Art. 5
Semplificazione delle procedure
riguardanti gli investimenti ferroviari
1. Al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei
traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa
e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/ 241 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 2021, n. 101, nonche' di ridurre i tempi di realizzazione
degli investimenti ferroviari, al decreto legislativo 15 luglio 2015,
n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del
contratto di programma di cui all'articolo 15, un documento
strategico, con validita' di norma quinquennale, recante
l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilita' di passeggeri
e merci per ferrovia, delle attivita' per la gestione e il
rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete, nonche'
l'individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilita'
ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari
standard di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria
nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti
climatici. Il documento strategico contiene, altresi', la descrizione
degli assi strategici in materia di mobilita' ferroviaria, con
particolare riferimento a: programmi di sicurezza e di resilienza
delle infrastrutture, anche in ottemperanza di specifici obblighi di
legge; programmi di sviluppo tecnologico per aumentare la capacita' e
migliorare le prestazioni con riferimento alla rete del Sistema
nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di primo e secondo livello;
interventi prioritari sulle direttrici, nonche' interventi prioritari
da sottoporre a revisione progettuale; attivita' relative al fondo
per la progettazione degli interventi e le relative indicazioni di
priorita' strategica; individuazione delle priorita' strategiche
relative ai collegamenti di ultimo miglio dei porti e degli
aeroporti; localizzazione degli interventi, con la specifica
indicazione di quelli da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno in
conformita' agli obbiettivi di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18; le linee
strategiche delle sperimentazioni relative alle innovazioni
tecnologiche e ambientali; la ricognizione dei fabbisogni per la
manutenzione e i servizi per l'infrastruttura ferroviaria; le
metodologie di valutazione degli investimenti, con particolare
riferimento alla sostenibilita' ambientale e sociale e
all'accessibilita' per le persone con disabilita'; i criteri di
valutazione delle prestazioni rese dal gestore e delle relative
penalita'.»;
2) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Le Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
si esprimono sul documento strategico nel termine di trenta giorni
dalla sua ricezione, decorso il quale il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili procede all'approvazione
di detto documento con proprio decreto. Il documento strategico e'
sottoposto ad aggiornamento dopo tre anni o comunque in caso di
mutamento degli scenari di carattere eccezionale, secondo le
modalita' indicate nel comma 7 e nel presente comma.»;
b) all'articolo 15:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «per un periodo
minimo di cinque anni,» sono inserite le seguenti: «per l'attuazione
delle strategie di sviluppo sostenibile dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale come individuate nel documento di cui
all'articolo 1, comma 7, e per definire altresi' la programmazione
degli investimenti, anche previsti da specifiche disposizioni di
legge, relativi alla manutenzione, al rinnovo e alla sicurezza
dell'infrastruttura ferroviaria,»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene ai profili
finanziari, entro il mese di giugno dell'anno precedente all'inizio
di ciascun quinquennio programmatorio sottopone lo schema di
contratto all'approvazione del Comitato inter- ministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), che
adotta la relativa delibera entro trenta giorni. Il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili informa l'organismo di
regolazione, che si esprime entro quindici giorni relativamente ai
profili di competenza, e, mediante il gestore dell'infrastruttura, i
richiedenti e, su loro richiesta, i richiedenti potenziali, sul
contenuto dello schema di contratto di programma, al fine di
consentire agli stessi di esprimersi al riguardo prima che esso sia
sottoposto all'approvazione del CIPESS. La delibera del CIPESS e'
sottoposta al controllo di legittimita' da parte della Corte dei
conti ai sensi dell'articolo 41, comma 5, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214. Al fine di permettere una piu' celere
realizzazione degli interventi ferroviari, e' ammessa la
registrazione anche parziale della delibera del CIPESS, che diviene
efficace limitatamente a quanto oggetto di registrazione. In tal
caso, il CIPESS puo' adottare, su richiesta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, una delibera integrativa o
modificativa delle parti non registrate. Lo schema di contratto di
