Art. 5 
 
             Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti 
 
  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, le Autorita' competenti predispongono, approvano  e  rendono
operativo il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti nel rispetto
delle disposizioni  del  presente  decreto  e  dei  criteri  indicati
nell'Allegato 1. Ai fini della predisposizione del Piano,  della  sua
modifica e del suo aggiornamento, e' assicurata la  consultazione  di
tutte le parti interessate, tra cui, gli utenti del porto  o  i  loro
rappresentanti,  ivi  incluse  le  associazioni  di   categoria,   le
autorita' locali, gli operatori dell'impianto portuale  di  raccolta,
le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilita'  estesa
del produttore e i rappresentanti della societa' civile. 
  2. Ai fini della approvazione  del  Piano  di  cui  al  comma  1  e
dell'integrazione, per gli aspetti relativi  alla  gestione,  con  il
Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo  199  del
decreto legislativo n.152  del  2006,  il  Piano  e'  tempestivamente
comunicato alla regione competente, che ne valuta la coerenza con  il
Piano regionale di gestione dei rifiuti esprimendosi  entro  sessanta
giorni dalla data di ricezione della comunicazione. 
  3. In caso di mancata predisposizione del  Piano  di  raccolta  dei
rifiuti nei termini stabiliti al  comma  1,  la  regione  competente,
previa diffida ad adempiere entro  il  termine  di  sessanta  giorni,
nomina, decorso inutilmente tale termine, un commissario ad acta  per
la predisposizione e l'approvazione dello stesso. 
  4.  Nei  porti  in  cui  l'Autorita'  competente   e'   l'Autorita'
marittima, la stessa d'intesa con la regione  competente,  emana  una
propria ordinanza che costituisce piano di raccolta di  gestione  dei
rifiuti. Lo stesso costituisce integrazione, per gli aspetti relativi
alla gestione, al piano regionale di  gestione  dei  rifiuti  di  cui
all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152.  Il
comune, o l'autorita' d'ambito territoriale ottimale ove  costituita,
cura le procedure relative all'affidamento del servizio  di  gestione
dei rifiuti,  d'intesa  con  l'Autorita'  marittima  per  i  fini  di
interesse di quest'ultima. Nei porti di cui  al  presente  comma,  la
regione predispone lo studio  di  cui  all'articolo  19  della  Parte
seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006,  e  acquisisce  ogni
altra valutazione di compatibilita' ambientale inerente al  piano  di
raccolta. Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  5. A seguito dell'approvazione del Piano di cui al comma 1 o di sue
modifiche sostanziali, l'Autorita' competente ne assicura  l'adeguata
comunicazione agli operatori delle navi, in particolare  comunica  la
disponibilita' di impianti portuali di raccolta, le tariffe applicate
e le informazioni di cui all'Allegato A «Informazioni sul sistema  di
raccolta e gestione delle navi». 
  6. Nel caso di porti ricadenti nello stesso  territorio  regionale,
l'Autorita' competente puo' approvare un unico piano di raccolta  dei
rifiuti, purche'  il  piano  stesso  indichi  per  ciascun  porto  il
fabbisogno di impianti di raccolta e la disponibilita' degli impianti
portuali di raccolta esistenti. Fermo  restando  quanto  previsto  al
comma 2, e al primo periodo del presente comma, se  i  porti  inclusi
nella medesima Autorita' di sistema portuale sono ubicati in  regioni
diverse, l'Autorita' puo' approvare un solo piano di raccolta. 
  7. In coerenza  con  la  pianificazione  regionale  in  materia  di
rifiuti,  almeno  ogni  cinque  anni  e,  comunque,  in  presenza  di
significativi cambiamenti operativi  nella  gestione  del  porto,  il
piano di raccolta e di gestione  dei  rifiuti  e'  soggetto  a  nuova
approvazione.  Tali   cambiamenti   possono   comprendere   modifiche
strutturali  del  traffico  diretto  al  porto,  sviluppo  di   nuove
infrastrutture, modifiche della domanda e della fornitura di impianti
portuali di raccolta e nuove tecniche  di  trattamento  a  bordo.  Se
durante il periodo di cinque anni di cui al primo periodo non si sono
verificati cambiamenti  significativi,  la  nuova  approvazione  puo'
consistere in una convalida dei piani esistenti previa  consultazione
degli stessi soggetti che devono essere sentiti in sede di redazione. 
  8.  I  piccoli  porti  non  commerciali,  che  sono  caratterizzati
soltanto da  un  traffico  sporadico  o  scarso  di  imbarcazioni  da
diporto, sono esentati dall'applicazione dei commi da 1 a 4 solo se i
loro impianti portuali di raccolta  sono  integrati  nel  sistema  di
gestione dei rifiuti comunale e se e' garantito che  le  informazioni
relative al sistema di gestione dei rifiuti sono messe a disposizione
degli utenti dei porti stessi,  da  parte  del  gestore  dei  servizi
portuali. Ai suddetti fini, con il decreto  di  cui  all'articolo  4,
comma 4 della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  sono  definite  le
caratteristiche dei  porti  di  cui  al  primo  periodo.  Nelle  more
dell'emanazione del predetto decreto, se ricorrono le caratteristiche
di  cui  al  primo  periodo,  l'esenzione  e'  comunque   applicabile
dall'Autorita' competente con provvedimento  motivato.  Il  Ministero
delle  infrastrutture  e   della   mobilita'   sostenibili   comunica
annualmente il nome e l'ubicazione di tali porti per via  elettronica
nella  parte  del  sistema  informativo,   di   monitoraggio   e   di
applicazione per lo scambio di dati marittimi, «SafeSeaNet»,  di  cui
al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196. 
 
          Note all'art. 5: 
              Il testo degli articoli 19 e  199  del  citato  decreto
          legislativo n.152 del 2006, cosi' recita: 
              «Art. 19 (Modalita' di svolgimento del procedimento  di
          verifica di assoggettabilita' a VIA). -  1.  Il  proponente
          trasmette all'autorita' competente  lo  studio  preliminare
          ambientale in formato elettronico, redatto in conformita' a
          quanto contenuto nell'allegato IV-bis  alla  parte  seconda
          del presente decreto, nonche' copia dell'avvenuto pagamento
          del contributo di cui all'articolo 33. 
              2. Entro cinque giorni  dalla  ricezione  dello  studio
          preliminare ambientale, l'autorita' competente verifica  la
          completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora
          necessario, puo' richiedere per una sola volta  chiarimenti
          e integrazioni al proponente. In tal  caso,  il  proponente
          provvede a trasmettere  i  chiarimenti  e  le  integrazioni
          richiesti, inderogabilmente  entro  i  successivi  quindici
          giorni.   Qualora   il   proponente   non   trasmetta    la
          documentazione richiesta entro  il  termine  stabilito,  la
          domanda  si  intende   respinta   ed   e'   fatto   obbligo
          all'autorita' competente di procedere all'archiviazione. 
              3. Contestualmente alla ricezione della documentazione,
          ove ritenuta  completa,  ovvero  dei  chiarimenti  e  delle
          integrazioni richiesti ai sensi del  comma  2,  l'autorita'
          competente provvede a pubblicare lo studio preliminare  nel
          proprio sito internet istituzionale, con modalita' tali  da
          garantire  la  tutela  della  riservatezza   di   eventuali
          informazioni  industriali  o   commerciali   indicate   dal
          proponente,  in  conformita'  a   quanto   previsto   dalla
          disciplina  sull'accesso  del   pubblico   all'informazione
          ambientale.   Contestualmente,    l'autorita'    competente
          comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e  a
          tutti  gli  enti  territoriali  potenzialmente  interessati
          l'avvenuta pubblicazione della documentazione  nel  proprio
          sito internet. 
              4. Entro e non oltre trenta giorni dalla  comunicazione
          di cui al comma 3 e dall'avvenuta  pubblicazione  sul  sito
          internet  della  relativa  documentazione,  chiunque  abbia
          interesse   puo'   presentare   le   proprie   osservazioni
          all'autorita' competente in merito allo studio  preliminare
          ambientale e alla documentazione allegata. 
              5. L'autorita' competente, sulla base  dei  criteri  di
          cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto,
          tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se  del  caso,
          dei risultati di eventuali altre valutazioni degli  effetti
          sull'ambiente  effettuate  in  base  ad  altre   pertinenti
          normative europee, nazionali o regionali,  verifica  se  il
          progetto  ha   possibili   ulteriori   impatti   ambientali
          significativi. 
