Art. 7 
 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
  1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da: 
    a) un  magistrato  della  Corte  dei  conti,  in  servizio  o  in
quiescenza, che lo presiede; 
    b) un componente effettivo, designato dal Ministero dell'economia
e delle finanze ai sensi dell'articolo 16  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196; 
    c) un ulteriore componente effettivo e un  componente  supplente,
scelti  entrambi  tra  soggetti,  in  servizio   o   in   quiescenza,
appartenenti ai ruoli della magistratura amministrativa, contabile  o
dell'Avvocatura  dello  Stato,  ovvero  tra  professori  universitari
ordinari di contabilita' pubblica o discipline similari,  ovvero  tra
alti dirigenti dello Stato. 
  2. Il presidente e i componenti  del  Collegio  sono  nominati  con
provvedimento del direttore generale su deliberazione del Comitato di
Vertice, durano in carica quattro anni e  possono  essere  confermati
una sola volta. 
  3. I compensi del presidente e dei componenti  sono  stabiliti  con
successivo decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del direttore generale, in conformita' ai criteri  stabiliti
per gli enti e organismi pubblici. 
  4. Il presidente  e  i  componenti  sono  tenuti,  ai  sensi  della
normativa vigente, al rispetto del segreto sui fatti e sui  documenti
di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio. 
  5. Il Collegio: 
    a) effettua il riscontro degli atti della gestione finanziaria  e
formula le proprie osservazioni; 
    b) svolge, almeno una volta ogni tre mesi, verifiche di  cassa  e
di bilancio; 
    c)  esprime,  in  apposita  relazione,  parere  sul  progetto  di
bilancio preventivo, nonche' sul rendiconto annuale; 
    d)  esercita  ogni  altra  funzione  ad  esso  attribuita   dalla
normativa vigente. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16 della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre
          2009, n. 303, S.O.: 
                «Art. 16. (Potenziamento del monitoraggio  attraverso
          attivita' di revisori e sindaci). -  1.  Al  fine  di  dare
          attuazione alle prioritarie  esigenze  di  controllo  e  di
          monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica di  cui
          all'articolo  14,  funzionali   alla   tutela   dell'unita'
          economica della Repubblica, ove  non  gia'  prevista  dalla
          normativa  vigente,  e'  assicurata  la  presenza   di   un
          rappresentante del Ministero dell'economia e delle  finanze
          nei collegi di revisione o sindacali delle  amministrazioni
          pubbliche, con esclusione degli enti e  organismi  pubblici
          territoriali e, fatto salvo quanto  previsto  dall'articolo
          3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
          n. 502, degli enti ed organismi da questi ultimi  vigilati,
          fermo restando il numero dei revisori e dei componenti  del
          collegio. 
              2. I collegi di cui al comma  1  devono  riferire,  nei
          verbali   relativi   alle   verifiche   effettuate,   circa
          l'osservanza  degli  adempimenti  previsti  dalla  presente
          legge  e  da  direttive   emanate   dalle   amministrazioni
          vigilanti.».