Art. 7 Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da: a) un magistrato della Corte dei conti, in servizio o in quiescenza, che lo presiede; b) un componente effettivo, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; c) un ulteriore componente effettivo e un componente supplente, scelti entrambi tra soggetti, in servizio o in quiescenza, appartenenti ai ruoli della magistratura amministrativa, contabile o dell'Avvocatura dello Stato, ovvero tra professori universitari ordinari di contabilita' pubblica o discipline similari, ovvero tra alti dirigenti dello Stato. 2. Il presidente e i componenti del Collegio sono nominati con provvedimento del direttore generale su deliberazione del Comitato di Vertice, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. 3. I compensi del presidente e dei componenti sono stabiliti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale, in conformita' ai criteri stabiliti per gli enti e organismi pubblici. 4. Il presidente e i componenti sono tenuti, ai sensi della normativa vigente, al rispetto del segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio. 5. Il Collegio: a) effettua il riscontro degli atti della gestione finanziaria e formula le proprie osservazioni; b) svolge, almeno una volta ogni tre mesi, verifiche di cassa e di bilancio; c) esprime, in apposita relazione, parere sul progetto di bilancio preventivo, nonche' sul rendiconto annuale; d) esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalla normativa vigente.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.: «Art. 16. (Potenziamento del monitoraggio attraverso attivita' di revisori e sindaci). - 1. Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica di cui all'articolo 14, funzionali alla tutela dell'unita' economica della Repubblica, ove non gia' prevista dalla normativa vigente, e' assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati, fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio. 2. I collegi di cui al comma 1 devono riferire, nei verbali relativi alle verifiche effettuate, circa l'osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge e da direttive emanate dalle amministrazioni vigilanti.».