              6. L'autorita' competente adotta  il  provvedimento  di
          verifica di assoggettabilita'  a  VIA  entro  i  successivi
          quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui  al
          comma 4. In casi eccezionali, relativi  alla  natura,  alla
          complessita',  all'ubicazione   o   alle   dimensioni   del
          progetto, l'autorita' competente puo'  prorogare,  per  una
          sola volta e per un periodo non superiore a  venti  giorni,
          il termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in
          tal caso, l'autorita' competente  comunica  tempestivamente
          per iscritto al proponente le ragioni che  giustificano  la
          proroga e la data entro la quale e' prevista l'adozione del
          provvedimento.  La  presente  comunicazione  e',  altresi',
          pubblicata nel sito internet  istituzionale  dell'autorita'
          competente. Nel  medesimo  termine  l'autorita'  competente
          puo' richiedere chiarimenti e  integrazioni  al  proponente
          finalizzati alla  non  assoggettabilita'  del  progetto  al
          procedimento di  VIA.  In  tal  caso,  il  proponente  puo'
          richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini,
          per un periodo non superiore a quarantacinque  giorni,  per
          la  presentazione  delle  integrazioni  e  dei  chiarimenti
          richiesti.  Qualora  il   proponente   non   trasmetta   la
          documentazione richiesta entro  il  termine  stabilito,  la
          domanda  si  intende   respinta   ed   e'   fatto   obbligo
          all'autorita' competente di procedere all'archiviazione. 
              7. Qualora l'autorita'  competente  stabilisca  di  non
          assoggettare il progetto al procedimento di VIA,  specifica
          i motivi principali alla base della  mancata  richiesta  di
          tale  valutazione  in  relazione  ai   criteri   pertinenti
          elencati  nell'allegato  V  alla  parte  seconda,  e,   ove
          richiesto dal proponente,  tenendo  conto  delle  eventuali
          osservazioni del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali e per il turismo, per i  profili  di  competenza,
          specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o
          prevenire quelli che  potrebbero  altrimenti  rappresentare
          impatti ambientali significativi e negativi. Ai fini di cui
          al primo periodo l'autorita' competente si pronuncia  sulla
          richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente
          entro  il  termine  di  trenta  giorni  con  determinazione
          positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore  interlocuzione
          o proposta di modifica. 
              8. Qualora l'autorita'  competente  stabilisca  che  il
          progetto debba essere assoggettato al procedimento di  VIA,
          specifica i motivi principali alla base della richiesta  di
          VIA   in   relazione   ai   criteri   pertinenti   elencati
          nell'allegato V alla parte seconda. 
              9. Per  i  progetti  elencati  nell'allegato  II-bis  e
          nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto la
          verifica  di  assoggettabilita'   a   VIA   e'   effettuata
          applicando i criteri e le soglie definiti dal  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 84 dell'11 aprile 2015. 
              10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a
          VIA, comprese le motivazioni, e'  pubblicato  integralmente
          nel sito internet istituzionale dell'autorita' competente. 
              11. I termini per  il  rilascio  del  provvedimento  di
          verifica  di  assoggettabilita'  a   VIA   si   considerano
          perentori ai sensi e per gli effetti di cui  agli  articoli
          2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis,  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241. In caso  di  inerzia  nella  conclusione  del
          procedimento, il titolare del potere sostitutivo,  nominato
          ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n.  241,
          acquisito,  qualora  la  competente  Commissione   di   cui
          all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA
          entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del
          provvedimento entro i successivi trenta giorni. 
              12. Tutta la documentazione afferente al  procedimento,
          nonche'  i  risultati  delle   consultazioni   svolte,   le
          informazioni raccolte,  le  osservazioni  e  i  pareri,  e,
          comunque, qualsiasi informazione raccolta nell'esercizio di
          tale attivita' da  parte  dell'autorita'  competente,  sono
          tempestivamente pubblicati  dall'autorita'  competente  sul
          proprio sito internet istituzionale e  sono  accessibili  a
          chiunque.» 
