Art. 11 
 
                          Periodo di prova 
 
  1. Il personale assunto e' soggetto a un  periodo  di  prova  della
durata di 180 giorni. Ai fini del compimento di tale periodo si tiene
conto del servizio effettivamente prestato. 
  2.  Al  termine  del  periodo  di  prova,   fatte   salve   diverse
disposizioni adottate  dal  Direttore  generale,  il  Capo  Servizio,
sentito il Capo della Divisione ove il dipendente e' addetto, formula
la proposta per la conferma o meno della nomina. 
  3. Il periodo di prova e' favorevolmente compiuto ove non  pervenga
al dipendente diversa comunicazione entro due mesi  decorrenti  dalla
fine del mese in cui il periodo di prova si e' concluso. Gli elementi
che superano  il  periodo  di  prova  sono  confermati  nel  segmento
professionale in cui sono stati assunti e  il  servizio  prestato  e'
utile ai fini degli avanzamenti di livello e di segmento. 
  4. Nell'ipotesi di esito sfavorevole, e' dichiarata la  risoluzione
del rapporto d'impiego e il dipendente, ove non abbia aderito a forme
di  previdenza  complementare,   ha   titolo   a   un'indennita'   di
liquidazione  ragguagliata  a  un  dodicesimo  delle  seguenti   voci
retributive annue:  stipendio,  premio  di  presenza,  indennita'  di
residenza, indennita' di funzione parte base, premio  individuale  di
produttivita'. Ove  si  tratti  di  elemento  gia'  in  servizio,  e'
ricondotto all'inquadramento di provenienza e il periodo di prova  e'
computato,  a  tutti  gli  effetti,  come  servizio  prestato   nella
precedente posizione.