Art. 14 Comitati e commissioni 1. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento di attivita' che possano richiedere temporaneamente l'apporto di conoscenze, competenze e professionalita' diversificate, il Direttore generale puo' costituire, anche al di fuori delle strutture di cui all'articolo 4, comma 5, specifici comitati e commissioni, con la possibilita' di prevedere anche la partecipazione di soggetti estranei alla pubblica amministrazione. 2. Per la partecipazione ai comitati e alle commissioni di cui al comma 1 non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese.