Art. 6 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nelle  regioni  e  nelle
province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  i  cui  territori  si
collocano in  zona  bianca,  lo  svolgimento  delle  attivita'  e  la
fruizione dei servizi per  i  quali  in  zona  gialla  sono  previste
limitazioni sono consentiti esclusivamente ai  soggetti  in  possesso
delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9,  comma  2,
lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonche' ai
soggetti di cui all'articolo  9-bis,  comma  3,  primo  periodo,  del
predetto decreto-legge n. 52 del 2021, nel rispetto della  disciplina
della zona bianca. Nei servizi di cui al primo periodo sono  compresi
quelli di ristorazione, a eccezione di quelli prestati all'interno di
alberghi e di altre strutture ricettive riservati  esclusivamente  ai
clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering  continuativo  su
base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni  di  cui  al
comma 1 dell'articolo 9-bis del  predetto  decreto-legge  n.  52  del
2021. 
  2. Nelle  more  della  modifica  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  17   giugno   2021,   adottato   ai   sensi
dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,
sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire
la verifica del possesso delle sole certificazioni verdi COVID-19  di
cui  all'articolo  9,  comma  2,  lettere  a),  b)  e   c-bis),   del
decreto-legge n. 52 del 2021.