Art. 5 
 
                   Direttore generale dell'Agenzia 
 
  1. Il direttore generale e' il diretto referente del Presidente del
Consiglio dei ministri  e  dell'Autorita'  delegata,  ove  istituita,
nella materia della cybersicurezza. 
  2. Il direttore generale, in particolare: 
    a)  e'  il  legale  rappresentante  dell'Agenzia  e  ne   ha   la
rappresentanza esterna; 
    b) cura i rapporti con le pubbliche amministrazioni  nazionali  e
con i soggetti pubblici e privati, con le istituzioni, gli  organismi
e le agenzie  dell'Unione  europea,  nonche'  con  le  organizzazioni
estere ed internazionali; 
    c) svolge le funzioni di segretario  del  CIC,  supportandone  le
funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di  politiche
di cybersicurezza; 
    d) partecipa alle riunioni del Comitato interministeriale per  la
sicurezza della Repubblica (CISR), di cui all'articolo 5 della  legge
3 agosto 2007, n. 124 in materia  di  gestione  delle  situazioni  di
crisi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge; 
    e) presiede il Nucleo per la cybersicurezza, il Tavolo Perimetro,
il   Comitato   tecnico   di   raccordo   (CTR)   e    il    Comitato
tecnico-scientifico (CTS), istituiti presso l'Agenzia; 
    f) sottoscrive i contratti, ove non siano espressamente  delegati
i Capi dei Servizi competenti, ovvero altro personale dell'Agenzia; 
    g) svolge le altre funzioni espressamente attribuite dalla  legge
e dai regolamenti o dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
  3. Il direttore generale, sentito il Vice direttore generale: 
    a)  adotta  i  provvedimenti  necessari  per   il   funzionamento
dell'Agenzia. A tal fine, ne definisce gli indirizzi e ne coordina le
attivita', adottando ogni iniziativa idonea al  miglior  espletamento
delle funzioni dell'Agenzia; 
    b) adotta la pianificazione strategica dell'Agenzia, individuando
gli obiettivi da conseguire, assegnandoli ai Capi dei Servizi; 
    c)  dispone  le  nomine,  le  promozioni,  le   assegnazioni,   i
trasferimenti e gli incarichi del personale; 
    d) adotta i provvedimenti necessari per l'impiego  delle  risorse
strumentali. A tal fine, impartisce indirizzi e direttive per il loro
migliore impiego; 
    e)  adotta  il  bilancio  preventivo  e  il  bilancio  consuntivo
dell'Agenzia; 
    f) assicura, sulla base delle determinazioni del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri,  l'attuazione  degli  indirizzi  del  CIC  e
l'esecuzione  delle  deliberazioni  assunte   dagli   organismi   che
presiede. 
  4. Nello svolgimento delle  funzioni  attribuitegli,  il  Direttore
generale si avvale del Gabinetto a fini di diretto supporto,  nonche'
dei competenti servizi e articolazioni dell'Agenzia. 
  5. Con apposito provvedimento, adottato ai sensi  dell'articolo  4,
comma 5, il Direttore generale istituisce una o piu' articolazioni  a
diretto  supporto  per  lo   svolgimento   delle   proprie   funzioni
istituzionali. Tali articolazioni possono essere, in particolare: 
    a)  la  segreteria  particolare,   con   funzioni   di   supporto
dell'attivita' istituzionale del Direttore generale, di segreteria  e
contatto con i referenti  delle  altre  istituzioni,  con  gli  altri
organi dell'Agenzia, per  la  trattazione  delle  questioni  e  degli
approfondimenti che  lo  stesso  intende  gestire  direttamente,  per
l'organizzazione delle cerimonie e degli eventi istituzionali; 
    b) le relazioni esterne e comunicazione, con funzioni di gestione
dei  rapporti  con  le  redazioni  giornalistiche  e  con  la  stampa
nazionale  ed  estera,  redazione  e  diffusione  dei  comunicati   e
organizzazione di conferenze stampa, attuazione  delle  attivita'  di
comunicazione istituzionale, compresa la gestione del sito web e  dei
canali social dell'Agenzia, curando  la  presenza,  l'immagine  e  la
visibilita' dell'Agenzia e promuovendone le attivita' allo  scopo  di
garantire una comunicazione coerente e trasparente. 
  6. Il trattamento economico del direttore generale e'  disciplinato
nell'ambito del regolamento di cui  all'articolo  12,  comma  1,  del
decreto-legge. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5  della  legge  3
          agosto  2007,  n.  124  (Sistema  di  informazione  per  la
          sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187. 
                «Art. 5. (Comitato interministeriale per la sicurezza
          della Repubblica). - 1. Presso la Presidenza del  Consiglio
          dei ministri e' istituito il Comitato interministeriale per
          la  sicurezza  della  Repubblica  (CISR)  con  funzioni  di
          consulenza, proposta  e  deliberazione  sugli  indirizzi  e
          sulle finalita' generali della  politica  dell'informazione
          per la sicurezza. 
              2. Il Comitato elabora gli  indirizzi  generali  e  gli
          obiettivi  fondamentali  da  perseguire  nel  quadro  della
          politica dell'informazione per la sicurezza, delibera sulla
          ripartizione delle risorse  finanziarie  tra  il  DIS  e  i
          servizi di informazione per la  sicurezza  e  sui  relativi
          bilanci preventivi e consuntivi. 
              3.  Il  Comitato  e'  presieduto  dal  Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri  ed  e'  composto   dall'Autorita'
          delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari  esteri,
          dal Ministro dell'interno, dal Ministro della  difesa,  dal
          Ministro della  giustizia,  dal  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e  dal
          Ministro della transizione ecologica. 
              4. Il direttore generale del DIS svolge le funzioni  di
          segretario del Comitato. 
              5.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  puo'
          chiamare a partecipare alle sedute del  Comitato,  anche  a
          seguito di loro richiesta, senza  diritto  di  voto,  altri
          componenti  del  Consiglio  dei   ministri,   i   direttori
          dell'AISE e dell'AISI, nonche'  altre  autorita'  civili  e
          militari di cui di volta in volta sia  ritenuta  necessaria
          la presenza in relazione alle questioni da trattare.». 
              - Per il testo dell'articolo 12  del  decreto-legge  14
          giugno 2021, n. 82 si veda nelle note alle premesse.