Art. 13 Inserimento nel ruolo dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del decreto-legge 1. Con provvedimento del Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale, e' stabilito il numero dei posti messi a disposizione per il personale, appartenente a pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto-legge, da inquadrare nel ruolo del personale dell'Agenzia nel limite del 50% della dotazione organica complessiva a seguito di specifiche procedure selettive. 2. La selezione di cui al comma 1, fermo restando il possesso dei requisiti generali di assunzione previsti all'articolo 9, e' effettuata da una Commissione nominata dal Direttore generale, composta dal Capo del Servizio responsabile delle risorse umane, o da un suo delegato, e da altri dipendenti appartenenti all'Area manageriale e alte professionalita', mediante un colloquio che, tenendo conto delle mansioni svolte e degli incarichi ricoperti durante il periodo di servizio presso l'Agenzia, sia volto a verificare il possesso dei requisiti professionali richiesti dagli specifici segmenti professionali. Ai componenti della Commissione di cui al precedente periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese, indennita' o altri emolumenti comunque denominati. 3. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono stabiliti gli ambiti disciplinari oggetto della selezione, i criteri e i relativi punteggi attribuibili, nonche' il termine per la presentazione delle candidature. 4. Con provvedimento del Direttore generale, il personale selezionato viene inquadrato nel segmento di destinazione al livello economico pari o immediatamente superiore allo stipendio percepito all'atto dell'inquadramento. 5. Agli inquadramenti del personale di cui all'articolo 17, comma 8, lettera b), del decreto-legge, fermo restando il possesso dei requisiti generali di assunzione previsti all'articolo 9, si procede secondo le modalita' di cui ai commi 2, 3 e 4.
Note all'art. 13: - Per il testo dell'articolo 12, comma 2, lettera b) e dell'articolo 17, comma 8, lettera b, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si rinvia alle note alle premesse.