Art. 4 
 
                       Struttura organizzativa 
 
  1. Sono organi dell'Agenzia quelli previsti dall'articolo 6,  comma
2, del decreto-legge. 
  2. L'Agenzia, nei limiti definiti dall'articolo  6,  comma  1,  del
decreto-legge, si articola in Servizi generali (di seguito «Servizi»)
e Divisioni. 
  3. I Servizi sono istituiti, nel numero di sette quali strutture di
livello dirigenziale generale nei limiti stabiliti  dall'articolo  6,
comma 1, del decreto-legge, a presidio di ambiti di notevole ampiezza
e complessita', che sono direttamente correlati alle funzioni e  alle
politiche generali dell'Agenzia. I Servizi sono posti alle dipendenze
del direttore  generale  dell'Agenzia  e  operano  sulla  base  degli
indirizzi dallo stesso forniti. 
  4. Le Divisioni sono  istituite  per  la  gestione  di  un  insieme
omogeneo  di  tematiche  e  macro-processi  e  operano,   di   norma,
all'interno  dei  Servizi.  Nel  numero  massimo  di   trenta,   sono
individuate   le   Divisioni   di   maggiore   complessita',    quali
articolazioni di livello dirigenziale non generale. In sede di  prima
applicazione  delle  disposizioni  del   decreto-legge,   fino   alla
rideterminazione della dotazione organica  da  effettuarsi  ai  sensi
dell'articolo 12, comma 5,  del  decreto-legge,  non  possono  essere
istituite piu' di ventiquattro Divisioni di maggiore complessita'. 
  5. Con provvedimento del direttore generale, rispondente a principi
di efficacia ed efficienza organizzativa, sentiti i Capi dei Servizi,
sono definiti: il numero delle Divisioni nei limiti di cui al comma 4
per quelle di maggiore complessita',  le  funzioni  e  le  rispettive
competenze, le dotazioni di risorse umane e strumentali,  nonche'  la
loro  eventuale  riorganizzazione.  Con  analogo  provvedimento  puo'
essere prevista anche la costituzione: 
    a) di gruppi di progetto, di studio e ricerca,  settori  e  altri
gruppi con compiti, risorse e processi operativi assegnati; 
    b)  nell'ambito  della  dotazione   organica   dell'Agenzia,   di
strutture di missione temporanea di livello dirigenziale o unita'  di
progetto non aventi natura dirigenziale, dedicate  all'attuazione  di
un progetto di durata definita. 
  6.  Nell'ambito  di  un  Servizio,  il  direttore   generale   puo'
costituire, su proposta del relativo Capo Servizio, le  posizioni  di
Vice Capo Servizio e Vice Capo  Divisione,  laddove  la  complessita'
delle tematiche trattate richieda  la  previsione  di  una  specifica
figura manageriale, nonche' posizioni di coordinamento, in  relazione
a progetti o processi aventi carattere  di  trasversalita'  tra  piu'
articolazioni dello stesso o di  altri  Servizi.  A  tali  posizioni,
secondo  i  criteri  di  cui  al  regolamento   adottato   ai   sensi
dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge, e'  preposto  personale
dell'Agenzia  nei  limiti  di  cui  agli  articoli  12   e   18   del
decreto-legge. 
  7. Con provvedimento del direttore generale,  sono  disciplinati  i
casi di sostituzione, in caso di assenza o impedimento, da parte  dei
titolari dei Servizi o delle Divisioni. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo degli artt. 6 e 12 del decreto-legge  14
          giugno 2021, n. 82 si veda nelle note alle premesse. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  18   del   citato
          decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82: 
                «Art.  18.  (Disposizioni  finanziarie).  -  1.   Per
          l'attuazione degli articoli da 5 a 7  e'  istituito,  nello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze,  un  apposito  capitolo  con  una   dotazione   di
          2.000.000 di euro per l'anno 2021, 41.000.000 di  euro  per
          l'anno 2022, 70.000.000 di euro per l'anno 2023, 84.000.000
          di euro per l'anno 2024, 100.000.000  di  euro  per  l'anno
          2025, 110.000.000 di euro per l'anno 2026 e 122.000.000  di
          euro annui a decorrere dall'anno 2027. 
              2. Agli oneri di cui al comma 1, si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
              3.   Le   risorse   iscritte    sui    bilanci    delle
          amministrazioni  interessate,   correlate   alle   funzioni
          ridefinite  ai  sensi  del  presente  decreto  a  decorrere
          dall'inizio   del   funzionamento   dell'Agenzia   di   cui
          all'articolo 5, sono accertate, anche in conto residui, con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto  con  i  Ministri  responsabili,  e   portate   ad
          incremento del Fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  200,
          della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  anche  mediante
          versamento  all'entrata  del   bilancio   dello   Stato   e
          successiva riassegnazione alla spesa. 
              4. I proventi di cui all'articolo  11,  comma  2,  sono
          versati all'entrata del bilancio dello  Stato,  per  essere
          riassegnati al capitolo di cui  al  comma  1  del  presente
          articolo. 
              5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni
          del presente decreto  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,
          anche  in  conto  residui,  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.».