Art. 12 
 
                           Organizzazione 
 
  1. L'Agenzia, nei limiti stabiliti dall'articolo 6,  comma  1,  del
decreto-legge, e fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo  17,  si
articola nei seguenti servizi: 
    a) Gabinetto; 
    b) Autorita' e sanzioni; 
    c) Certificazione e vigilanza; 
    d) Operazioni; 
    e) Programmi industriali, tecnologici, di ricerca e formazione; 
    f) Risorse umane e strumentali; 
    g) Strategie e cooperazione. 
  2.  Nell'ambito  delle  competenze  e  delle  funzioni   che   sono
attribuite per legge all'Agenzia e tenuto conto degli  indirizzi  che
saranno progressivamente definiti dal Direttore generale: 
    a) il Gabinetto assicura, a supporto del Direttore  generale,  il
coordinamento tra i diversi Servizi e articolazioni dell'Agenzia e il
raccordo tra le relative  attivita',  e  svolge  funzioni  a  valenza
generale. In particolare,  per  tali  ultime  funzioni,  operando  in
stretto raccordo con i Servizi e avvalendosi del relativo supporto: 
      1) assicura le funzioni di  gestione  dei  flussi  documentali,
raccolta e  canalizzazione  di  notizie,  conoscenze  ed  esperienze,
gestione del protocollo informatico e degli archivi dati, nonche'  di
eventi suscettibili di immediato superiore apprezzamento; 
      2) assicura il supporto necessario ai fini della  tutela  della
riservatezza dei dati personali; 
      3) assolve agli obblighi di  informazione  e  comunicazione  al
Parlamento  e  al  Comitato  parlamentare  per  la  sicurezza   della
Repubblica (COPASIR) di cui all'articolo  30  della  legge  3  agosto
2007, n. 124; 
      4) cura e promuove, anche attraverso il  costante  monitoraggio
dell'attivita' parlamentare e di Governo, l'espressione di pareri non
vincolanti  su  rilevanti  iniziative  legislative  o  regolamentari,
ovvero ne  propone  l'adozione,  al  fine  della  definizione  e  del
mantenimento di un quadro giuridico nazionale aggiornato  e  coerente
nel  dominio  della  cybersicurezza,  tenendo   anche   conto   degli
orientamenti e degli sviluppi in ambito internazionale; 
      5) sulla base delle attivita' di competenza del Nucleo  per  la
cybersicurezza, cura le attivita' di cui  all'articolo  7,  comma  1,
lettera l), del decreto-legge; 
      6) supporta il Nucleo per  la  cybersicurezza,  fermo  restando
quanto previsto dalla lettera d), numero 5); 
      7) cura le collaborazioni istituzionali con altri organi  dello
Stato e in generale con le altre  amministrazioni,  ivi  compreso  il
Garante per la protezione dei dati personali  e  le  altre  Autorita'
indipendenti, le Forze armate e di polizia e gli altri enti pubblici; 
      8) svolge studi e analisi su rilevanti iniziative, politiche  e
strategie  in  materia  di  cybersicurezza,  laddove  necessari   per
informare e supportare i processi decisionali dell'Agenzia; 
    b) il Servizio autorita' e sanzioni assicura lo svolgimento della
funzione di regolamentazione e la  connessa  attivita'  sanzionatoria
attribuite all'Agenzia  dalla  normativa  vigente.  A  tal  fine,  in
particolare: 
      1)  cura  gli  adempimenti  delle  disposizioni   del   decreto
legislativo NIS, con particolare riferimento  a  quanto  previsto  in
materia di identificazione degli operatori di  servizi  essenziali  e
fornitori di servizi digitali  e  gestione  dei  rispettivi  elenchi,
determinazione delle soglie di incidenti, definizione delle misure di
sicurezza, raccordo con  le  autorita'  di  settore,  presidenza  del
Comitato tecnico di raccordo; 
      2) cura gli adempimenti delle  disposizioni  del  decreto-legge
perimetro; 
      3) cura la definizione delle misure di sicurezza e delle soglie
di significativita' degli incidenti riguardanti le reti pubbliche  di
