Art. 11 
 
                    Comitato tecnico-scientifico 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 7, comma  1-bis,  del  decreto-legge,  e'
istituito  presso  l'Agenzia  un  Comitato  tecnico-scientifico,   di
seguito Comitato, con funzioni di  consulenza  e  proposta,  volto  a
promuovere la collaborazione con il sistema dell'universita' e  della
ricerca e con il sistema produttivo nazionale, nonche'  a  supportare
le iniziative  pubblico-private  in  materia  di  cybersicurezza.  Al
Comitato possono essere sottoposte, oltre alle questioni  in  materia
di sviluppo di competenze, innovazione, partecipazione a programmi  e
progetti di cybersicurezza nazionali ed internazionali, comunicazione
e promozione  della  consapevolezza  in  materia  di  cybersicurezza,
formazione  e  qualificazione  delle  risorse  umane,  nonche'   alle
questioni afferenti al Centro nazionale di coordinamento, ogni  altra
tematica individuata dal direttore generale. 
  2. Il Comitato e' presieduto dal  direttore  generale,  ovvero  dal
Vice direttore generale o da un dirigente dell'Agenzia  ove  delegati
e, tenuto conto del principio  di  pari  opportunita'  tra  uomini  e
donne, e' composto da: 
    a) personale dell'Agenzia in numero non superiore a quattro; 
    b) quattro  dirigenti,  preferibilmente  individuati  tra  quelli
chiamati a riferire in via immediata e diretta al vertice gerarchico,
in rappresentanza dell'industria operativa negli ambiti di  attivita'
dell'Agenzia, comprese le piccole e medie imprese; 
    c) quattro professori universitari  ordinari  o  equivalenti,  in
rappresentanza del sistema dell'universita' e della ricerca; 
    d) un esponente di associazioni del settore della sicurezza delle
aziende strategiche del Paese. 
  3. I componenti del Comitato: 
    a)  devono  possedere  indiscussa  competenza,  tanto  a  livello
nazionale  quanto   internazionale,   negli   ambiti   di   attivita'
dell'Agenzia,  in  particolare  nel  contesto  della  definizione   e
dell'attuazione  di  progetti  di  ricerca  e  sviluppo  tecnologico,
industriale e scientifico, nei campi,  tra  gli  altri,  del  quantum
computing,   dell'intelligenza   artificiale,   della   crittografia,
dell'Internet of things, delle reti e  del  software,  nonche'  negli
ambiti della formazione e qualificazione delle risorse  umane,  della
promozione e diffusione della cultura della cybersicurezza; 
    b) devono possedere riscontrabili requisiti di onorabilita'. 
  4. I  componenti  del  Comitato  sono  designati  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il  Comitato  di
Vertice, su proposta del direttore generale, restano  in  carica  per
due anni e possono essere rinnovati, con la medesima  procedura,  per
un ulteriore anno. 
  5. Per la partecipazione al Comitato non sono previsti  gettoni  di
presenza, compensi o rimborsi di spese. 
  6.  Il  Comitato  si  riunisce,  almeno  due   volte   l'anno,   su
convocazione del presidente  o  anche  su  richiesta  di  almeno  tre
componenti esterni all'Agenzia. 
  7. Il presidente ne definisce l'ordine del giorno, anche sulla base
delle proposte dei componenti del Comitato. 
 
          Note all'art. 11: 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  7,  comma  1-bis  del
          decreto-legge 14 giugno 2021, n.  82  si  veda  nelle  note
          all'articolo 1.