Art. 3 
 
             Durata delle certificazioni verdi COVID-19 
 
  1.  All'articolo  9  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) alla lettera a), le parole «al termine del prescritto ciclo»
sono sostituite dalle  seguenti:  «al  termine  del  ciclo  vaccinale
primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo»; 
      2) alla lettera  c-bis),  le  parole  «prescritto  ciclo»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «ciclo  vaccinale  primario   o   della
somministrazione della relativa dose di richiamo»; 
    b) al comma 3: 
      1) al primo periodo, le parole «dodici  mesi  a  far  data  dal
completamento del ciclo vaccinale»  sono  sostituite  dalle  seguenti
«nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario»
e le  parole  «prescritto  ciclo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«predetto ciclo»; 
      2) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «In caso  di
somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale
primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validita'  di  nove
mesi a far data dalla medesima somministrazione.»; 
      3) al terzo periodo, dopo le parole «infezione  da  SARS-CoV-2»
sono aggiunte le seguenti: «, nei termini stabiliti con circolare del
Ministero della salute,»; 
    c) al comma 4-bis le parole «prescritto  ciclo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ciclo vaccinale primario  o  della  somministrazione
della relativa dose di richiamo»  e  le  parole  «dodici  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «nove mesi». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  decorrere  dal
15 dicembre 2021.