ART. 4 
 
                         (Principi generali) 
 
1. Il presente Titolo  disciplina  i  regimi  di  sostegno  applicati
all'energia prodotta da fonti rinnovabili attraverso il riordino e il
potenziamento  dei  sistemi  di  incentivazione  vigenti,  in  misura
adeguata al raggiungimento degli obiettivi di cui  all'articolo  3  e
attraverso la predisposizione di criteri e strumenti  che  promuovano
l'efficacia, l'efficienza  e  la  semplificazione,  perseguendo,  nel
contempo, l'armonizzazione con altri strumenti di analoga  finalita',
ivi  inclusi  quelli  previsti  dal  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza. 
2. I regimi di sostegno di cui al presente Titolo  si  conformano  ai
seguenti criteri generali: 
a) l'incentivo ha lo scopo di assicurare  un'equa  remunerazione  dei
costi di investimento ed esercizio; 
    b)  l'incentivo  non  si  applica  alle  opere  di   manutenzione
ordinaria  e  alle  opere  effettuate  per  adeguare   l'impianto   a
prescrizioni di legge; 
    c)  i  regimi  di  sostegno  sono  adottati  conformemente   alla
disciplina dell'Unione in  materia  di  aiuti  di  Stato  incluso  il
rispetto, tra gli altri, del principio secondo il quale  non  possono
accedere agli incentivi  le  iniziative  per  cui  e'  comprovata  la
realizzabilita' anche in assenza di sostegno pubblico; 
    d) gli incentivi di cui ai Capi II e III trovano copertura  sulle
componenti delle tariffe dell'energia elettrica  e  del  gas  secondo
modalita' definite in ciascuna disciplina specifica, tenuto conto  di
quanto stabilito dall'articolo 15; 
e) i regimi di sostegno sono  definiti  secondo  criteri  di  massima
semplificazione delle procedure amministrative.