Art. 14 
 
                       Comitati e commissioni 
 
  1. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento  di  attivita'  che
possano   richiedere   temporaneamente   l'apporto   di   conoscenze,
competenze e professionalita' diversificate,  il  Direttore  generale
puo'  costituire,  anche  al  di  fuori  delle   strutture   di   cui
all'articolo 4, comma 5, specifici comitati  e  commissioni,  con  la
possibilita'  di  prevedere  anche  la  partecipazione  di   soggetti
estranei alla pubblica amministrazione. 
  2. Per la partecipazione ai comitati e alle commissioni di  cui  al
comma 1 non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di
spese.