programma e' sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili e il gestore dell'infrastruttura entro
quindici giorni dalla registrazione da parte della Corte dei conti
della delibera di approvazione del medesimo schema da parte del
CIPESS. Il contratto di programma e' trasmesso, entro cinque giorni
dalla sottoscrizione, dal Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili alle Camere, al Ministero dell'economia e delle
finanze e al CIPESS, con apposita informativa. Gli investimenti
ferroviari autorizzati e finanziati da specifiche disposizioni di
legge sono inseriti di diritto nel contratto di programma in corso
alla data di entrata in vigore di dette disposizioni e ne
costituiscono parte integrante. Gli aggiornamenti di cui al comma
2-bis danno evidenza di tali investimenti e dei relativi
finanziamenti che vi rimangono vincolati ai sensi delle disposizioni
di legge.»;
3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di bilancio, il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria
provvedono alla sottoscrizione degli aggiornamenti annuali del
contratto di programma, in coerenza con quanto previsto dal documento
strategico di cui all'articolo 1, comma 7. Gli aggiornamenti di
importo pari o inferiore a 5 miliardi di euro complessivi sono
approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa informativa al CIPESS. Per gli aggiornamenti di
importo superiore a 5 miliardi di euro, al netto delle risorse
finalizzate per legge a specifici interventi, si applica la procedura
di cui al comma 2. Gli aggiornamenti, entro cinque giorni
dall'emanazione del decreto di approvazione ovvero, nei casi previsti
dal terzo periodo, dalla loro sottoscrizione, sono trasmessi alle
Camere, corredati della relazione di cui al comma 2-ter.
2-ter. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili riferisce annualmente alle Camere sullo stato di
attuazione dei contratti di programma.»;
4) al comma 5, primo periodo, le parole «della Strategia di cui
all'articolo 1, comma 7,» sono sostituite dalle seguenti: «del
documento strategico di cui all'articolo 1, comma 7,».
2. In relazione al periodo programmatorio 2022-2026, il documento
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 15 luglio
2015, n. 112 e' trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e
alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 entro il 31 dicembre 2021 e lo
schema di contratto di programma di cui all'articolo 15, comma 2, del
medesimo decreto legislativo n. 112 del 2015 e' trasmesso al Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile entro il 31 marzo 2022.
3. Alla legge 14 luglio 1993, n. 238, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il titolo e' sostituito dal seguente: «Disposizioni in materia
di trasmissione al Parlamento dei contratti di servizio delle
Ferrovie dello Stato italiane S.p.A.»;
b) all'articolo 1: 1) al comma 1, le parole «i contratti di
programma e» sono soppresse; 2) il comma 2-bis e' abrogato; 3) al
comma 3 le parole «di programma» sono sostituite dalle seguenti: «di
servizio».
Riferimenti normativi
- Il testo del al regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'unione europea L
57 del 18 febbraio 2021.
- Il testo del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59
"Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano
nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti
per gli investimenti" convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 maggio 2021, n. 108.
- Si riporta il testo degli articoli 1, 15, del decreto
legislativo 15 luglio 2015, n. 112 (Attuazione della
direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio
ferroviario europeo unico) come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1. Il
presente decreto disciplina:
a) le regole relative all'utilizzo ed alla gestione
dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi
ferroviari nazionali e internazionali ed alle attivita' di
trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie operanti
in Italia;
b) i criteri che disciplinano il rilascio, la
proroga o la modifica delle licenze per la prestazione di
servizi di trasporto ferroviario da parte delle imprese
ferroviarie stabilite in Italia;
c) i principi e le procedure da applicare nella
determinazione e nella riscossione dei canoni dovuti per
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria ed anche
nell'assegnazione della capacita' di tale infrastruttura.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle reti ferroviarie locali e regionali isolate
adibite al trasporto passeggeri ed alle imprese ferroviarie
che esercitano unicamente servizi di trasporto urbano,
extraurbano o regionale su tali reti;
b) alle reti ferroviarie adibite unicamente alla
prestazione di servizi passeggeri urbani e suburbani ed
alle imprese ferroviarie che esercitano unicamente servizi
di trasporto urbano ed extraurbano su tali reti;
c) alle infrastrutture ferroviarie private adibite
unicamente alle operazioni merci del proprietario delle
stesse infrastrutture ed alle imprese ferroviarie che
effettuano solo servizi di trasporto merci su tali
infrastrutture.