comunicazione o servizi di comunicazione elettronica  accessibili  al
pubblico, ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche; 
      4)  cura  l'attuazione  degli  articoli  51  e  71  del  Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, con particolare riferimento  alla  previsione  di  linee
guida contenenti regole tecniche  di  cybersicurezza  della  pubblica
amministrazione; 
      5)  stabilisce  i  livelli  minimi  di   sicurezza,   capacita'
elaborativa,   risparmio    energetico    e    affidabilita'    delle
infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione; 
      6)  provvede  all'irrogazione  delle  sanzioni   in   caso   di
inadempimento degli obblighi stabiliti  dalle  normative  vigenti  in
materia di cybersicurezza di competenza dell'Agenzia,  garantendo  la
necessaria partecipazione procedimentale  degli  interessati  ed  una
adeguata terzieta' rispetto all'articolazione a cui spettano  compiti
ispettivi; 
      7) cura il contenzioso dell'Agenzia, con particolare riguardo a
quello connesso ai procedimenti sanzionatori, assicurando il supporto
all'Avvocatura dello Stato; 
    c) il Servizio Certificazione e vigilanza sovrintende ai processi
di  certificazione,  qualificazione  e  valutazione,   nonche'   cura
l'attivita' ispettiva e  di  verifica  attribuiti  all'Agenzia  dalla
normativa vigente. A tal fine, in particolare: 
      1)  cura  le  attivita'  svolte  dall'Agenzia  in  materia   di
certificazione di sicurezza cibernetica; 
      2) cura le attivita' dell'Agenzia quale CVCN,  anche  ai  sensi
del decreto-legge perimetro e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56; 
      3) cura  e  svolge  l'attivita'  ispettiva  e  di  verifica  di
competenza dell'Agenzia concernente gli adempimenti di cybersicurezza
nei confronti dei soggetti pubblici e privati; 
      4)  cura  le  attivita'  dell'Agenzia  volte   and   assicurare
l'attuazione del regolamento (UE)  n.  2019/881  e,  in  particolare,
garantisce che l'Agenzia assolva al ruolo di autorita'  nazionale  di
certificazione in materia di cybersicurezza, ai  sensi  dell'articolo
58 del regolamento (UE) n. 2019/881, e partecipi ai lavori del Gruppo
europeo  per  la  certificazione  della  cybersicurezza,   ai   sensi
dell'articolo 62 del regolamento (UE) n. 2019/881; 
      5) e' responsabile della promozione e dello  svolgimento  delle
attivita' volte alla qualificazione dei servizi cloud per la pubblica
amministrazione; 
      6)  cura  e  promuove  le  attivita'  volte  allo  sviluppo  di
algoritmi proprietari e alla valorizzazione della  crittografia  come
strumento di cybersicurezza; 
    d)  il  Servizio  Operazioni  contribuisce   alla   preparazione,
prevenzione, gestione e risposta a  eventi  cibernetici.  Nell'ambito
del Servizio Operazioni e' collocato il  CSIRT  Italia.  Il  Servizio
Operazioni, a tal fine, in particolare: 
      1) assicura il funzionamento del CSIRT Italia  sulla  base  dei
compiti che sono ad  esso  attribuiti  per  legge,  tra  i  quali  il
monitoraggio e l'analisi dei rischi e delle minacce cyber  a  livello
nazionale,  l'emissione  di  preallarmi,  allerte,   annunci   e   la
divulgazione di rilevanti informazioni agli operatori interessati, la
ricezione di notifiche obbligatorie e volontarie di incidenti  cyber,
l'analisi degli incidenti e la definizione di modalita' di intervento
e risposta; 
      2) cura lo sviluppo e il mantenimento di capacita' nazionali di
prevenzione,  monitoraggio,  rilevamento,  analisi  e  risposta,  per
prevenire e gestire gli incidenti  di  sicurezza  informatica  e  gli
attacchi informatici, anche attraverso il CSIRT Italia; 
      3) e' responsabile per le attivita' inerenti alla preparazione,