              «Art. 199 (Piani regionali). - 1. Le  regioni,  sentite
          le province, i comuni e,  per  quanto  riguarda  i  rifiuti
          urbani, le Autorita' d'ambito di cui all'articolo 201,  nel
          rispetto  dei  principi  e  delle  finalita'  di  cui  agli
          articoli 177, 178, 179, 180,  181,  182  e  182-bis  ed  in
          conformita' ai  criteri  generali  stabiliti  dall'articolo
          195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente
          articolo,  predispongono  e  adottano  piani  regionali  di
          gestione dei rifiuti. L'approvazione  dei  piani  regionali
          avviene  tramite  atto  amministrativo  e  si  applica   la
          procedura di cui alla Parte  II  del  presente  decreto  in
          materia di VAS. Presso gli uffici competenti  sono  inoltre
          rese disponibili informazioni relative alla  partecipazione
          del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali
          si  e'  fondata  la  decisione,  anche  in  relazione  alle
          osservazioni scritte presentate. 
              2. I piani di gestione dei rifiuti di cui  al  comma  1
          comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti  esistente
          nell'ambito geografico interessato, le misure  da  adottare
          per  migliorare  l'efficacia   ambientale   delle   diverse
          operazioni di gestione dei rifiuti, nonche' una valutazione
          del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli
          obiettivi e  delle  disposizioni  della  parte  quarta  del
          presente decreto. 
              3. I piani regionali di gestione dei rifiuti  prevedono
          inoltre: 
                a) l'indicazione del  tipo,  quantita'  e  fonte  dei
          rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi  per
          ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i  rifiuti
          urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente  spediti  da  o
          verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione
          futura dei flussi di rifiuti, nonche' la  fissazione  degli
          obiettivi  di  raccolta  differenziata  da  raggiungere   a
          livello   regionale,   fermo   restando   quanto   disposto
          dall'articolo 205; 
                b) la ricognizione  degli  impianti  di  trattamento,
          smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi
          speciali  per  oli  usati,  rifiuti   pericolosi,   rifiuti
          contenenti quantita' importanti di materie prime critiche o
          flussi di rifiuti disciplinati da  una  normativa  unionale
          specifica; 
                c) una valutazione della necessita' di nuovi  sistemi
          di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per  i
          rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i
          rifiuti in conformita' del principio di  autosufficienza  e
          prossimita' di cui agli articoli 181, 182 e  182-bis  e  se
          necessario degli investimenti correlati; 
                d)  informazioni  sui  criteri  di  riferimento   per
          l'individuazione  dei  siti  e  la  capacita'  dei   futuri
          impianti di smaltimento o dei grandi impianti di  recupero,
          se necessario; 
                e) l'indicazione delle politiche generali di gestione
          dei  rifiuti,  incluse  tecnologie  e  metodi  di  gestione
          pianificata dei rifiuti, o altre politiche  per  i  rifiuti
          che pongono problemi particolari di gestione; 
                f)  la   delimitazione   di   ogni   singolo   ambito
          territoriale  ottimale  sul   territorio   regionale,   nel
          rispetto delle linee guida di cui all'articolo  195,  comma
          1, lettera m); 
                g) il complesso  delle  attivita'  e  dei  fabbisogni
          degli  impianti  necessari  a  garantire  la  gestione  dei
          rifiuti urbani secondo criteri di  trasparenza,  efficacia,
          efficienza, economicita' e autosufficienza  della  gestione
          dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno  di  ciascuno
          degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200,
          nonche' ad assicurare lo  smaltimento  e  il  recupero  dei
          rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di  produzione
          al fine di favorire la riduzione  della  movimentazione  di
          rifiuti; 
                h) prevedono, per gli  ambiti  territoriali  ottimali
          piu' meritevoli, un sistema  di  premialita'  tenuto  conto
          delle risorse disponibili a legislazione vigente; 
                i) la stima dei costi delle operazioni di recupero  e
          di smaltimento dei rifiuti urbani; 
                l) i criteri  per  l'individuazione  delle  aree  non
          idonee alla localizzazione degli  impianti  di  recupero  e
          smaltimento dei rifiuti, nonche' per  l'individuazione  dei
          luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti; 
                m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo,  il
          riciclaggio ed il recupero  dai  rifiuti  di  materiale  ed
          energia, ivi incluso  il  recupero  e  lo  smaltimento  dei
          rifiuti che ne derivino; 
                n) le misure atte a promuovere  la  regionalizzazione
          della raccolta,  della  cernita  e  dello  smaltimento  dei
          rifiuti urbani; 
                o)  la  determinazione,  nel  rispetto  delle   norme
          tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera  a),  di
          disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto; 
                p)  le  prescrizioni  in  materia  di  prevenzione  e
          gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio  di  cui
          all'articolo 225, comma 6; 
                q)  il  programma  per  la  riduzione   dei   rifiuti
          biodegradabili   da   collocare   in   discarica   di   cui
          all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003,  n.
