Art. 6 
 
                Vice Direttore generale dell'Agenzia 
 
  1. Il Vice Direttore generale di cui all'articolo 5, comma  3,  del
decreto-legge  coadiuva  il  direttore   generale   nella   direzione
dell'Agenzia. Sulla base  di  apposito  provvedimento  del  direttore
generale, svolge le funzioni attribuitegli, sovrintende e coordina  i
Servizi e le altre articolazioni dell'Agenzia, indicate nel  medesimo
provvedimento. 
  2. Il Vice Direttore generale svolge altresi' le  funzioni  vicarie
per i casi di assenza o impedimento del direttore generale. 
  3. Sulla base di specifica delega del direttore generale,  il  Vice
Direttore generale puo' presiedere il Nucleo  per  la  cybersicurezza
(NCS), il Tavolo Perimetro, il Comitato tecnico di raccordo  (CTR)  e
il Comitato tecnico-scientifico (CTS), istituiti presso l'Agenzia. 
  4. Con apposito provvedimento, adottato ai sensi  dell'articolo  4,
comma 5, il Direttore generale istituisce una o piu' articolazioni  a
diretto supporto del Vice Direttore generale  per  supportarlo  nello
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. 
  5. Il Direttore generale, con proprio provvedimento,  individua  un
Capo Servizio al quale, in caso di assenza  o  impedimento  del  Vice
Direttore generale, sono attribuite le funzioni vicarie. 
  6.  Il  trattamento  economico  del  Vice  direttore  generale   e'
disciplinato nell'ambito del  regolamento  di  cui  all'articolo  12,
comma 1, del decreto-legge. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  5  del
          citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82: 
                «3. Il direttore generale  dell'Agenzia  e'  nominato
          tra soggetti appartenenti a  una  delle  categorie  di  cui
          all'articolo 18, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.
          400, in possesso di una documentata esperienza  di  elevato
          livello nella gestione  di  processi  di  innovazione.  Gli
          incarichi del  direttore  generale  e  del  vice  direttore
          generale hanno la durata massima di  quattro  anni  e  sono
          rinnovabili, con successivi provvedimenti, per  una  durata
          complessiva massima di ulteriori quattro anni. Il direttore
          generale ed il vice direttore generale, ove provenienti  da
          pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  sono
          collocati fuori ruolo o in posizione  di  comando  o  altra
          analoga posizione, secondo gli ordinamenti di appartenenza.
          Per quanto previsto  dal  presente  decreto,  il  direttore
          generale  dell'Agenzia  e'   il   diretto   referente   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dell'Autorita'
          delegata,  ove   istituita,   ed   e'   gerarchicamente   e
          funzionalmente sovraordinato al personale dell'Agenzia.  Il
          direttore   generale   ha    la    rappresentanza    legale
          dell'Agenzia.». 
              - Per il testo dell'articolo 12  del  decreto-legge  14
          giugno 2021, n. 82 si veda nelle note alle premesse.