Art. 13 
 
            Inserimento nel ruolo dell'Agenzia, ai sensi 
            dell'articolo 17, comma 9, del decreto-legge 
 
  1. Con  provvedimento  del  Direttore  generale,  sentito  il  Vice
Direttore  generale,  e'  stabilito  il  numero  dei  posti  messi  a
disposizione   per   il   personale,   appartenente    a    pubbliche
amministrazioni, di cui all'articolo 12, comma  2,  lettera  b),  del
decreto-legge, da inquadrare nel ruolo del personale dell'Agenzia nel
limite del 50% della dotazione  organica  complessiva  a  seguito  di
specifiche procedure selettive. 
  2. La selezione di cui al comma 1, fermo restando il  possesso  dei
requisiti  generali  di  assunzione  previsti  all'articolo   9,   e'
effettuata  da  una  Commissione  nominata  dal  Direttore  generale,
composta dal Capo del Servizio responsabile delle risorse umane, o da
un  suo  delegato,  e  da  altri  dipendenti  appartenenti   all'Area
manageriale e  alte  professionalita',  mediante  un  colloquio  che,
tenendo conto delle  mansioni  svolte  e  degli  incarichi  ricoperti
durante  il  periodo  di  servizio  presso  l'Agenzia,  sia  volto  a
verificare il possesso dei requisiti  professionali  richiesti  dagli
specifici segmenti professionali. Ai componenti della Commissione  di
cui al precedente periodo non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi spese, indennita' o altri emolumenti comunque denominati. 
  3. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono  stabiliti  gli  ambiti
disciplinari oggetto della selezione, i criteri e i relativi punteggi
attribuibili,  nonche'  il  termine  per   la   presentazione   delle
candidature. 
  4.  Con  provvedimento  del  Direttore   generale,   il   personale
selezionato viene inquadrato nel segmento di destinazione al  livello
economico pari o immediatamente superiore  allo  stipendio  percepito
all'atto dell'inquadramento. 
  5. Agli inquadramenti del personale di cui all'articolo  17,  comma
8, lettera b), del decreto-legge,  fermo  restando  il  possesso  dei
requisiti generali di assunzione previsti all'articolo 9, si  procede
secondo le modalita' di cui ai commi 2, 3 e 4. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per il testo dell'articolo 12, comma 2, lettera b)  e
          dell'articolo 17, comma 8, lettera b, del decreto-legge  14
          giugno 2021, n. 82, si rinvia alle note alle premesse.