ART. 4 (Principi generali) 1. Il presente Titolo disciplina i regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili attraverso il riordino e il potenziamento dei sistemi di incentivazione vigenti, in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la semplificazione, perseguendo, nel contempo, l'armonizzazione con altri strumenti di analoga finalita', ivi inclusi quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 2. I regimi di sostegno di cui al presente Titolo si conformano ai seguenti criteri generali: a) l'incentivo ha lo scopo di assicurare un'equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio; b) l'incentivo non si applica alle opere di manutenzione ordinaria e alle opere effettuate per adeguare l'impianto a prescrizioni di legge; c) i regimi di sostegno sono adottati conformemente alla disciplina dell'Unione in materia di aiuti di Stato incluso il rispetto, tra gli altri, del principio secondo il quale non possono accedere agli incentivi le iniziative per cui e' comprovata la realizzabilita' anche in assenza di sostegno pubblico; d) gli incentivi di cui ai Capi II e III trovano copertura sulle componenti delle tariffe dell'energia elettrica e del gas secondo modalita' definite in ciascuna disciplina specifica, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 15; e) i regimi di sostegno sono definiti secondo criteri di massima semplificazione delle procedure amministrative.