Art. 4 
 
                    Impianti portuali di raccolta 
 
  1. In attuazione del piano previsto all'articolo  5,  il  porto  e'
dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di
servizi portuali di  raccolta  dei  rifiuti  delle  navi  adeguati  a
rispondere alle esigenze delle navi che vi fanno abitualmente  scalo,
in  relazione  alla  classificazione  dello  stesso  porto,   laddove
adottata,  ovvero  al  traffico  registrato  nei  tre   anni   solari
precedenti all'anno di adozione del Piano, al fine di  assicurare  il
rapido conferimento di detti rifiuti, evitando ingiustificati ritardi
e garantendo nel contempo standard di sicurezza per l'ambiente e  per
la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione  delle  migliori
tecnologie disponibili. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, la capacita' degli  impianti
portuali di raccolta realizzati,  quali  strutture  fisse,  mobili  o
galleggianti, e' commisurata alla tipologia  ed  al  quantitativo  di
rifiuti delle navi che abitualmente  utilizzano  tale  porto,  tenuto
conto: 
    a) delle esigenze operative degli utenti del porto; 
    b) dell'ubicazione geografica e delle dimensioni del porto; 
    c) della tipologia delle navi che vi fanno scalo; 
    d) delle esenzioni di cui all'articolo 9. 
  3. Nel Piano di  raccolta  di  cui  all'articolo  5,  le  Autorita'
competenti definiscono  gli  adempimenti  e  le  modalita'  operative
relative all'utilizzo degli impianti portuali di raccolta  che  siano
semplici e rapide e non determinino ingiustificati ritardi alle navi.
Nel Piano sono altresi' definiti  i  criteri  per  la  determinazione
delle tariffe per il conferimento dei rifiuti agli impianti  portuali
di raccolta che non  devono  creare  un  disincentivo  all'uso  degli
impianti stessi da parte delle navi. 
  4. Ferme restando le disposizioni sanitarie di cui  al  regolamento
(CE) n. 1069/2009 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  21
ottobre 2009, per la gestione dei rifiuti di  cucina  e  ristorazione
derivanti da  trasporti  internazionali,  i  gestori  degli  impianti
portuali di raccolta provvedono ad una  gestione  dei  rifiuti  delle
navi che assicuri la tutela ambientale, conformemente alla disciplina
in  materia  di  rifiuti  di  cui  alla  Parte  Quarta  del   decreto
legislativo n. 152 del 2006. Ai fini indicati al comma 1,  i  rifiuti
delle navi sono raccolti separatamente, per facilitarne il riutilizzo
e il riciclaggio. Per facilitare tale processo, gli impianti portuali
di  raccolta  raccolgono  le  frazioni   di   rifiuti   eventualmente
differenziate dalla nave  conformemente  alle  categorie  di  rifiuti
stabilite nella convenzione MARPOL, tenendo  conto  delle  sue  linee
guida. Anche a fini tariffari sono comunque raccolti  e  quantificati
separatamente i residui  del  carico  ed  i  rifiuti  accidentalmente
pescati. 
  5. Gli impianti portuali di cui al comma 1 devono  essere  conformi
alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza  e  di  prevenzione
incendi. 
  6. Ferma restando la disciplina in materia di concessione  di  beni
demaniali e di servizi  espletati  con  mezzi  navali  in  regime  di
concessione, gli impianti portuali di raccolta fissi sono autorizzati
per la gestione dei rifiuti ai sensi della Parte Quarta  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006, fatta salva, ricorrendone le condizioni,
l'applicazione dell'articolo 185-bis del citato decreto legislativo. 
  7. L'affidamento dei lavori per  la  realizzazione  degli  impianti
portuali di raccolta, nonche' del relativo servizio di  raccolta  dei
rifiuti,  avviene  in  conformita'  alla  legislazione  nazionale   e
comunitaria vigente in materia di appalti, affidamenti e concessioni,
con particolare riferimento al regolamento (UE) 352/2017. 
