Art. 13 
 
Stato  di  previsione  del  Ministero  della  difesa  e  disposizioni
                              relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2022,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12). 
  2. Il numero massimo degli  ufficiali  ausiliari  da  mantenere  in
servizio come forza media nell'anno 2022, ai sensi dell'articolo  803
del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  e'
stabilito come segue: 
    a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del  comma  1
dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66  del
2010: 
      1) Esercito n. 110; 
      2) Marina n. 100; 
      3) Aeronautica n. 70; 
      4) Carabinieri n. 0 
    b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera
b) del comma 1  dell'articolo  937  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 66 del 2010: 
      1) Esercito n. 0; 
      2) Marina n. 37; 
      3) Aeronautica n. 40; 
    c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui  alla
lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010: 
      1) Esercito n. 104; 
      2) Marina n. 54; 
      3) Aeronautica n. 50; 
      4) Carabinieri n. 100. 
  3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle  accademie
delle Forze armate, compresa l'Arma  dei  carabinieri,  di  cui  alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissata, per l'anno  2022,  come
segue: 
      1) Esercito n. 300; 
      2) Marina n. 307; 
      3) Aeronautica n. 287; 
      4) Carabinieri n. 121. 
  4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali
delle Forze armate, esclusa  1'Arma  dei  carabinieri,  di  cui  alla
lettera b-bis) del comma l dell'articolo 803 del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  stabilita,  per  l'anno
2022, come segue: 
      1) Esercito n. 264; 
      2) Marina n. 300; 
      3) Aeronautica n. 309. 
  5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari,  di
cui alla lettera b-ter) del comma l dell'articolo 803 del  codice  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  e'  stabilita,  per
l'anno 2022, come segue: 
      1) Esercito n. 540; 
      2) Marina n. 192; 
      3) Aeronautica n. 130. 
  6. Alle spese per  le  infrastrutture  multinazionali  della  NATO,
sostenute a carico dei programmi « Servizi e affari generali  per  le
amministrazioni di competenza », nell'ambito della missione « Servizi
istituzionali   e   generali   delle   amministrazioni   pubbliche »,
« Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la  sicurezza »
e « Pianificazione generale delle Forze Armate  e  approvvigionamenti
militari », nell'ambito  della  missione  « Difesa  e  sicurezza  del
territorio » dello stato di previsione del  Ministero  della  difesa,
per  l'anno  finanziario  2022,  si  applicano   le   direttive   che
definiscono le  procedure  di  negoziazione  ammesse  dalla  NATO  in
materia di affidamento dei lavori. 
  7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione  del
Ministero della difesa sono  descritte  le  spese  per  le  quali  si
possono effettuare, per l'anno finanziario 2022, i  prelevamenti  dai
fondi a disposizione relativi rispettivamente alle tre Forze armate e
all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613  del  codice  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  8. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato  di  previsione  del  Ministero  della   difesa,   per   l'anno
finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio  dello
Stato dal CONI, dalla societa'  Sport  e  salute  Spa,  dal  Comitato
italiano paralimpico, dalle singole Federazioni  sportive  nazionali,
dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici  e
privati, destinate alle attivita' dei  gruppi  sportivi  delle  Forze
armate. 
  9. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai  pertinenti  capitoli  del
programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la  difesa  e  la
sicurezza », nell'ambito della  missione  « Difesa  e  sicurezza  del
territorio » dello stato di previsione del  Ministero  della  difesa,
per l'anno finanziario 2022,  delle  somme  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di  vigilanza
e custodia resi presso  le  sue  sedi  dal  personale  dell'Arma  dei
carabinieri. 
  10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro  dell'economia  e
delle finanze per gli aspetti finanziari, e' autorizzato a ripartire,
con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2022  sul  pertinente
capitolo dello stato di previsione  del  Ministero  della  difesa  da
destinare alle associazioni combattentistiche,  di  cui  all'articolo
2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  11. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della difesa,
per l'anno finanziario 2022, le variazioni compensative,  in  termini
di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza  dei  servizi
istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della
produttivita' del personale civile  dello  stato  di  previsione  del
Ministero della difesa, in applicazione  dell'articolo  1805-bis  del
codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  12.  Il  Ministro  della  difesa,  previo  assenso  del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato,  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, per l'anno finanziario  2022,  variazioni  compensative,  in
termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato
di previsione del medesimo Ministero relativi ai fondi scorta di  cui
all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90.  Il
Ministero  della  difesa,  con   proprie   determinazioni,   assicura
l'integrale  versamento,  nel  medesimo  esercizio,   degli   importi
iscritti  nelle  unita'  elementari  di  bilancio  dello   stato   di
previsione dell'entrata, di cui al  comma  4  del  predetto  articolo
7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016.