Art. 5 Direttore generale dell'Agenzia 1. Il direttore generale e' il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorita' delegata, ove istituita, nella materia della cybersicurezza. 2. Il direttore generale, in particolare: a) e' il legale rappresentante dell'Agenzia e ne ha la rappresentanza esterna; b) cura i rapporti con le pubbliche amministrazioni nazionali e con i soggetti pubblici e privati, con le istituzioni, gli organismi e le agenzie dell'Unione europea, nonche' con le organizzazioni estere ed internazionali; c) svolge le funzioni di segretario del CIC, supportandone le funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di politiche di cybersicurezza; d) partecipa alle riunioni del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124 in materia di gestione delle situazioni di crisi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge; e) presiede il Nucleo per la cybersicurezza, il Tavolo Perimetro, il Comitato tecnico di raccordo (CTR) e il Comitato tecnico-scientifico (CTS), istituiti presso l'Agenzia; f) sottoscrive i contratti, ove non siano espressamente delegati i Capi dei Servizi competenti, ovvero altro personale dell'Agenzia; g) svolge le altre funzioni espressamente attribuite dalla legge e dai regolamenti o dal Presidente del Consiglio dei ministri. 3. Il direttore generale, sentito il Vice direttore generale: a) adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'Agenzia. A tal fine, ne definisce gli indirizzi e ne coordina le attivita', adottando ogni iniziativa idonea al miglior espletamento delle funzioni dell'Agenzia; b) adotta la pianificazione strategica dell'Agenzia, individuando gli obiettivi da conseguire, assegnandoli ai Capi dei Servizi; c) dispone le nomine, le promozioni, le assegnazioni, i trasferimenti e gli incarichi del personale; d) adotta i provvedimenti necessari per l'impiego delle risorse strumentali. A tal fine, impartisce indirizzi e direttive per il loro migliore impiego; e) adotta il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'Agenzia; f) assicura, sulla base delle determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, l'attuazione degli indirizzi del CIC e l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organismi che presiede. 4. Nello svolgimento delle funzioni attribuitegli, il Direttore generale si avvale del Gabinetto a fini di diretto supporto, nonche' dei competenti servizi e articolazioni dell'Agenzia. 5. Con apposito provvedimento, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, il Direttore generale istituisce una o piu' articolazioni a diretto supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Tali articolazioni possono essere, in particolare: a) la segreteria particolare, con funzioni di supporto dell'attivita' istituzionale del Direttore generale, di segreteria e contatto con i referenti delle altre istituzioni, con gli altri organi dell'Agenzia, per la trattazione delle questioni e degli approfondimenti che lo stesso intende gestire direttamente, per l'organizzazione delle cerimonie e degli eventi istituzionali; b) le relazioni esterne e comunicazione, con funzioni di gestione dei rapporti con le redazioni giornalistiche e con la stampa nazionale ed estera, redazione e diffusione dei comunicati e organizzazione di conferenze stampa, attuazione delle attivita' di comunicazione istituzionale, compresa la gestione del sito web e dei canali social dell'Agenzia, curando la presenza, l'immagine e la visibilita' dell'Agenzia e promuovendone le attivita' allo scopo di garantire una comunicazione coerente e trasparente. 6. Il trattamento economico del direttore generale e' disciplinato nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187. «Art. 5. (Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalita' generali della politica dell'informazione per la sicurezza. 2. Il Comitato elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica dell'informazione per la sicurezza, delibera sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi. 3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed e' composto dall'Autorita' delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione ecologica. 4. Il direttore generale del DIS svolge le funzioni di segretario del Comitato. 5. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, i direttori dell'AISE e dell'AISI, nonche' altre autorita' civili e militari di cui di volta in volta sia ritenuta necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.». - Per il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 si veda nelle note alle premesse.