Art. 9 
 
                         Comitato di Vertice 
 
  1.  Con  riferimento  a  decisioni  strategiche  concernenti,   tra
l'altro, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia,  anche  in
relazione a  quanto  stabilito  dai  regolamenti  di  attuazione  del
decreto-legge, il Direttore generale puo' richiedere la  convocazione
del Comitato di Vertice al quale  presentare  proposte  o  sottoporre
questioni di particolare delicatezza. 
  2.  Il  Comitato  di  Vertice  e'  presieduto  dal  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  ovvero  dall'Autorita'  delegata  di   cui
all'articolo 3 del decreto-legge, ove istituita, che  ne  dispone  la
convocazione, ove ritenuta opportuna, ed e'  composto  dal  Direttore
generale  e  dal  Vice  Direttore  generale.  Il  Capo  di  Gabinetto
dell'Agenzia ne svolge le funzioni di segretario. 
  3. Per la partecipazione al Comitato non sono previsti  gettoni  di
presenza, compensi o rimborsi di spese. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per il testo dell'articolo  3  del  decreto-legge  14
          giugno 2021, n. 82, si veda nelle note all'articolo 1.