          36; 
                r) un programma di prevenzione della  produzione  dei
          rifiuti, elaborato sulla base del  programma  nazionale  di
          prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180,  che  descriva
          le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure
          adeguate anche per  la  riduzione  dei  rifiuti  alimentari
          nella produzione primaria,  nella  trasformazione  e  nella
          fabbricazione e nel consumo. Il programma fissa  anche  gli
          obiettivi di prevenzione. Le misure e  gli  obiettivi  sono
          finalizzati  a  dissociare  la  crescita  economica   dagli
          impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il
          programma deve contenere specifici parametri qualitativi  e
          quantitativi per  le  misure  di  prevenzione  al  fine  di
          monitorare  e  valutare  i  progressi   realizzati,   anche
          mediante la fissazione di indicatori; 
                r-bis) informazioni sulle misure volte  a  conseguire
          gli obiettivi di cui  all'articolo  5,  paragrafo  3  bis),
          della direttiva 1999/31/CE o in altri documenti  strategici
          che  coprano  l'intero  territorio   dello   Stato   membro
          interessato; 
                r-ter) misure per contrastare e  prevenire  tutte  le
          forme di dispersione di rifiuti e  per  rimuovere  tutti  i
          tipi di rifiuti dispersi; 
                r-quater) l'analisi dei flussi derivanti da materiali
          da  costruzione  e  demolizione  nonche',  per  i   rifiuti
          contenenti  amianto,  idonee  modalita'   di   gestione   e
          smaltimento nell'ambito regionale, allo  scopo  di  evitare
          rischi  sanitari  e   ambientali   connessi   all'abbandono
          incontrollato di tali rifiuti. 
              4. Il piano di gestione  dei  rifiuti  puo'  contenere,
          tenuto conto  del  livello  e  della  copertura  geografica
          dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi: 
                a) aspetti organizzativi connessi alla  gestione  dei
          rifiuti; 
                b) valutazione  dell'utilita'  e  dell'idoneita'  del
          ricorso a strumenti  economici  e  di  altro  tipo  per  la
          soluzione di problematiche riguardanti  i  rifiuti,  tenuto
          conto della necessita' di continuare ad assicurare il  buon
          funzionamento del mercato interno; 
                c) campagne  di  sensibilizzazione  e  diffusione  di
          informazioni  destinate  al  pubblico  in  generale   o   a
          specifiche categorie di consumatori. 
              5. Il  piano  regionale  di  gestione  dei  rifiuti  e'
          coordinato con gli altri  strumenti  di  pianificazione  di
          competenza regionale previsti dalla normativa vigente. 
              6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i
          piani per la  bonifica  delle  aree  inquinate  che  devono
          prevedere: 
                a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato  su
          un  criterio   di   valutazione   del   rischio   elaborato
          dall'Istituto Superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
          ambientale (ISPRA); 
                b) l'individuazione dei siti da  bonificare  e  delle
          caratteristiche generali degli inquinamenti presenti; 
                c)  le  modalita'  degli  interventi  di  bonifica  e
          risanamento ambientale,  che  privilegino  prioritariamente
          l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero
          di rifiuti urbani; 
                d) la stima degli oneri finanziari; 
                e) le  modalita'  di  smaltimento  dei  materiali  da
          asportare. 
              7.  L'approvazione  del  piano  regionale  o   il   suo
          adeguamento  e'  requisito  necessario  per   accedere   ai
          finanziamenti nazionali. 
              8. La regione approva o adegua il piano entro  18  mesi
          dalla  pubblicazione  del  Programma   Nazionale   di   cui
          all'articolo 198-bis, a meno che non  siano  gia'  conformi
          nei  contenuti  o  in  grado  di  garantire   comunque   il
          raggiungimento degli  obiettivi  previsti  dalla  normativa
          europea. In tale caso i piani sono  adeguati  in  occasione
          della prima approvazione o aggiornamento ai sensi del comma
          10.  Fino  a  tale  momento,  restano  in  vigore  i  piani
          regionali vigenti. 
