Art. 3 
 
Stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e
                        disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2022,
in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). 
  2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in  Italia  e
all'estero, al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli  per
regolazioni debitorie, e' stabilito,  per  l'anno  2022,  in  110.000
milioni di euro. 
  3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla  SACE
Spa - Servizi assicurativi del commercio estero,  sono  fissati,  per
l'anno finanziario 2022, rispettivamente, in 4.000  milioni  di  euro
per le garanzie di durata  sino  a  ventiquattro  mesi  e  in  26.000
milioni di euro per le garanzie di durata  superiore  a  ventiquattro
mesi. 
  4. La SACE Spa e'  altresi'  autorizzata,  per  l'anno  finanziario
2022, a rilasciare garanzie e  coperture  assicurative  relativamente
alle  attivita'  di  cui  all'articolo  11-quinquies,  comma  4,  del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per
cento di ciascuno  dei  limiti  indicati  al  comma  3  del  presente
articolo. 
  5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni  da  parte  della
SACE Spa e del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  per  conto
dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e' fissato, per l'esercizio finanziario  2022,
in 120.000 milioni di euro. 
  6. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27,  28  e  29
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma  « Fondi
di riserva  e  speciali »,  nell'ambito  della  missione  « Fondi  da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  sono  stabiliti,  per   l'anno   finanziario   2022,
rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000
milioni di euro, 600 milioni di euro e 7.200 milioni di euro. 
  7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge  31  dicembre
2009,  n.  196,  sono  considerate  spese  obbligatorie,  per  l'anno
finanziario 2022, quelle descritte nell'elenco n.  1,  allegato  allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  8. Le spese per le quali  puo'  esercitarsi  la  facolta'  prevista
dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate,
per l'anno finanziario 2022, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  9. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per  la  mobilita'
sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3,  lettera  b),  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere  generale
dello Stato e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti,  alla
riassegnazione al programma « Concorso dello Stato  al  finanziamento
della  spesa  sanitaria »,  nell'ambito  della  missione  « Relazioni
finanziarie con le autonomie territoriali » dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  finanziario
2022, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato  dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  10. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere,  con  propri  decreti,  al  trasferimento   delle   somme
occorrenti   per   l'effettuazione    delle    elezioni    politiche,
amministrative  e  dei  membri  del  Parlamento   europeo   spettanti
all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma « Fondi da
assegnare », nell'ambito della missione « Fondi da ripartire »  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno finanziario 2022,  ai  competenti  programmi  degli  stati  di
previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei
Ministeri della giustizia, degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale, dell'interno e  della  difesa,  per  lo  stesso  anno
finanziario, per  l'effettuazione  di  spese  relative  a  competenze
spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine  dei  presidenti
di seggio e relativa notifica, a compensi per lavoro straordinario, a
compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni,  a  premi,  a
indennita' e competenze varie spettanti  alle  Forze  di  polizia,  a
trasferte  e  trasporto  delle  Forze  di  polizia,  a  rimborsi  per
facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio,  a  spese
telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di  schede,
a  manutenzione  e  acquisto  di  materiale  elettorale,  a  servizio
automobilistico e  ad  altre  esigenze  derivanti  dall'effettuazione
delle predette consultazioni elettorali. 
  11. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire, con propri decreti, per  l'anno  2022,  ai  capitoli  del
titolo III  (Rimborso  di  passivita'  finanziarie)  degli  stati  di
previsione delle amministrazioni interessate le somme  iscritte,  per
competenza  e  per  cassa,  nel  programma  « Rimborsi   del   debito
statale », nell'ambito della missione « Debito pubblico » dello stato
di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  in
relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso  anticipato
o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale  o  parziale  carico
dello Stato. 
  12. Nell'elenco  n.  5,  allegato  allo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le  spese  per
le  quali  si  possono  effettuare,  per  l'anno  finanziario   2022,
prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo  9,  comma
4, della legge 1° dicembre  1986,  n.  831,  iscritto  nel  programma
« Prevenzione e repressione  delle  frodi  e  delle  violazioni  agli
obblighi   fiscali »,   nell'ambito   della   missione    « Politiche
economico-finanziarie  e  di  bilancio   e   tutela   della   finanza
pubblica », nonche' nel programma « Concorso della Guardia di Finanza
alla  sicurezza  pubblica »,  nell'ambito  della  missione   « Ordine
pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione. 
