Art. 5
Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione
o di avvenuta guarigione
1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dopo le parole «per le singole zone» sono aggiunte
le seguenti: «salvo quanto previsto al comma 2-bis»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nelle zone
gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle
attivita' e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della
normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in
possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui
all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di
cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della
zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera
a), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione
dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre
strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi
alloggiati e delle mense e catering continuativo su base
contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma
1.»;
c) al comma 3, primo periodo, le parole «esclusi per eta' dalla
campagna vaccinale e ai soggetti esenti» sono sostituite dalle
seguenti: «di eta' inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti
dalla campagna vaccinale»;
d) al comma 4, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «ai commi 1 e 2-bis» e le parole «al medesimo comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «ai medesimi commi 1 e 2-bis».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal
29 novembre 2021. Fino al 5 dicembre 2021 e' consentita la verifica
del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo,
nelle more dell'attuazione dell'articolo 6, comma 2.