Art. 9 Comitato di Vertice 1. Con riferimento a decisioni strategiche concernenti, tra l'altro, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, anche in relazione a quanto stabilito dai regolamenti di attuazione del decreto-legge, il Direttore generale puo' richiedere la convocazione del Comitato di Vertice al quale presentare proposte o sottoporre questioni di particolare delicatezza. 2. Il Comitato di Vertice e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dall'Autorita' delegata di cui all'articolo 3 del decreto-legge, ove istituita, che ne dispone la convocazione, ove ritenuta opportuna, ed e' composto dal Direttore generale e dal Vice Direttore generale. Il Capo di Gabinetto dell'Agenzia ne svolge le funzioni di segretario. 3. Per la partecipazione al Comitato non sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese.
Note all'art. 9: - Per il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si veda nelle note all'articolo 1.