  8. Il gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio  di
raccolta di cui al comma l provvede agli  adempimenti  relativi  alla
comunicazione annuale al Catasto  dei  rifiuti  ed  alla  tenuta  del
registro cronologico di carico e scarico di cui agli articoli  189  e
190 del decreto legislativo n.  152  del  2006  ed  adempie,  laddove
previsto, alle disposizioni  in  materia  di  tracciabilita'  di  cui
all'articolo 188-bis del medesimo decreto e della relativa  normativa
di attuazione. 
  9. Il Ministero della transizione  ecologica  di  concerto  con  il
Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  con
decreto da adottare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione, stabilisce, in  conformita'  alle
procedure definite dall'Organizzazione marittima  internazionale,  le
modalita' di segnalazione all'IMO ed  allo  Stato  di  approdo  delle
eventuali inadeguatezze degli impianti portuali di  raccolta  nonche'
le modalita' di indagine  su  tutti  i  casi  segnalati  di  presunta
inadeguatezza e di notifica dell'esito dell'indagine all'IMO  e  allo
Stato segnalante. 
  10. Nel Piano di raccolta di cui  all'articolo  5  e'  previsto  un
meccanismo di indennizzo da corrispondere  alle  navi  a  carico  del
gestore  del  servizio,  nel  caso  di  ritardi  ingiustificati   nel
conferimento  o  nella  raccolta   dei   rifiuti.   L'indennizzo   e'
riconosciuto nella forma della riduzione sulla tariffa dovuta,  fermo
restando il diritto al risarcimento del danno secondo le disposizioni
del codice civile. Nel  Piano  sono  altresi'  definite  modalita'  e
tempistiche per la presentazione di eventuali segnalazioni  da  parte
delle navi relative ad inadeguatezza degli impianti o  a  disservizi,
idonee a garantire le opportune verifiche da  parte  delle  autorita'
preposte ai controlli. 
 
          Note all'art. 4: 
              Il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo
          e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie
          relative ai sottoprodotti di origine animale e ai  prodotti
          derivati non destinati al consumo umano  e  che  abroga  il
          regolamento   (CE)   n.    1774/2002    (regolamento    sui
          sottoprodotti  di  origine  animale)  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 14 novembre 2009, n. L 300. 
              La Parte Quarta del  decreto  legislativo  n.  152  del
          2006, citato nelle note alle premesse, e' cosi' rubricata: 
                «NORME IN  MATERIA  DI  GESTIONE  DEI  RIFIUTI  E  DI
          BONIFICA DEI SITI INQUINATI». 
              Il testo degli articoli 185-bis, 188-bis, 189 e 190 del
          citato decreto legislativo n. 152 del 2006, cosi' recita: 
              «Art.  185-bis   (Deposito   temporaneo   prima   della
          raccolta). - 1. Il raggruppamento dei rifiuti ai  fini  del
          trasporto  degli  stessi  in  un  impianto  di  recupero  o
          smaltimento e' effettuato come deposito  temporaneo,  prima
          della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
                a) nel luogo in  cui  i  rifiuti  sono  prodotti,  da
          intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attivita'
          che ha determinato la produzione dei  rifiuti  o,  per  gli
          imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135  del  codice
          civile,  presso  il  sito  che  sia  nella   disponibilita'
          giuridica  della  cooperativa  agricola,  ivi  compresi   i
          consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci; 
                b)  esclusivamente   per   i   rifiuti   soggetti   a
          responsabilita'  estesa  del  produttore,  anche  di   tipo
          volontario, il  deposito  preliminare  alla  raccolta  puo'
          essere effettuato dai  distributori  presso  i  locali  del
          proprio punto vendita; 
                c)  per  i  rifiuti  da  costruzione  e  demolizione,
          nonche' per le filiere di rifiuti per le quali vi  sia  una
          specifica disposizione di legge,  il  deposito  preliminare
          alla raccolta puo' essere  effettuato  presso  le  aree  di
          pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti. 