              9. In caso di inutile decorso del  termine  di  cui  al
          comma  8  e  di  accertata  inattivita'  nell'approvare   o
          adeguare  il  piano,  il  Presidente  del   Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente  e  tutela
          del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5,  comma
          1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  diffida
          gli organi  regionali  competenti  a  provvedere  entro  un
          congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta, in
          via   sostitutiva,   i   provvedimenti    necessari    alla
          elaborazione  e  approvazione  o  adeguamento   del   piano
          regionale. 
              10. Le regioni per  le  finalita'  di  cui  alla  parte
          quarta del presente  decreto  provvedono  alla  valutazione
          della necessita' dell'aggiornamento del piano  almeno  ogni
          sei anni. 
              11.  Le  regioni  e  le  province  autonome  comunicano
          tempestivamente al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
          del  territorio  e  del  mare  esclusivamente  tramite   la
          piattaforma  telematica  MonitorPiani,  l'adozione   o   la
          revisione dei piani di gestione e di altri piani  regionali
          di gestione di specifiche tipologie di rifiuti, al fine del
          successivo invio degli stessi alla  Commissione  europea  e
          comunicano periodicamente  idonei  indicatori  e  obiettivi
          qualitativi   o    quantitativi    che    diano    evidenza
          dell'attuazione delle misure previste dai piani. (915) 
              12. Le  regioni  e  le  province  autonome  assicurano,
          attraverso propria deliberazione, la pubblicazione  annuale
          nel proprio sito web  di  tutte  le  informazioni  utili  a
          definire lo stato di attuazione dei piani regionali  e  dei
          piani e programmi di cui al presente articolo. 
              12-bis. L'attivita' di  vigilanza  sulla  gestione  dei
          rifiuti  e'  garantita  almeno  dalla   fruibilita'   delle
          seguenti informazioni da comunicare esclusivamente  tramite
          la piattaforma telematica di cui al comma  11,  alla  quale
          ISPRA avra' accesso per i dati di competenza: 
                a) produzione totale e pro capite dei rifiuti  solidi
          urbani  suddivisa  per  ambito  territoriale  ottimale,  se
          costituito, ovvero per ogni comune; 
                b) percentuale di  raccolta  differenziata  totale  e
          percentuale di rifiuti effettivamente riciclati; 
                c)   ubicazione,   proprieta',   capacita'   nominale
          autorizzata e capacita' tecnica delle  piattaforme  per  il
          conferimento   dei   materiali    raccolti    in    maniera
          differenziata,   degli   impianti    di    selezione    del
          multimateriale,    degli    impianti     di     trattamento
          meccanico-biologico, degli  impianti  di  compostaggio,  di
          ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di
          rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli  inceneritori
          e coinceneritori; 
                d)    per    ogni     impianto     di     trattamento
          meccanico-biologico e per ogni ulteriore tipo  di  impianto
          destinato  al  trattamento   di   rifiuti   solidi   urbani
          indifferenziati, oltre a quanto previsto alla  lettera  c),
          quantita' di rifiuti in ingresso e quantita' di prodotti in
          uscita, suddivisi per codice CER; 
                e) per gli inceneritori e i coinceneritori,  oltre  a
          quanto previsto alla lettera c), quantita'  di  rifiuti  in
          ingresso, suddivisi per codice CER; 
                f)  per  le   discariche,   ubicazione,   proprieta',
          autorizzazioni,    capacita'    volumetrica    autorizzata,
          capacita' volumetrica residua disponibile  e  quantita'  di
          materiale  ricevuto  suddiviso  per  codice  CER,   nonche'
          quantita' di percolato prodotto; 
                f-bis) per  ogni  impianto  di  recupero  di  materia
          autorizzato con i  criteri  di  cui  all'articolo  184-ter,
          ubicazione,  proprieta',  capacita'  nominale  autorizzata,
          quantita' di rifiuti in ingresso e quantitativi di  materia
          recuperata. 
