persone affette da malattie rare, con una percentuale di  invalidita'
pari al  100  per  cento,  con  connotazione  di  gravita'  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e  che
necessitano di assistenza continua ai sensi di quanto previsto  dalla
tabella di cui al decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n.
47 del 26 febbraio 1992. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di  concerto  con  il  Ministro  della  salute  e  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  sentito  l'Istituto  nazionale
della previdenza sociale, entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e'  adottato  il  regolamento  di
attuazione del presente articolo. 
  3. Con il regolamento di attuazione di cui al comma 2, al  fine  di
introdurre interventi volti a favorire l'inserimento e la  permanenza
delle persone affette da malattie rare nei diversi ambienti di vita e
di lavoro, sono disciplinate, nei limiti della dotazione del Fondo di
cui al comma 1, misure finalizzate a: 
    a) riconoscere alle famiglie e ai caregiver delle persone affette
da malattie rare benefici e contributi per  il  sostegno  e  la  cura
delle persone affette da malattie rare in funzione della  disabilita'
e dei bisogni assistenziali; 
    b) garantire il diritto all'educazione e  alla  formazione  delle
persone affette da malattie rare,  nelle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, assicurando che il piano diagnostico terapeutico assistenziale
personalizzato di cui all'articolo 4, comma 1, sia attivato anche  in
ambiente scolastico, con  il  supporto  del  personale  della  scuola
appositamente formato, degli operatori  delle  reti  territoriali  di
assistenza ed eventualmente  dei  familiari  o  del  caregiver  della
persona affetta da una malattia rara; 
    c) favorire l'inserimento lavorativo della persona affetta da una
malattia rara, garantendo a essa la  possibilita'  di  mantenere  una
condizione lavorativa autonoma. 
  4. Agli oneri di cui al comma 1 del presente  articolo,  pari  a  1
milione di euro annui a decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 15, comma 1. 
 
          Note all'art. 6: 
                
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, della legge
          5 febbraio 1992, n.  104  (Legge-quadro  per  l'assistenza,
          l'integrazione  sociale   e   i   diritti   delle   persone
          handicappate),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   17
          febbraio 1992, n. 39, S.O.: 
                «Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - Omissis. 
              3. Qualora la minorazione,  singola  o  plurima,  abbia
          ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in  modo
          da   rendere   necessario   un   intervento   assistenziale
          permanente, continuativo e globale nella sfera  individuale
          o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
          di  gravita'.  Le  situazioni  riconosciute   di   gravita'
          determinano priorita' nei programmi e negli interventi  dei
          servizi pubblici.» 
              - Il decreto del  Ministro  della  sanita'  5  febbraio
          1992, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  43  alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  47  del  26  febbraio  1992  reca:
          «Approvazione  della   nuova   tabella   indicativa   delle
          percentuali d'invalidita' per  le  minorazioni  e  malattie
          invalidanti.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  recante:  «Definizione
          ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,  per
          le materie ed i compiti di interesse comune delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202: 
                «Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
                «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»