              2. Il  deposito  temporaneo  prima  della  raccolta  e'
          effettuato alle seguenti condizioni: 
                a)  i  rifiuti  contenenti  gli  inquinanti  organici
          persistenti  di  cui  al  regolamento  (CE)   850/2004,   e
          successive  modificazioni,  sono  depositati  nel  rispetto
          delle  norme  tecniche  che  regolano   lo   stoccaggio   e
          l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose  e
          gestiti conformemente al suddetto regolamento; 
                b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni
          di recupero o di smaltimento  secondo  una  delle  seguenti
          modalita' alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
          con cadenza  almeno  trimestrale,  indipendentemente  dalle
          quantita' in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in
          deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di  cui
          al massimo 10 metri cubi di  rifiuti  pericolosi.  In  ogni
          caso, allorche' il quantitativo di rifiuti  non  superi  il
          predetto limite all'anno, il deposito temporaneo  non  puo'
          avere durata superiore ad un anno; 
                c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee,
          nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche', per  i
          rifiuti  pericolosi,   nel   rispetto   delle   norme   che
          disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in  essi
          contenute; 
                d)  nel  rispetto  delle   norme   che   disciplinano
          l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose. 
              3. Il  deposito  temporaneo  prima  della  raccolta  e'
          effettuato alle condizioni di cui ai commi  1  e  2  e  non
          necessita  di  autorizzazione   da   parte   dell'autorita'
          competente.» 
              Art. 188-bis (Sistema di  tracciabilita'  dei  rifiuti)
          (836) - 1. Il sistema  di  tracciabilita'  dei  rifiuti  si
          compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilita'
          dei rifiuti integrati nel  Registro  elettronico  nazionale
          per  la  tracciabilita'  dei  rifiuti  istituito  ai  sensi
          dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  febbraio
          2019, n. 12, e gestito con il  supporto  tecnico  operativo
          dell'Albo nazionale dei gestori di  cui  all'articolo  212.
          Per  consentire  la  lettura  integrata   dei   dati,   gli
          adempimenti  relativi  alle  modalita'  di  compilazione  e
          tenuta del registro di carico e scarico  e  del  formulario
          identificativo  di  trasporto  dei  rifiuti,  di  cui  agli
          articoli 190 e 193, sono effettuati  secondo  le  modalita'
          dettate con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare, adottati  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo  economico,  il
          Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti nonche', per gli aspetti  di
          competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari
          e forestali. 
              2. In relazione alle esigenze organizzative e operative
          delle Forze armate, delle Forze  di  polizia  e  del  Corpo
          nazionale dei vigili del  fuoco,  connesse  rispettivamente
          alla difesa e alla sicurezza  militare  dello  Stato,  alla
          tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al  soccorso
          pubblico e alla difesa civile, le procedure e le  modalita'
          con le quali il sistema di tracciabilita'  dei  rifiuti  si
          applica alle corrispondenti Amministrazioni  centrali  sono
          individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e  della
          tutela  del  territorio  e  del   mare   e   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze e, per quanto di  competenza,
          del Ministro della  difesa  e  del  Ministro  dell'interno,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano di cui al decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.
          281, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. 
              3.   Il   Registro   elettronico   nazionale   per   la
          tracciabilita' dei rifiuti, collocato presso la  competente
          struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della
          tutela del territorio e del mare, e' articolato in: 
                a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei  dati  dei
          soggetti  iscritti  e  delle  informazioni  relative   alle
          specifiche  autorizzazioni  rilasciate  agli   stessi   per
          l'esercizio  di  attivita'  inerenti  alla   gestione   dei
          rifiuti; 
                b) una sezione Tracciabilita', comprensiva  dei  dati
          ambientali relativi agli adempimenti di cui  agli  articoli
          190 e 193 e dei dati afferenti ai  percorsi  dei  mezzi  di
          trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1. 
