Art. 11 Periodo di prova 1. Il personale assunto e' soggetto a un periodo di prova della durata di 180 giorni. Ai fini del compimento di tale periodo si tiene conto del servizio effettivamente prestato. 2. Al termine del periodo di prova, fatte salve diverse disposizioni adottate dal Direttore generale, il Capo Servizio, sentito il Capo della Divisione ove il dipendente e' addetto, formula la proposta per la conferma o meno della nomina. 3. Il periodo di prova e' favorevolmente compiuto ove non pervenga al dipendente diversa comunicazione entro due mesi decorrenti dalla fine del mese in cui il periodo di prova si e' concluso. Gli elementi che superano il periodo di prova sono confermati nel segmento professionale in cui sono stati assunti e il servizio prestato e' utile ai fini degli avanzamenti di livello e di segmento. 4. Nell'ipotesi di esito sfavorevole, e' dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego e il dipendente, ove non abbia aderito a forme di previdenza complementare, ha titolo a un'indennita' di liquidazione ragguagliata a un dodicesimo delle seguenti voci retributive annue: stipendio, premio di presenza, indennita' di residenza, indennita' di funzione parte base, premio individuale di produttivita'. Ove si tratti di elemento gia' in servizio, e' ricondotto all'inquadramento di provenienza e il periodo di prova e' computato, a tutti gli effetti, come servizio prestato nella precedente posizione.