prevenzione, gestione e  risposta  a  eventi  cibernetici  di  natura
critica, supportando le attivita' volte  al  piu'  celere  ripristino
della situazione ante-evento da parte dei soggetti interessati; 
      4)  coordina  e   partecipa   a   esercitazioni   nazionali   e
internazionali che riguardano aspetti tecnici e operativi di gestione
di eventi o crisi con profili di cybersicurezza; 
      5)   supporta   il   Nucleo   per   la   cybersicurezza   nella
programmazione e pianificazione operativa della risposta a situazioni
di crisi cibernetica da parte delle amministrazioni e degli operatori
privati interessati, nonche' nelle  attivita'  cui  all'articolo  10,
comma 4, del decreto-legge, curando gli  opportuni  raccordi  con  il
Gabinetto; 
      6) valuta  e  promuove,  in  raccordo  con  le  amministrazioni
competenti per specifici profili della cybersicurezza,  procedure  di
condivisione delle informazioni,  anche  con  gli  operatori  privati
interessati, ai fini della diffusione di allarmi relativi  ad  eventi
cibernetici e per la gestione delle crisi; 
    e) il Servizio Programmi industriali, tecnologici, di  ricerca  e
formazione svolge funzioni di indirizzo e  gestione  delle  attivita'
svolte  dall'Agenzia  per  promuovere  l'autonomia  strategica  e  la
sovranita' tecnologica nazionale. A tal fine, in particolare: 
      1) cura le attivita' dell'Agenzia volte alla  promozione,  allo
sviluppo e  al  finanziamento  di  specifici  progetti  e  iniziative
nazionali e internazionali in materia di cybersicurezza, volti  anche
a favorire il trasferimento tecnologico dei risultati della  ricerca;
cura  la   partecipazione   dell'Agenzia   a   progetti   europei   e
internazionali, nonche' l'utilizzazione dei fondi europei; 
      2)  si  occupa  dello  sviluppo  di  competenze   e   capacita'
industriali, tecnologiche e scientifiche, mediante il  coinvolgimento
del sistema dell'universita' e della  ricerca,  nonche'  del  sistema
produttivo nazionale; 
      3) e' responsabile per la promozione e la costituzione di  aree
dedicate allo sviluppo di capacita' e competenze nei settori avanzati
della  cybersicurezza,  nonche'  alla  realizzazione  di   studi   di
fattibilita' e di analisi valutative finalizzati a tale scopo; 
      4) svolge i compiti necessari ad  assicurare  il  funzionamento
del Centro nazionale di coordinamento in  materia  di  cybersicurezza
nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca; 
      5) cura le  attivita'  necessarie  alla  costituzione  ed  alla
partecipazione  a  partenariati   pubblico-privato   sul   territorio
nazionale,  nonche'  -  previa  autorizzazione  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri, resa anche in seno al Comitato di Vertice - a
consorzi, fondazioni o societa'  con  soggetti  pubblici  e  privati,
italiani e stranieri; 
      6) promuove iniziative  di  formazione,  tra  le  quali  quelle
riservate ai giovani che aderiscono al servizio  civile,  nonche'  di
crescita tecnico-professionale e qualificazione delle  risorse  umane
in materia di cybersicurezza, anche sulla  base  di  convenzioni  con
soggetti pubblici e privati; 
    f) il Servizio risorse umane e  strumentali  svolge  funzioni  di
indirizzo e gestione dell'attivita'  amministrativa  dell'Agenzia.  A
tal fine, in particolare: 
      1) assicura la corretta  ed  efficace  gestione  del  personale
dell'Agenzia,  svolgendo  funzioni  di  carattere   ordinamentale   e
procedurale  in  materia  di  reclutamento,   incarichi,   mobilita',
formazione,  sviluppo  professionale,  valutazione   del   personale,
gestione dello stato  giuridico,  trattamento  economico  e  di  fine
rapporto, trattamento pensionistico; 
      2) cura e coordina l'acquisizione, la gestione, la  crescita  e