              4. I decreti di cui ai commi 1 e 2  disciplinano  anche
          l'organizzazione  ed  il  funzionamento  del   sistema   di
          tracciabilita' di cui al presente articolo, consentendo  il
          colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e
          privati,  attraverso  apposite  interfacce,  favorendo   la
          semplificazione  amministrativa,  garantendo   un   periodo
          preliminare di  sperimentazione  e  la  sostenibilita'  dei
          costi a carico degli aderenti  al  sistema,  disponendo  in
          particolare: 
                a) i modelli ed i formati  relativi  al  registro  di
          carico  e  scarico  dei  rifiuti  ed   al   formulario   di
          identificazione  di  cui  agli  articoli  190  e  193   con
          l'indicazione altresi'  delle  modalita'  di  compilazione,
          vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi; 
                b) le modalita' di iscrizione al Registro elettronico
          nazionale, e relativi adempimenti, da  parte  dei  soggetti
          obbligati ovvero di coloro  che  intendano  volontariamente
          aderirvi,  ai  sensi  del  comma  3,  dell'articolo  6  del
          decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con  la  previsione
          di criteri di gradualita' per la progressiva partecipazione
          degli operatori; 
                c)  il   funzionamento   del   Registro   elettronico
          nazionale, ivi incluse le  modalita'  di  trasmissione  dei
          dati relativi ai documenti di cui alla lettera a),  nonche'
          dei dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto; 
                d) le modalita' per  la  condivisione  dei  dati  del
          Registro  elettronico  con  l'Istituto  superiore  per   la
          ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel
          Catasto di cui all'articolo 189; 
                e)   le   modalita'    di    interoperabilita'    per
          l'acquisizione della documentazione di cui  al  regolamento
          (CE) n. 1013/2006, nonche' le  modalita'  di  coordinamento
          tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994,  n.
          70 e gli  adempimenti  trasmessi  al  Registro  elettronico
          nazionale; 
                f) le modalita'  di  svolgimento  delle  funzioni  da
          parte dell'Albo nazionale indicate al comma 1; 
                g) le modalita'  di  accesso  ai  dati  del  Registro
          elettronico nazionale da parte degli organi di controllo; 
                h) le modalita'  per  la  verifica  e  l'invio  della
          comunicazione  dell'avvio  a  recupero  o  smaltimento  dei
          rifiuti, di cui  all'articolo  188,  comma  5,  nonche'  le
          responsabilita' da attribuire all'intermediario. 
              5. Gli adempimenti relativi agli  articoli  190  e  193
          sono  effettuati  digitalmente  da   parte   dei   soggetti
          obbligati ovvero di coloro  che  intendano  volontariamente
          aderirvi  ai  sensi  del  comma  3  dell'articolo   6   del
          decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135; negli altri casi  i
          suddetti adempimenti possono  essere  assolti  mediante  il
          formato cartaceo. In entrambi  i  casi  la  modulistica  e'
          scaricabile   direttamente   dal    Registro    elettronico
          nazionale. 
              6. Al fine  di  garantire  tempestivi  adeguamenti  dei
          modelli di cui alla lettera a) del  comma  2,  in  caso  di
          intervenute novita' tecniche o operative, gli aggiornamenti
          sono adottati con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio  e  del  mare,  di  natura  non
          regolamentare, sentiti i Ministri indicati  al  comma  1  e
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano. 
              7. Fino all'entrata in vigore del decreto  previsto  al
          comma 1 continuano ad applicarsi  i  decreti  del  Ministro
          dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile  1998,  n.
          148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di
          formulario di identificazione del rifiuto.». 
              «Art. 189 (Catasto dei rifiuti). - 1.  Il  Catasto  dei
          rifiuti, istituito  dall'articolo  3  del  decreto-legge  9
          settembre 1988,  n.  397,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' articolato  in  una
          Sezione nazionale, che ha sede in  Roma  presso  l'Istituto
          superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)
          ed in Sezioni regionali o delle Province autonome di Trento
          e Bolzano presso  le  corrispondenti  Agenzie  regionali  e
          delle Province autonome per la protezione dell'ambiente. Le
          norme  di  organizzazione  del  Catasto  sono  emanate   ed
          aggiornate con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali.
          Sino all'emanazione del decreto di cui al  secondo  periodo
          continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al  decreto
          del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372. 
              2.  Il  Catasto   assicura,   anche   ai   fini   della
          pianificazione delle attivita' di gestione dei rifiuti,  un
          quadro conoscitivo, completo  e  costantemente  aggiornato,
          dei dati raccolti ai sensi della legge 25 gennaio 1994,  n.
          70 e mediante gli strumenti di tracciabilita' di  cui  alla
          presente Parte IV,  utilizzando  la  nomenclatura  prevista
          dalla disciplina europea e nazionale di riferimento. 