  13. Il numero massimo degli ufficiali  ausiliari  del  Corpo  della
guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma  1  dell'articolo
937  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio  nell'anno
2022, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito in
70 unita'. 
  14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, assegnate dal Comitato interministeriale  per
la programmazione economica e lo sviluppo  sostenibile  (CIPESS)  con
propria  delibera   alle   amministrazioni   interessate   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio  1999,  n.  144,  per
l'anno  finanziario  2022,  destinate  alla  costituzione  di  unita'
tecniche di supporto  alla  programmazione,  alla  valutazione  e  al
monitoraggio degli investimenti pubblici,  sono  versate  all'entrata
del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate,  con  decreti  del
Ragioniere generale dello Stato,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni medesime. 
  15. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, alla  riassegnazione
ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, nella  misura  stabilita  con  proprio
decreto,  delle  somme  versate,  nell'ambito  della  voce  « Entrate
derivanti dal controllo e repressione  delle  irregolarita'  e  degli
illeciti » dello stato di  previsione  dell'entrata,  dalla  societa'
Equitalia Giustizia Spa a titolo  di  utili  relativi  alla  gestione
finanziaria  del  fondo  di  cui  all'articolo  61,  comma  23,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri  decreti,
provvede,   nell'anno   finanziario   2022,   all'adeguamento   degli
stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei  premi  e  delle
vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle  lotterie,  in
corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni. 
  17. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri  decreti,  alla  riassegnazione  al  programma  « Analisi,
monitoraggio e  controllo  della  finanza  pubblica  e  politiche  di
bilancio »,     nell'ambito      della      missione      « Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica »
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2022,  delle  somme  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato relative alla gestione  liquidatoria  del  Fondo
gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed  alla  gestione
liquidatoria denominata « Particolari e straordinarie esigenze, anche
di ordine pubblico, della citta' di Palermo ». 
  18. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative,  in  termini
di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei  capitoli  2214  e
2223 dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per l'anno finanziario 2022, iscritti nel  programma  « Oneri
per il servizio del debito statale »,  e  tra  gli  stanziamenti  dei
capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione,  iscritti  nel
programma « Rimborsi del debito statale », al fine di provvedere alla
copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione  di
mutui  ovvero  da  analoghe  operazioni  finanziarie,  qualora   tale
modalita' di finanziamento risulti piu' conveniente  per  la  finanza
pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico. 
  19. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  per
l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato dal Comitato olimpico nazionale  italiano  (CONI),  dalla
societa' Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle
singole  Federazioni  sportive  nazionali,   dalle   regioni,   dalle
province, dai comuni e da altri enti pubblici  e  privati,  destinate
alle attivita' dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza
e degli atleti paralimpici tesserati  con  la  « Sezione  paralimpica
Fiamme Gialle ». 
  20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  possono
essere   apportate,   per   l'anno   finanziario   2022,   variazioni
compensative in termini di residui e cassa con riferimento alle somme
di parte capitale iscritte nello stato di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  nell'anno  2020,  non  utilizzate  nel
medesimo anno, relative alle  missioni  « Competitivita'  e  sviluppo
delle imprese » e « Politiche economico-finanziarie e di  bilancio  e
tutela  della  finanza  pubblica »,  classificate   nella   categoria
economica « Acquisizione di attivita' finanziarie -  Azioni  e  altre
partecipazioni ». 
  21. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  per
l'anno finanziario 2022, delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato, nello  stesso  anno,  dal  Fondo  di  assistenza  per  i
finanzieri (FAF), relative ai premi per i militari  del  Corpo  della
guardia di finanza  non  ancora  ripartiti  al  31  dicembre  2021  e
destinate ad alimentare il fondo di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
della legge 7 febbraio 1951, n. 168.