3. In deroga al comma 2, lettere a) e b), se
l'impresa ferroviaria e' controllata, direttamente o
indirettamente, da un'impresa o altra entita' che effettua
o integra servizi di trasporto ferroviario diversi dai
servizi urbani, suburbani o regionali, a siffatta impresa
ferroviaria si applica quanto previsto agli articoli 4, 5,
11 e 16.
4. Le reti ferroviarie rientranti nell'ambito di
applicazione del presente decreto e per le quali sono
attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di
programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono regolate, con
particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed
alla gestione di tali infrastrutture, all'attivita' di
trasporto per ferrovia, al diritto di accesso
all'infrastruttura ed alle attivita' di ripartizione ed
assegnazione della capacita' di infrastruttura, sulla base
dei principi della direttiva 2012/34/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio
ferroviario europeo e del presente decreto.
5. Per le reti di cui al comma 4, le funzioni
dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37, sono
svolte dall'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui
all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sulla base dei principi stabiliti dalla
direttiva 2012/34/UE e dal presente decreto.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti emana, previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'organismo di
regolazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), un
decreto ministeriale, con il quale sono individuate le reti
ferroviarie di cui al comma 4. Nelle more dell'emanazione
del decreto di cui al primo periodo, si applica il decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 5
agosto 2005. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti provvede, altresi', con cadenza periodica, almeno
quinquennale, ad apportare le necessarie modifiche al
decreto di cui al primo periodo, per tener conto
dell'evoluzione del mercato di settore. Le esclusioni di
infrastrutture ferroviarie locali che non rivestono
importanza strategica per il funzionamento del mercato
ferroviario sono preventivamente notificate alla
Commissione europea secondo le modalita' di cui
all'articolo 2, paragrafo 4 della direttiva 2012/34/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, nell'ambito
dell'attivita' istruttoria di aggiornamento del decreto
ministeriale.
7. Il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili trasmette alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Conferenza Unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto
di programma di cui all'articolo 15, un documento
strategico, con validita' di norma quinquennale, recante
l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilita' di
passeggeri e merci per ferrovia, delle attivita' per la
gestione e il rafforzamento del livello di presidio
manutentivo della rete, nonche' l'individuazione dei
criteri di valutazione della sostenibilita' ambientale,
economica e sociale degli interventi e i necessari standard
di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti
dei cambiamenti climatici. Il documento strategico
contiene, altresi', la descrizione degli assi strategici in
materia di mobilita' ferroviaria, con particolare
riferimento a: programmi di sicurezza e di resilienza delle
infrastrutture, anche in ottemperanza di specifici obblighi
di legge; programmi di sviluppo tecnologico per aumentare
la capacita' e migliorare le prestazioni con riferimento
alla rete del Sistema nazionale integrato dei trasporti
(SNIT) di primo e secondo livello; interventi prioritari
sulle direttrici, nonche' interventi prioritari da
sottoporre a revisione progettuale; attivita' relative al
fondo per la progettazione degli interventi e le relative
indicazioni di priorita' strategica; individuazione delle
priorita' strategiche relative ai collegamenti di ultimo
miglio dei porti e degli aero-porti; localizzazione degli
interventi, con la specifica indicazione di quelli da
realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno in conformita'
agli obbiettivi di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18; le
linee strategiche delle sperimentazioni relative alle
innovazioni tecnologiche e ambientali; la ricognizione dei
fabbisogni per la manutenzione e i servizi per
l'infrastruttura ferroviaria; le metodologie di valutazione
degli investimenti, con particolare riferimento alla
sostenibilita' ambientale e sociale ed e all'accessibilita'
per le persone con disabilita'; i criteri di valutazione
delle prestazioni rese dal gestore e delle relative
penalita'.
7-bis. Le Commissioni parlamentari e la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, si esprimono sul documento strategico
nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione, decorso
il quale il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili procede all'approvazione di detto
documento con proprio decreto. Il documento strategico e'
sottoposto ad aggiornamento dopo tre anni o comunque in
caso di mutamento degli scenari di carattere eccezionale,
secondo le modalita' indicate nel comma 7 e nel presente
comma.
