ART. 4 
 
                         (Principi generali) 
 
1. Il presente Titolo  disciplina  i  regimi  di  sostegno  applicati
all'energia prodotta da fonti rinnovabili attraverso il riordino e il
potenziamento  dei  sistemi  di  incentivazione  vigenti,  in  misura
adeguata al raggiungimento degli obiettivi di cui  all'articolo  3  e
attraverso la predisposizione di criteri e strumenti  che  promuovano
l'efficacia, l'efficienza  e  la  semplificazione,  perseguendo,  nel
contempo, l'armonizzazione con altri strumenti di analoga  finalita',
ivi  inclusi  quelli  previsti  dal  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza. 
2. I regimi di sostegno di cui al presente Titolo  si  conformano  ai
seguenti criteri generali: 
a) l'incentivo ha lo scopo di assicurare  un'equa  remunerazione  dei
   costi di investimento ed esercizio; 
b) l'incentivo non si applica alle opere di manutenzione ordinaria  e
   alle opere effettuate per adeguare l'impianto  a  prescrizioni  di
   legge; 
c) i regimi di sostegno sono adottati conformemente  alla  disciplina
   dell'Unione in materia di aiuti di Stato incluso il rispetto,  tra
   gli altri, del principio secondo il  quale  non  possono  accedere
   agli  incentivi  le  iniziative   per   cui   e'   comprovata   la
   realizzabilita' anche in assenza di sostegno pubblico; 
d) gli incentivi di cui ai Capi II  e  III  trovano  copertura  sulle
   componenti delle tariffe dell'energia elettrica e del gas  secondo
   modalita' definite in ciascuna disciplina specifica, tenuto  conto
   di quanto stabilito dall'articolo 15; 
e) i regimi di sostegno sono  definiti  secondo  criteri  di  massima
   semplificazione delle procedure amministrative.