              3. Chiunque effettua a titolo  professionale  attivita'
          di raccolta e trasporto di rifiuti, i  commercianti  e  gli
          intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e  gli
          enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento
          di rifiuti,  i  Consorzi  e  i  sistemi  riconosciuti,  gli
          istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi  e
          di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le  imprese  e
          gli enti produttori iniziali di  rifiuti  pericolosi  e  le
          imprese e gli  enti  produttori  iniziali  di  rifiuti  non
          pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d)
          e g), comunicano  annualmente  alle  Camere  di  commercio,
          industria,  artigianato  e   agricoltura   territorialmente
          competenti,  con  le  modalita'  previste  dalla  legge  25
          gennaio 1994, n. 70,  le  quantita'  e  le  caratteristiche
          qualitative dei rifiuti oggetto delle  predette  attivita',
          dei  materiali  prodotti  all'esito  delle   attivita'   di
          recupero nonche' i dati  relativi  alle  autorizzazioni  ed
          alle comunicazioni inerenti le attivita'  di  gestione  dei
          rifiuti. Sono esonerati da tale  obbligo  gli  imprenditori
          agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con  un
          volume di affari annuo non superiore a  euro  ottomila,  le
          imprese che raccolgono e trasportano i propri  rifiuti  non
          pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonche',  per
          i soli rifiuti  non  pericolosi,  le  imprese  e  gli  enti
          produttori iniziali che non hanno piu' di dieci dipendenti. 
              4. Nel caso in cui i  produttori  di  rifiuti  speciali
          conferiscano i medesimi al servizio  pubblico  di  raccolta
          competente  per   territorio,   ovvero   ad   un   circuito
          organizzato di raccolta di cui all'articolo 183,  comma  1,
          lettera pp), previa apposita convenzione, la  comunicazione
          e' effettuata dal gestore del servizio  limitatamente  alla
          quantita' conferita. 
              5. I soggetti responsabili  del  servizio  di  gestione
          integrata  dei  rifiuti  urbani   comunicano   annualmente,
          secondo le modalita' previste dalla legge 25 gennaio  1994,
          n.  70,  le   seguenti   informazioni   relative   all'anno
          precedente: 
                a) la  quantita'  dei  rifiuti  urbani  raccolti  nel
          proprio territorio; 
                b) la quantita' dei  rifiuti  speciali  raccolti  nel
          proprio territorio a seguito di  apposita  convenzione  con
          soggetti pubblici o privati; 
                c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione  dei
          rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie  e
          la quantita' dei rifiuti gestiti da ciascuno; 
                d) i costi di gestione e di  ammortamento  tecnico  e
          finanziario degli investimenti per le attivita' di gestione
          dei rifiuti,  nonche'  i  proventi  della  tariffa  di  cui
          all'articolo 238 ed i  proventi  provenienti  dai  consorzi
          finalizzati al recupero dei rifiuti; 
                e) i dati relativi alla raccolta differenziata; 
                f) le quantita' raccolte, suddivise per materiali, in
          attuazione degli accordi  con  i  consorzi  finalizzati  al
          recupero dei rifiuti. 
              6. La Sezione nazionale rende disponibili, entro trenta
          giorni  dal   ricevimento,   alle   Sezioni   regionali   e
          provinciali  le  banche  dati  trasmesse  dalle  Camere  di
          commercio, industria, artigianato e  agricoltura  ai  sensi
          dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio  1994,  n.
          70.  Le  Sezioni   regionali   e   provinciali   provvedono
          all'elaborazione  dei   dati,   secondo   una   metodologia
          condivisa ai sensi dell'articolo 4 della  legge  28  giugno
          2016, n. 132, ed alla successiva trasmissione alla  Sezione
          nazionale  entro  novanta  giorni  dal  ricevimento,  delle
          informazioni di cui ai  commi  2,  3,  4  e  5.  L'Istituto
          superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)
          elabora i dati, evidenziando le tipologie  e  le  quantita'
          dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati,  recuperati  e
          smaltiti, nonche' gli impianti di smaltimento e di recupero
          in esercizio e ne assicura la pubblicita' anche  attraverso
          la pubblicazione di un rapporto annuale. 
