Art. 15 
 
                    Sedi principale e secondarie 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge,  l'Agenzia
ha sede principale in Roma. 
  2. Per motivate esigenze istituzionali e nel rispetto  dei  vincoli
di bilancio e tenuto conto della dotazione organica dell'Agenzia,  su
proposta  del  Direttore  generale,  il  Comitato  di  Vertice   puo'
stabilire la costituzione di una o piu' sedi secondarie in Italia. 
  3.  Lo  svolgimento   delle   funzioni   dell'Agenzia   di   natura
internazionale possono  essere  assicurate  anche  mediante  apposite
unita' distaccate  presso  enti  e  istituzioni  dell'Unione  europea
ovvero, d'intesa  con  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, presso le Ambasciate e le Rappresentanze
italiane  operanti  nel  contesto   dell'Unione   europea   e   delle
organizzazioni internazionali. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  1,  del
          citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82: 
                «Art. 5. (Agenzia per la cybersicurezza nazionale). -
          1. E' istituita, a tutela  degli  interessi  nazionali  nel
          campo della cybersicurezza, l'Agenzia per la cybersicurezza
          nazionale,  denominata  ai  fini   del   presente   decreto
          «Agenzia», con sede in Roma.».