8. Le disposizioni del presente decreto non
pregiudicano la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che
abroga la direttiva 2004/17/CE, recepita dal codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.»
«Art. 15 (Rapporti tra il gestore dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale e lo Stato). - 1. I rapporti tra il
gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo
Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da uno
o piu' contratti di programma. I contratti di programma
sono stipulati per un periodo minimo di cinque anni, per
l'attuazione delle strategie di sviluppo sostenibile
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale come individuate
nel documento di cui all'articolo 1, comma 7, e per
definire altresi' la programmazione degli investimenti,
anche previsti da specifiche disposizioni di legge,
relativi alla manutenzione, al rinnovo e alla sicurezza
dell'infrastruttura ferroviaria, nel rispetto dei principi
e parametri fondamentali di cui all'allegato II del
presente decreto. Le condizioni dei contratti di programma
e la struttura dei pagamenti ai fini dell'erogazione di
fondi al gestore dell'infrastruttura sono concordate in
anticipo e coprono l'intera durata del contratto. Nelle
more della stipula dei nuovi contratti di programma per il
periodo 2016-2020 e sino all'efficacia degli stessi, il
contratto di programma parte servizi 2012-2014, stipulato
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A., e' prorogato, ai medesimi
patti e condizioni gia' previsti, per il periodo necessario
alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31
dicembre 2016 con l'aggiornamento delle relative Tabelle.
2. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, per quanto attiene ai profili finanziari,
entro il mese di giugno dell'anno precedente all'inizio di
ciascun quinquennio programmatorio sottopone lo schema di
contratto all'approvazione del Comitato interministeriale
per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile
(CIPESS), che adotta la relativa delibera entro trenta
giorni. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili informa l'organismo di regolazione, che si
esprime entro quindici giorni relativamente ai profili di
competenza, e, mediante il gestore dell'infrastruttura, i
richiedenti e, su loro richiesta, i richiedenti potenziali,
sul contenuto dello schema di contratto di programma, al
fine di consentire agli stessi di esprimersi al riguardo
prima che esso sia sottoposto all'approvazione del CIPESS.
La delibera del CIPESS e' sottoposta al controllo di
legittimita' da parte della Corte dei conti ai sensi
dell'articolo 41, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214. Al fine di permettere una piu'
celere realizza-zione degli interventi ferroviari, e'
ammessa la registrazione anche parziale della delibera del
CIPESS, che diviene efficace limitatamente a quanto oggetto
di registrazione. In tal caso, il CIPESS puo' adottare, su
richiesta del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, una delibera integrativa o
modificativa delle parti non registrate. Lo schema di
contratto di programma e' sottoscritto tra il Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e il
gestore dell'infrastruttura entro quindici giorni dalla
registrazione da parte della Corte dei conti della delibera
di approvazione del medesimo schema da parte del CIPESS. Il
contratto di programma sottoscritto e' trasmesso, entro
cinque giorni dalla sottoscrizione, dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili alle Camere,
al Ministero dell'economia e delle finanze e al CIPESS, con
apposita informativa. Gli investimenti ferroviari
autorizzati e finanziati da specifiche disposizioni di
legge sono inseriti di diritto nel contratto di programma
in corso alla data di entrata in vigore di dette
disposizioni e ne costituiscono parte integrante. Gli
aggiornamenti di cui al comma 2-bis danno evidenza di tali
investimenti e dei relativi finanziamenti che vi rimangono
vincolati ai sensi delle disposizioni di legge.
2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di bilancio, il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e il gestore
dell'infrastruttura ferroviaria provvedono alla
sottoscrizione degli aggiornamenti annuali del contratto di
programma, in coerenza con quanto previsto dal documento
strategico di cui all'articolo 1, comma 7. Gli
aggiornamenti di importo pari o inferiore a 5 miliardi di
euro complessivi sono approvati con decreto del Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa informativa al CIPESS. Per gli aggiornamenti di
importo superiore a 5 miliardi di euro, al netto delle
risorse finalizzate per legge a specifici interventi, si
applica la procedura di cui al comma 2. Gli aggiornamenti,
entro cinque giorni dall'emanazione del decreto di
approvazione ovvero, nei casi previsti dal terzo periodo,
dalla loro sottoscrizione, sono trasmessi alle Camere,
corredati della relazione di cui al comma 2-ter.
