Art. 5 
 
Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta  vaccinazione
                      o di avvenuta guarigione 
 
  1. All'articolo 9-bis del decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2 dopo le parole «per le singole zone» sono  aggiunte
le seguenti: «salvo quanto previsto al comma 2-bis»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:  «2-bis.  Nelle  zone
gialla e arancione, la fruizione dei servizi,  lo  svolgimento  delle
attivita' e gli  spostamenti,  limitati  o  sospesi  ai  sensi  della
normativa vigente, sono  consentiti  esclusivamente  ai  soggetti  in
possesso  di  una  delle  certificazioni  verdi   COVID-19   di   cui
all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e  ai  soggetti  di
cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto  della  disciplina  della
zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al  comma  1,  lettera
a), nelle predette zone, si applica il presente  comma  ad  eccezione
dei servizi di  ristorazione  all'interno  di  alberghi  e  di  altre
strutture  ricettive  riservati   esclusivamente   ai   clienti   ivi
alloggiati  e  delle  mense   e   catering   continuativo   su   base
contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui  al  comma
1.»; 
    c) al comma 3, primo periodo, le parole «esclusi per  eta'  dalla
campagna vaccinale  e  ai  soggetti  esenti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di eta' inferiore ai dodici  anni  e  ai  soggetti  esenti
dalla campagna vaccinale»; 
    d) al comma 4, le parole  «al  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 1 e 2-bis» e le parole «al medesimo comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «ai medesimi commi 1 e 2-bis». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  decorrere  dal
29 novembre 2021. Fino al 5 dicembre 2021 e' consentita  la  verifica
del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo,
nelle more dell'attuazione dell'articolo 6, comma 2.