lo sviluppo professionale  del  personale  dell'Agenzia,  nonche'  la
promozione delle pari opportunita'; 
      3) provvede alle ispezioni, inchieste e  controlli  interni  su
richiesta del direttore generale o del Vice direttore generale; 
      4) definisce il sistema di valutazione del personale,  i  piani
di assunzione  e  formazione,  al  fine  di  garantirne  lo  sviluppo
professionale e di assicurare la presenza delle competenze necessarie
ai fabbisogni dell'Agenzia,  nonche'  di  migliorare  le  prestazioni
nell'ambito  delle  posizioni   organizzative   di   appartenenza   e
sviluppare  le  potenzialita'  dei  singoli  dipendenti,  secondo  un
processo di adeguamento delle  competenze  funzionale  all'evoluzione
dell'Agenzia; 
      5) assicura l'applicazione del  decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza  nei
luoghi di lavoro; 
      6)  sovrintende  alle  politiche  di  bilancio,  agli  obblighi
contabili, agli adempimenti fiscali e  alla  gestione  degli  aspetti
finanziari e di tesoreria, curandone i relativi processi e procedure,
anche con l'eventuale supporto degli altri Servizi interessati; 
      7) cura e coordina  le  politiche  di  approvvigionamento  e  i
relativi processi sulla base delle esigenze manifestate  dai  Servizi
interessati; 
      8)  gestisce  le  attivita'  relative  alla  logistica  e  alla
manutenzione degli immobili e delle dotazioni dell'Agenzia; 
      9) cura i processi di pianificazione, sviluppo, ottimizzazione,
elaborazione   delle   future   esigenze   e    manutenzione    delle
infrastrutture, dei sistemi tecnologici  e  di  telecomunicazione  in
dotazione  all'Agenzia,  assicurandone  la  gestione  tecnica  ed  il
funzionamento, anche in relazione  al  rispetto  delle  norme  e  dei
requisiti in materia di sicurezza informatica e di  tutela  dei  dati
personali; 
      10) cura il contenzioso in materia di personale e di  attivita'
negoziale, assicurando il supporto all'Avvocatura dello Stato; 
    g) il Servizio Strategie e cooperazione definisce  gli  indirizzi
strategici  e  gli  strumenti  di  policy  nazionali  in  materia  di
cybersicurezza, ne monitora l'attuazione, nonche' mantiene e sviluppa
le relazioni e la cooperazione  internazionale  dell'Agenzia.  A  tal
fine, in particolare: 
      1) elabora le politiche nazionali in materia di  cybersicurezza
e, in particolare, predispone ed aggiorna la strategia  nazionale  di
cybersicurezza, monitorandone la concreta attuazione; 
      2) contribuisce all'organizzazione di esercitazioni nazionali e
internazionali in materia di cybersicurezza, definendo gli scenari di
riferimento; 
      3) promuove, gestisce e supporta  le  relazioni  internazionali
dell'Agenzia, sia  a  livello  bilaterale  sia  multilaterale,  anche
attraverso  l'individuazione   o   la   proposizione   di   rilevanti
iniziative; 
      4) coordina e svolge attivita' di  cooperazione  internazionale
in materia di  cybersicurezza  in  cui  e'  coinvolta  l'Agenzia,  in
particolare,  curando  i  rapporti  con   i   competenti   organismi,
istituzioni ed enti dell'Unione europea  e  di  altre  organizzazioni
internazionali,  seguendo   nelle   competenti   sedi   istituzionali
internazionali le tematiche di cybersicurezza,  nonche'  assicurando,
attraverso il raccordo con le  altre  amministrazioni  nazionali,  la
definizione e il  mantenimento  di  posizioni  nazionali  unitarie  e
coerenti in materia di cybersicurezza; 
      5) promuove, nei confronti delle altre  amministrazioni,  delle
organizzazioni private, incluse le piccole  e  le  medie  imprese,  e
della societa' civile nel pertinente insieme,  la  consapevolezza  in
materia di cybersicurezza, al fine di contribuire  allo  sviluppo  di
una cultura nazionale in materia. 
