Art. 3
Durata delle certificazioni verdi COVID-19
1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera a), le parole «al termine del prescritto ciclo»
sono sostituite dalle seguenti: «al termine del ciclo vaccinale
primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo»;
2) alla lettera c-bis), le parole «prescritto ciclo» sono
sostituite dalle seguenti: «ciclo vaccinale primario o della
somministrazione della relativa dose di richiamo»;
b) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole «dodici mesi a far data dal
completamento del ciclo vaccinale» sono sostituite dalle seguenti
«nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario»
e le parole «prescritto ciclo» sono sostituite dalle seguenti:
«predetto ciclo»;
2) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «In caso di
somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale
primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validita' di nove
mesi a far data dalla medesima somministrazione.»;
3) al terzo periodo, dopo le parole «infezione da SARS-CoV-2»
sono aggiunte le seguenti: «, nei termini stabiliti con circolare del
Ministero della salute,»;
c) al comma 4-bis le parole «prescritto ciclo» sono sostituite
dalle seguenti: «ciclo vaccinale primario o della somministrazione
della relativa dose di richiamo» e le parole «dodici mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «nove mesi».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal
15 dicembre 2021.