Art. 4 Struttura organizzativa 1. Sono organi dell'Agenzia quelli previsti dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge. 2. L'Agenzia, nei limiti definiti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge, si articola in Servizi generali (di seguito «Servizi») e Divisioni. 3. I Servizi sono istituiti, nel numero di sette quali strutture di livello dirigenziale generale nei limiti stabiliti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge, a presidio di ambiti di notevole ampiezza e complessita', che sono direttamente correlati alle funzioni e alle politiche generali dell'Agenzia. I Servizi sono posti alle dipendenze del direttore generale dell'Agenzia e operano sulla base degli indirizzi dallo stesso forniti. 4. Le Divisioni sono istituite per la gestione di un insieme omogeneo di tematiche e macro-processi e operano, di norma, all'interno dei Servizi. Nel numero massimo di trenta, sono individuate le Divisioni di maggiore complessita', quali articolazioni di livello dirigenziale non generale. In sede di prima applicazione delle disposizioni del decreto-legge, fino alla rideterminazione della dotazione organica da effettuarsi ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge, non possono essere istituite piu' di ventiquattro Divisioni di maggiore complessita'. 5. Con provvedimento del direttore generale, rispondente a principi di efficacia ed efficienza organizzativa, sentiti i Capi dei Servizi, sono definiti: il numero delle Divisioni nei limiti di cui al comma 4 per quelle di maggiore complessita', le funzioni e le rispettive competenze, le dotazioni di risorse umane e strumentali, nonche' la loro eventuale riorganizzazione. Con analogo provvedimento puo' essere prevista anche la costituzione: a) di gruppi di progetto, di studio e ricerca, settori e altri gruppi con compiti, risorse e processi operativi assegnati; b) nell'ambito della dotazione organica dell'Agenzia, di strutture di missione temporanea di livello dirigenziale o unita' di progetto non aventi natura dirigenziale, dedicate all'attuazione di un progetto di durata definita. 6. Nell'ambito di un Servizio, il direttore generale puo' costituire, su proposta del relativo Capo Servizio, le posizioni di Vice Capo Servizio e Vice Capo Divisione, laddove la complessita' delle tematiche trattate richieda la previsione di una specifica figura manageriale, nonche' posizioni di coordinamento, in relazione a progetti o processi aventi carattere di trasversalita' tra piu' articolazioni dello stesso o di altri Servizi. A tali posizioni, secondo i criteri di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge, e' preposto personale dell'Agenzia nei limiti di cui agli articoli 12 e 18 del decreto-legge. 7. Con provvedimento del direttore generale, sono disciplinati i casi di sostituzione, in caso di assenza o impedimento, da parte dei titolari dei Servizi o delle Divisioni.
Note all'art. 4: - Per il testo degli artt. 6 e 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82: «Art. 18. (Disposizioni finanziarie). - 1. Per l'attuazione degli articoli da 5 a 7 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo con una dotazione di 2.000.000 di euro per l'anno 2021, 41.000.000 di euro per l'anno 2022, 70.000.000 di euro per l'anno 2023, 84.000.000 di euro per l'anno 2024, 100.000.000 di euro per l'anno 2025, 110.000.000 di euro per l'anno 2026 e 122.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2027. 2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 3. Le risorse iscritte sui bilanci delle amministrazioni interessate, correlate alle funzioni ridefinite ai sensi del presente decreto a decorrere dall'inizio del funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo 5, sono accertate, anche in conto residui, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri responsabili, e portate ad incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa. 4. I proventi di cui all'articolo 11, comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati al capitolo di cui al comma 1 del presente articolo. 5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio.».