Art. 15 Sedi principale e secondarie 1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge, l'Agenzia ha sede principale in Roma. 2. Per motivate esigenze istituzionali e nel rispetto dei vincoli di bilancio e tenuto conto della dotazione organica dell'Agenzia, su proposta del Direttore generale, il Comitato di Vertice puo' stabilire la costituzione di una o piu' sedi secondarie in Italia. 3. Lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia di natura internazionale possono essere assicurate anche mediante apposite unita' distaccate presso enti e istituzioni dell'Unione europea ovvero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, presso le Ambasciate e le Rappresentanze italiane operanti nel contesto dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali.
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82: «Art. 5. (Agenzia per la cybersicurezza nazionale). - 1. E' istituita, a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, denominata ai fini del presente decreto «Agenzia», con sede in Roma.».