              7.  Per  le  comunicazioni  relative  ai   rifiuti   di
          imballaggio si applica quanto previsto  dall'articolo  220,
          comma 2. 
              8. La Sezione nazionale del catasto dei  rifiuti  e  il
          Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis,
          assicurano il coordinamento e  la  condivisione  dei  dati,
          anche al fine di consentire un'opportuna  pubblicita'  alle
          informazioni. 
              9. Il decreto di cui  all'articolo  188-bis,  comma  1,
          disciplina   le   modalita'   di   coordinamento   tra   le
          comunicazioni al Catasto  dei  rifiuti  e  gli  adempimenti
          trasmessi al Registro elettronico  nazionale,  garantendone
          la precompilazione automatica.» 
              «Art. 190 (Registro cronologico di carico e scarico). -
          1. Chiunque effettua a titolo  professionale  attivita'  di
          raccolta e trasporto  di  rifiuti,  i  commercianti  e  gli
          intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e  gli
          enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento
          di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti,  istituiti
          per  il  recupero  e  riciclaggio  degli  imballaggi  e  di
          particolari tipologie di rifiuti, nonche' le imprese e  gli
          enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese
          e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di
          cui all'articolo 184, comma 3, lettere  c),  d)  e  g),  ha
          l'obbligo di tenere un registro  cronologico  di  carico  e
          scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto
          la quantita'  prodotta,  la  natura  e  l'origine  di  tali
          rifiuti e la quantita' dei prodotti  e  materiali  ottenuti
          dalle operazioni  di  trattamento  quali  preparazione  per
          riutilizzo, riciclaggio  e  altre  operazioni  di  recupero
          nonche', laddove previsto, gli estremi  del  formulario  di
          identificazione di cui all'articolo 193. 
              2. Il modello  di  registro  cronologico  di  carico  e
          scarico e' disciplinato con il decreto di cui  all'articolo
          188-bis, comma 1. Fino alla data di entrata in  vigore  del
          suddetto decreto continuano ad applicarsi  le  disposizioni
          di cui al decreto  del  Ministro  dell'ambiente  1°  aprile
          1998,  n.  148,  nonche'  le  disposizioni  relative   alla
          numerazione e  vidimazione  dei  registri  da  parte  delle
          Camere di  commercio  territorialmente  competenti  con  le
          procedure  e  le  modalita'  fissate  dalla  normativa  sui
          registri IVA. 
              3. Le annotazioni di cui al comma 1, da  riportare  nel
          registro cronologico, sono effettuate: 
                a) per i  produttori  iniziali,  almeno  entro  dieci
          giorni lavorativi dalla  produzione  del  rifiuto  e  dallo
          scarico del medesimo; 
                b) per i soggetti che effettuano  la  raccolta  e  il
          trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla  data
          di consegna dei rifiuti all'impianto di destino; 
                c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi,
          almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna
          dei rifiuti all'impianto di destino; 
                d) per i soggetti che  effettuano  le  operazioni  di
          recupero e di  smaltimento,  entro  due  giorni  lavorativi
          dalla presa in carico dei rifiuti. 
              4. I soggetti e le organizzazioni di cui agli  articoli
          221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228,  233,  234  e
          236, possono  adempiere  all'obbligo  di  cui  al  comma  1
          tramite analoghe evidenze documentali o gestionali. 
              5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al  comma  1  gli
          imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135  del  codice
          civile, con un volume di affari annuo non superiore a  euro
          ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i  propri
          rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212,  comma  8,
          nonche', per i soli rifiuti non pericolosi,  le  imprese  e
          gli enti produttori iniziali che non hanno  piu'  di  dieci
          dipendenti. 