 
          Note all'art. 12: 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  6,   comma   1,   del
          decreto-legge 14 giugno 2021, n.  82  si  veda  nelle  note
          all'articolo 2. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  30  della  citata
          legge 3 agosto 2007, n. 124: 
                «Art. 30. (Comitato  parlamentare  per  la  sicurezza
          della  Repubblica).  -  1.   E'   istituito   il   Comitato
          parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da
          cinque deputati e cinque  senatori,  nominati  entro  venti
          giorni dall'inizio di ogni legislatura dai  Presidenti  dei
          due rami  del  Parlamento  in  proporzione  al  numero  dei
          componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque  la
          rappresentanza  paritaria   della   maggioranza   e   delle
          opposizioni e tenendo conto della specificita' dei  compiti
          del Comitato. 
              2.  Il  Comitato  verifica,  in  modo   sistematico   e
          continuativo, che l'attivita' del Sistema  di  informazione
          per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione,
          delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della
          Repubblica e delle sue istituzioni. 
              2-bis. E' compito del Comitato accertare il rispetto di
          quanto  stabilito  dall'articolo  8,   comma   1,   nonche'
          verificare che le attivita' di informazione previste  dalla
          presente   legge   svolte   da   organismi   pubblici   non
          appartenenti al Sistema di informazione  per  la  sicurezza
          rispondano ai principi della presente legge. 
              3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da
          un  vicepresidente  e  da  un  segretario,  e'  eletto  dai
          componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il  presidente
          e' eletto  tra  i  componenti  appartenenti  ai  gruppi  di
          opposizione  e  per  la  sua  elezione  e'  necessaria   la
          maggioranza assoluta dei componenti.". 
              4. Se nessuno riporta tale maggioranza, si  procede  al
          ballottaggio tra i due  candidati  che  hanno  ottenuto  il
          maggiore numero di voti. 
              5. In caso di parita' di voti e'  proclamato  eletto  o
          entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'. 
              6. Per l'elezione, rispettivamente, del  vicepresidente
          e del segretario, ciascun componente scrive  sulla  propria
          scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno  ottenuto
          il maggior numero di voti. In caso di parita'  di  voti  si
          procede ai sensi del comma 5.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 1, lettera
          l) del decreto-legge 14 giugno 2021,  n.  82  (Disposizioni
          urgenti   in   materia   di   cybersicurezza,   definizione
          dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione
          dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale): 
                «Art. 7. (Funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza
          nazionale). - 1. L'Agenzia: 
                  a)- i) (omissis) 
                  l)  provvede,  sulla  base   delle   attivita'   di
          competenza  del  Nucleo  per  la  cybersicurezza   di   cui
          all'articolo 8, alle attivita' necessarie per  l'attuazione
          e il controllo dell'esecuzione  dei  provvedimenti  assunti
          dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   ai   sensi
          dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro;». 
              - Si riportano il testo degli  articoli  51  e  71  del
          citato decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
                «Art. 51. (Sicurezza e disponibilita' dei  dati,  dei
          sistemi   e   delle    infrastrutture    delle    pubbliche
          amministrazioni). - Con le Linee guida sono individuate  le
          soluzioni tecniche idonee a  garantire  la  protezione,  la
          disponibilita',   l'accessibilita',   l'integrita'   e   la
          riservatezza  dei  dati  e  la  continuita'  operativa  dei
          sistemi e delle infrastrutture. 