2-ter. Il Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili riferisce annualmente alle Camere
sullo stato di attuazione dei contratti di programma.
3. Nei contratti di programma di cui al comma 1, e'
disciplinata, nel rispetto degli articoli 93, 107 e 108
TFUE, separatamente, la concessione di finanziamenti per
far fronte a nuovi investimenti ai fini del miglioramento
della qualita' dei servizi, dello sviluppo
dell'infrastruttura stessa e del rispetto dei livelli di
sicurezza compatibili con l'evoluzione tecnologica, e la
concessione di finanziamenti destinati alla manutenzione
ordinaria e a quella straordinaria finalizzata al rinnovo
dell'infrastruttura ferroviaria. Il finanziamento puo'
essere assicurato con mezzi diversi dai contributi statali
diretti, incluso il finanziamento privato.
4. Nei contratti di programma di cui al comma 1,
tenendo in debito conto la necessita' di garantire il
conseguimento di elevati livelli di sicurezza,
l'effettuazione delle operazioni di manutenzione, nonche'
il miglioramento della qualita' dell'infrastruttura e dei
servizi ad essa connessi, sono previsti incentivi al
gestore per ridurre i costi di fornitura
dell'infrastruttura e l'entita' dei diritti di accesso,
fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e
finanziario di cui all'articolo 16.
5. Nell'ambito della politica generale di Governo e
tenendo conto del documento strategico di cui all'articolo
1, comma 7, e del finanziamento erogato di cui al comma 1,
il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' tenuto
all'elaborazione ed all'aggiornamento di un piano
commerciale comprendente i programmi di finanziamento e di
investimento, da trasmettere al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed all'organismo di
regolazione. Il piano ha lo scopo di garantire l'uso, la
fornitura e lo sviluppo ottimali ed efficienti
dell'infrastruttura, assicurando al tempo stesso
l'equilibrio economico e finanziario e prevedendo i mezzi
per conseguire tali obiettivi.
6. Il gestore dell'infrastruttura assicura che i
richiedenti noti e, su loro richiesta, i richiedenti
potenziali, abbiano accesso alle informazioni pertinenti e
la possibilita' di esprimersi sul contenuto del piano
commerciale riguardo alle condizioni di accesso e di uso e
alla natura, fornitura e sviluppo dell'infrastruttura prima
della sua approvazione da parte del gestore
dell'infrastruttura. A tal fine il gestore
dell'infrastruttura pubblica, sul proprio sito internet, il
piano commerciale tre mesi prima della sua adozione,
concedendo ai richiedenti trenta giorni per esprimere un
parere non vincolante sulle tematiche suddette.
7. Il gestore dell'infrastruttura si accerta della
coerenza tra le disposizioni del contratto e il piano
commerciale.
8. Il gestore dell'infrastruttura entro un anno
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo,
mette a punto e aggiorna annualmente un registro dei propri
beni e dei beni della cui gestione e' responsabile, dandone
adeguata informativa al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. Tale registro deve essere corredato delle
spese dettagliate per il rinnovo e il potenziamento
dell'infrastruttura ferroviaria e viene utilizzato per
valutare il finanziamento necessario alla loro riparazione
o sostituzione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281(Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 14
luglio 1993, n. 238 (Disposizioni in materia di
trasmissione al Parlamento dei contratti di servizio delle
Ferrovie dello Stato italiane S.p.A.) come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. - 1. Il Ministro dei trasporti trasmette al
Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle
commissioni permanenti competenti per materia, prima della
stipulazione con le Ferrovie dello Stato S.p.a., i
contratti di servizio, corredati dal parere, ove previsto,
del Comitato interministeriale per la programmazione
economica nel trasporto (CIPET), ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera m), della legge 4 giugno 1991, n. 186.
2. Le commissioni parlamentari competenti esprimono
un parere motivato sui contratti di cui al comma 1 nel
termine perentorio di trenta giorni dalla data di
assegnazione.
2-bis. (abrogato).
3. Il Ministro dei trasporti riferisce annualmente a
ciascuna delle due Camere sullo stato di attuazione dei
contratti di servizio.».