Art. 11 Comitato tecnico-scientifico 1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge, e' istituito presso l'Agenzia un Comitato tecnico-scientifico, di seguito Comitato, con funzioni di consulenza e proposta, volto a promuovere la collaborazione con il sistema dell'universita' e della ricerca e con il sistema produttivo nazionale, nonche' a supportare le iniziative pubblico-private in materia di cybersicurezza. Al Comitato possono essere sottoposte, oltre alle questioni in materia di sviluppo di competenze, innovazione, partecipazione a programmi e progetti di cybersicurezza nazionali ed internazionali, comunicazione e promozione della consapevolezza in materia di cybersicurezza, formazione e qualificazione delle risorse umane, nonche' alle questioni afferenti al Centro nazionale di coordinamento, ogni altra tematica individuata dal direttore generale. 2. Il Comitato e' presieduto dal direttore generale, ovvero dal Vice direttore generale o da un dirigente dell'Agenzia ove delegati e, tenuto conto del principio di pari opportunita' tra uomini e donne, e' composto da: a) personale dell'Agenzia in numero non superiore a quattro; b) quattro dirigenti, preferibilmente individuati tra quelli chiamati a riferire in via immediata e diretta al vertice gerarchico, in rappresentanza dell'industria operativa negli ambiti di attivita' dell'Agenzia, comprese le piccole e medie imprese; c) quattro professori universitari ordinari o equivalenti, in rappresentanza del sistema dell'universita' e della ricerca; d) un esponente di associazioni del settore della sicurezza delle aziende strategiche del Paese. 3. I componenti del Comitato: a) devono possedere indiscussa competenza, tanto a livello nazionale quanto internazionale, negli ambiti di attivita' dell'Agenzia, in particolare nel contesto della definizione e dell'attuazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico, industriale e scientifico, nei campi, tra gli altri, del quantum computing, dell'intelligenza artificiale, della crittografia, dell'Internet of things, delle reti e del software, nonche' negli ambiti della formazione e qualificazione delle risorse umane, della promozione e diffusione della cultura della cybersicurezza; b) devono possedere riscontrabili requisiti di onorabilita'. 4. I componenti del Comitato sono designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di Vertice, su proposta del direttore generale, restano in carica per due anni e possono essere rinnovati, con la medesima procedura, per un ulteriore anno. 5. Per la partecipazione al Comitato non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese. 6. Il Comitato si riunisce, almeno due volte l'anno, su convocazione del presidente o anche su richiesta di almeno tre componenti esterni all'Agenzia. 7. Il presidente ne definisce l'ordine del giorno, anche sulla base delle proposte dei componenti del Comitato.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'articolo 7, comma 1-bis del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 si veda nelle note all'articolo 1.