              1-bis. AgID  attua,  per  quanto  di  competenza  e  in
          raccordo con le altre autorita' competenti in  materia,  il
          Quadro strategico nazionale per la sicurezza  dello  spazio
          cibernetico  e  il  Piano  nazionale   per   la   sicurezza
          cibernetica e  la  sicurezza  informatica.  AgID,  in  tale
          ambito: 
                a) coordina, tramite il Computer  Emergency  Response
          Team Pubblica Amministrazione (CERT-PA) istituito  nel  suo
          ambito, le  iniziative  di  prevenzione  e  gestione  degli
          incidenti di sicurezza informatici; 
                b)  promuove  intese  con   le   analoghe   strutture
          internazionali; 
                c) segnala al Ministro per la  semplificazione  e  la
          pubblica amministrazione il mancato rispetto  delle  regole
          tecniche di  cui  al  comma  1  da  parte  delle  pubbliche
          amministrazioni. 
              2.   I   documenti    informatici    delle    pubbliche
          amministrazioni devono essere custoditi e  controllati  con
          modalita'  tali  da  ridurre  al   minimo   i   rischi   di
          distruzione,  perdita,  accesso  non  autorizzato   o   non
          consentito o non conforme alle finalita' della raccolta. 
              2-bis. 
              2-ter. I soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          aderiscono ogni anno ai programmi di  sicurezza  preventiva
          coordinati e promossi da AgID secondo le procedure  dettate
          dalla medesima AgID con le Linee guida. 
              2-quater. I  soggetti  di  cui  articolo  2,  comma  2,
          predispongono, nel  rispetto  delle  Linee  guida  adottate
          dall'AgID, piani di emergenza in  grado  di  assicurare  la
          continuita' operativa delle operazioni indispensabili per i
          servizi erogati e il  ritorno  alla  normale  operativita'.
          Onde garantire quanto previsto,  e'  possibile  il  ricorso
          all'articolo 15 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  per
          l'erogazione di servizi applicativi, infrastrutturali e  di
          dati, con ristoro dei soli costi di funzionamento.  Per  le
          Amministrazioni dello Stato coinvolte si provvede  mediante
          rimodulazione degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di
          spesa o mediante riassegnazione alla  spesa  degli  importi
          versati a tale titolo ad apposito capitolo di  entrata  del
          bilancio statale.». 
                «Art. 71. (Regole  tecniche).  -  1.  L'AgID,  previa
          consultazione pubblica da svolgersi  entro  il  termine  di
          trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti  e  il
          Garante per la protezione dei dati personali nelle  materie
          di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza
          unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche
          e di indirizzo per l'attuazione  del  presente  Codice.  Le
          Linee guida divengono efficaci dopo la  loro  pubblicazione
          nell'apposita  area   del   sito   Internet   istituzionale
          dell'AgID e di essa  ne  e'  data  notizia  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana. Le  Linee  guida  sono
          aggiornate o modificate con la procedura di  cui  al  primo
          periodo. 
              1-bis. 
              1-ter. Le regole tecniche di  cui  al  presente  codice
          sono  dettate  in  conformita'  ai  requisiti  tecnici   di
          accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio
          2004, n. 4, alle  discipline  risultanti  dal  processo  di
          standardizzazione tecnologica a livello  internazionale  ed
          alle normative dell'Unione europea. 
              2.». 
              - Per i riferimenti del decreto-legge 15 marzo 2012, n.
          21 si veda nelle note alle premesse. 
              - Il regolamento  (UE)  n.  2019/881  (Regolamento  del
          Parlamento europeo  e  del  Consiglio  relativo  all'ENISA,
          l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla
          certificazione  della  cibersicurezza  per  le   tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, e  che  abroga  il
          regolamento   (UE)   n.   526/2013   («regolamento    sulla
          cibersicurezza»), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea 7 giugno 2019, n. L 151. 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 10, del
          citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82: 
                «4. E' compito del Nucleo, nella composizione per  la
          gestione delle crisi, di cui al comma 3, assicurare che  le
          attivita' di reazione e stabilizzazione di competenza delle
          diverse amministrazioni ed enti rispetto  a  situazioni  di
          crisi di natura cibernetica vengano  espletate  in  maniera
          coordinata secondo quanto previsto dall'articolo  9,  comma
          1, lettera b).». 
              -  Il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,   n.   81
          (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.
          123, in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza
          nei  luoghi  di  lavoro),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O..