Art. 6 Vice Direttore generale dell'Agenzia 1. Il Vice Direttore generale di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge coadiuva il direttore generale nella direzione dell'Agenzia. Sulla base di apposito provvedimento del direttore generale, svolge le funzioni attribuitegli, sovrintende e coordina i Servizi e le altre articolazioni dell'Agenzia, indicate nel medesimo provvedimento. 2. Il Vice Direttore generale svolge altresi' le funzioni vicarie per i casi di assenza o impedimento del direttore generale. 3. Sulla base di specifica delega del direttore generale, il Vice Direttore generale puo' presiedere il Nucleo per la cybersicurezza (NCS), il Tavolo Perimetro, il Comitato tecnico di raccordo (CTR) e il Comitato tecnico-scientifico (CTS), istituiti presso l'Agenzia. 4. Con apposito provvedimento, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, il Direttore generale istituisce una o piu' articolazioni a diretto supporto del Vice Direttore generale per supportarlo nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. 5. Il Direttore generale, con proprio provvedimento, individua un Capo Servizio al quale, in caso di assenza o impedimento del Vice Direttore generale, sono attribuite le funzioni vicarie. 6. Il trattamento economico del Vice direttore generale e' disciplinato nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 5 del citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82: «3. Il direttore generale dell'Agenzia e' nominato tra soggetti appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione. Gli incarichi del direttore generale e del vice direttore generale hanno la durata massima di quattro anni e sono rinnovabili, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni. Il direttore generale ed il vice direttore generale, ove provenienti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, secondo gli ordinamenti di appartenenza. Per quanto previsto dal presente decreto, il direttore generale dell'Agenzia e' il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorita' delegata, ove istituita, ed e' gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale dell'Agenzia. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia.». - Per il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 si veda nelle note alle premesse.