              13. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
              Per i  riferimenti  della  Parte  seconda  del  decreto
          legislativo n.  152  del  2006  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Il testo dell'articolo 4, comma 4 della citata legge 28
          gennaio 1994, n. 84, cosi' recita: 
              «Art. 4. (Classificazione dei  porti).  -  1.  I  porti
          marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie
          e classi: 
                a) categoria I: porti, o  specifiche  aree  portuali,
          finalizzati alla difesa militare  e  alla  sicurezza  dello
          Stato; 
                b) categoria II, classe I: porti, o  specifiche  aree
          portuali, di rilevanza economica internazionale; 
                c) categoria II, classe II: porti, o specifiche  aree
          portuali, di rilevanza economica nazionale; 
                d) categoria II, classe III; porti, o specifiche aree
          portuali,    di    rilevanza    economica    regionale    e
          interregionale. 
              1-bis. I porti sede di Autorita'  di  sistema  portuale
          appartengono comunque ad una delle prime due  classi  della
          categoria II. 
              2. Il  Ministro  della  difesa,  con  proprio  decreto,
          emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti, determina le caratteristiche e procede  alla
          individuazione dei porti o delle specifiche  aree  portuali
          di cui alla categoria I. Con lo stesso  provvedimento  sono
          disciplinate le  attivita'  nei  porti  di  I  categoria  e
          relative baie, rade e golfi. 
              3. I porti, o le specifiche aree portuali di  cui  alla
          categoria II,  classi  I,  II  e  III,  hanno  le  seguenti
          funzioni: 
                a) commerciale e logistica; 
                b) industriale e petrolifera; 
                c)   di   servizio   passeggeri,   ivi   compresi   i
          crocieristi; 
                d) peschereccia; 
                e) turistica e da diporto. 
              4.  Le  caratteristiche  dimensionali,  tipologiche   e
          funzionali dei porti di cui alla categoria II, classi I, II
          e III, e l'appartenenza di ogni scalo alle classi  medesime
          sono determinate, sentite le Autorita' di sistema  portuale
          o, laddove  non  istituite,  le  autorita'  marittime,  con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          con particolare riferimento all'attuale e potenziale bacino
          di utenza internazionale o  nazionale,  tenendo  conto  dei
          seguenti criteri: 
                a) entita' del traffico globale  e  delle  rispettive
          componenti; 
                b) capacita' operativa degli  scali  derivante  dalle
          caratteristiche funzionali e dalle condizioni di  sicurezza
          rispetto  ai  rischi  ambientali  degli  impianti  e  delle
          attrezzature, sia per l'imbarco e lo sbarco dei  passeggeri
          sia per  il  carico,  lo  scarico,  la  manutenzione  e  il
          deposito delle  merci  nonche'  delle  attrezzature  e  dei
          servizi idonei al  rifornimento,  alla  manutenzione,  alla
          riparazione ed alla assistenza in genere delle navi e delle
          imbarcazioni; 
                c) livello ed efficienza dei servizi di  collegamento
          con l'entroterra. 
              5. Ai  fini  di  cui  al  comma  4  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti predispone,  entro  sessanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  uno  schema  di  decreto,  che  e'  trasmesso  alle
          regioni, le  quali  esprimono  parere  entro  i  successivi
          novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine si intende
          che il parere sia reso in senso favorevole.  Lo  schema  di
          decreto, con le eventuali modificazioni apportate a seguito
          del parere delle regioni, e' successivamente trasmesso alla
          Camera dei deputati  ed  al  Senato  della  Repubblica  per
          l'espressione  del  parere,  nei   termini   previsti   dai
          rispettivi  regolamenti,   da   parte   delle   Commissioni
          permanenti  competenti  per  materia;  decorsi  i  predetti
          termini il  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione
          adotta il decreto in via definitiva. 
              6. La  revisione  delle  caratteristiche  dimensionali,
          tipologiche e funzionali di cui al comma 4,  nonche'  della
          classificazione dei singoli scali,  avviene  su  iniziativa
          delle  Autorita'  di  sistema  portuale  o,   laddove   non
          istituite, delle autorita' marittime, delle regioni  o  del
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  con  la
          procedura di cui al comma 5.». 
              Il  decreto  legislativo  19  agosto   2005,   n.   196
          (Attuazione    della    direttiva    2002/59/CE    relativa
          all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e
          di informazione sul traffico navale)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.