              6. Gli imprenditori agricoli di cui  all'articolo  2135
          del  codice   civile   produttori   iniziali   di   rifiuti
          pericolosi,  nonche'   i   soggetti   esercenti   attivita'
          ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01,  96.02.02,
          96.02.03  e  96.09.02  che  producono  rifiuti  pericolosi,
          compresi quelli aventi codice EER  18.01.03*,  relativi  ad
          aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di
          rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente
          o impresa, quando obbligati alla  tenuta  del  registro  ai
          sensi del comma 1, possono adempiere  all'obbligo  con  una
          delle seguenti modalita': 
                a) con la conservazione progressiva per tre anni  del
          formulario di  identificazione  di  cui  all'articolo  193,
          comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei  documenti
          sostitutivi previsti dall'articolo 193; 
                b) con la conservazione per tre anni del documento di
          conferimento rilasciato  dal  soggetto  che  provvede  alla
          raccolta  di  detti  rifiuti   nell'ambito   del   circuito
          organizzato di  raccolta  di  cui  all'articolo  183.  Tale
          modalita' e' valida anche ai fini  della  comunicazione  al
          catasto di cui all'articolo 189. 
              7. I soggetti la cui produzione annua  di  rifiuti  non
          eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi  e  le
          quattro tonnellate di rifiuti pericolosi,  in  luogo  della
          tenuta in proprio dei registri  di  carico  e  scarico  dei
          rifiuti, possono adempiere  tramite  le  organizzazioni  di
          categoria  interessate  o  loro  societa'  di  servizi  che
          provvedono  ad  annotare  i  dati  con   cadenza   mensile,
          mantenendo presso  la  sede  operativa  dell'impresa  copia
          delle annotazioni o, comunque,  rendendola  tempestivamente
          disponibile su richiesta degli organi di controllo. 
              8. Per le attivita' di gestione dei rifiuti  costituiti
          da rottami ferrosi e non  ferrosi,  gli  obblighi  connessi
          alla tenuta dei registri di carico e scarico  si  intendono
          assolti  anche  tramite  l'utilizzo  dei  registri  IVA  di
          acquisto e di vendita secondo le procedure e  le  modalita'
          fissate dall'articolo 39 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche. 
              9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta  di
          cui  all'articolo  183  sono  escluse  dagli  obblighi  del
          presente articolo limitatamente ai rifiuti non  pericolosi.
          Per i rifiuti pericolosi  la  registrazione  del  carico  e
          dello scarico puo'  essere  effettuata  contestualmente  al
          momento  dell'uscita  dei  rifiuti  stessi  dal  centro  di
          raccolta  e  in  maniera  cumulativa  per  ciascun   codice
          dell'elenco dei rifiuti. 
              10. I registri sono tenuti, o resi accessibili,  presso
          ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di  recupero  e
          di smaltimento  di  rifiuti,  ovvero  per  le  imprese  che
          effettuano attivita'  di  raccolta  e  trasporto  e  per  i
          commercianti e gli intermediari, presso la sede  operativa.
          I registri, integrati con i formulari di  cui  all'articolo
          193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati  per
          tre anni dalla data dell'ultima registrazione.  I  registri
          relativi alle operazioni  di  smaltimento  dei  rifiuti  in
          discarica devono essere conservati a tempo indeterminato  e
          consegnati     all'autorita'     che     ha      rilasciato
          l'autorizzazione, alla chiusura dell'impianto.  I  registri
          relativi agli impianti dismessi o  non  presidiati  possono
          essere tenuti  presso  la  sede  legale  del  soggetto  che
          gestisce l'impianto. 
              11. I  registri  relativi  ai  rifiuti  prodotti  dalle
          attivita' di manutenzione di cui all'articolo  230  possono
          essere tenuti nel luogo di produzione  dei  rifiuti,  cosi'
          come definito dal medesimo articolo. Per  rifiuti  prodotti
          dalle   attivita'   di   manutenzione   di    impianti    e
          infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i
          registri  possono  essere  tenuti   presso   le   sedi   di
          coordinamento organizzativo del  gestore,  o  altro  centro
          equivalente, previa comunicazione all'ARPA territorialmente
          competente ovvero al Registro elettronico nazionale di  cui
          all'articolo 188-bis. 
              12.  Le  informazioni  contenute  nel   registro   sono
          utilizzate anche ai fini  della  comunicazione  annuale  al
          Catasto di cui all'articolo 189. 
              13. Le informazioni contenute nel  registro  sono  rese
          disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo
          che ne faccia richiesta.». 
              Per i riferimenti del regolamento (UE) 352/2017 si veda
          nelle note alle premesse.