ART. 4
(Principi generali)
1. Il presente Titolo disciplina i regimi di sostegno applicati
all'energia prodotta da fonti rinnovabili attraverso il riordino e il
potenziamento dei sistemi di incentivazione vigenti, in misura
adeguata al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e
attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano
l'efficacia, l'efficienza e la semplificazione, perseguendo, nel
contempo, l'armonizzazione con altri strumenti di analoga finalita',
ivi inclusi quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza.
2. I regimi di sostegno di cui al presente Titolo si conformano ai
seguenti criteri generali:
a) l'incentivo ha lo scopo di assicurare un'equa remunerazione dei
costi di investimento ed esercizio;
b) l'incentivo non si applica alle opere di manutenzione
ordinaria e alle opere effettuate per adeguare l'impianto a
prescrizioni di legge;
c) i regimi di sostegno sono adottati conformemente alla
disciplina dell'Unione in materia di aiuti di Stato incluso il
rispetto, tra gli altri, del principio secondo il quale non possono
accedere agli incentivi le iniziative per cui e' comprovata la
realizzabilita' anche in assenza di sostegno pubblico;
d) gli incentivi di cui ai Capi II e III trovano copertura sulle
componenti delle tariffe dell'energia elettrica e del gas secondo
modalita' definite in ciascuna disciplina specifica, tenuto conto di
quanto stabilito dall'articolo 15;
e) i regimi di sostegno sono definiti secondo criteri di massima
semplificazione delle procedure amministrative.