Art. 6
Approvazione dei progetti ferroviari
e di edilizia giudiziaria
1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo l'articolo 53
e' inserito il seguente:
«Art. 53-bis (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture
ferroviarie e di edilizia giudiziaria). - 1. Al fine di ridurre, in
attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli
interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonche' degli
interventi relativi alla edilizia giudiziaria e alle relative
infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati
con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai
programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea,
l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori
puo' avvenire anche sulla base del progetto di fattibilita' tecnica
ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto
secondo le modalita' e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma
7, quarto periodo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui
all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del
2016 e' svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai
sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la
determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina
la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera ai sensi
dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327 e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni
necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformita'
urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle
interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La
convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo e'
effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui
all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Il progetto di fattibilita'
tecnica ed economica e' trasmesso a cura della stazione appaltante
all'autorita' competente ai fini dell'espressione della valutazione
di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di
cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152
del 2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della
conferenza di servizi di cui al secondo periodo del presente comma.
Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e
comunicati dall'autorita' competente alle altre amministrazioni che
partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione conclusiva
della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto
ambientale. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. La
determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresi', ad
ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o
provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha
effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i
titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del
progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica,
conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta
l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai
sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui
all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo
della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto
del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali
provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree
interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono
autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione
dell'opera. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai
procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali,
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia
stata ancora indetta la conferenza di ser- vizi di cui all'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
383 del 1994.
1-bis. Gli effetti della determinazione conclusiva della
conferenza di servizi di cui al comma 1 si producono anche per le
opere oggetto di commissariamento a norma dell'articolo 4 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a seguito dell'approvazione del
progetto da parte del Commissario straordinario, d'intesa con il
presidente della regione interessata, ai sensi del medesimo articolo
4.
1-ter. In relazione alle procedure concernenti gli investimenti
pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal
PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali
dell'Unione europea, negli affidamenti di progettazione ed esecuzione
sono richiesti idonei requisiti economico-finanziari e
tecnico-professionali al progettista individuato dall'operatore
economico che partecipa alla procedura di affidamento, o da esso
associato; in tali casi si applica il comma 1-quater dell'articolo 59
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
2. Per gli interventi di edilizia giudiziaria, qualora sia
necessario acquisire il parere obbligatorio del Consiglio superiore
dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico-amministrativo presso
il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, cui il
progetto di fattibilita' tecnica ed economica e' trasmesso a cura
della stazione appaltante, esso e' acquisito nella medesima
conferenza dei servizi sul progetto di fattibilita' tecnica ed
economica.
3. Per i progetti di cui al comma 1, ferma restando
l'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione di
impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, le procedure di valutazione di impatto
ambientale sono svolte, in relazione agli inter- venti finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai
programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, nei
tempi e secondo le modalita' previsti per i progetti di cui
all'articolo 8, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 152
del 2006. In relazione agli interventi ferroviari di cui all'Allegato
IV del presente decreto, per la cui realizzazione e' nominato un
commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, fermo quanto previsto dall'articolo 44, comma 3,
del presente decreto si applica, altresi', la riduzione dei termini
previsti dal medesimo articolo 4, comma 2, secondo periodo, del
decreto legge n. 32 del 2019, compatibilmente con i vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi
inclusi quelli previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011. In relazione agli
interventi ferroviari diversi da quelli di cui al primo e al secondo
periodo, i termini relativi al procedimento per la verifica
dell'assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale,
nonche' del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono
ridotti della meta'.
4. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico
di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in
relazione ai progetti di interventi di cui al comma 1, il termine di
cui all'articolo 25, comma 3, secondo periodo, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 e' ridotto a quarantacinque giorni. Le
risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della
conferenza di servizi di cui al comma 1.
5. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del
2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di
affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto
decreto accerta, altresi', l'ottemperanza alle prescrizioni impartite
in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto
ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede
direttamente all'approvazione del progetto posto a base della
procedura di affidamento nonche' dei successivi livelli progettuali.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano agli
interventi ferroviari di cui all'Allegato IV del presente decreto.".
6-bis. In considerazione delle esigenze di accelerazione e
semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare
rilevanza pubblica strettamente connesse alle infrastrutture di cui
al comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine
di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi,
stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un
unico soggetto attuatore nonche' l'applicazione delle disposizioni
del presente decreto anche agli interventi finanziati con risorse
diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, a esclusione
di quelle relative alla vigilanza, al controllo e alla verifica
contabile ».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
agli interventi di cui all'articolo 9 del decreto legge 10 settembre
2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2021, n. 156.
2-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, e' inserito il seguente:
"6-bis. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi
di cui al comma 4, ovvero la determinazione motivata adottata dal
Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici o la
nuova determinazione conclusiva del Consiglio dei ministri nei casi
previsti dal comma 6, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati
a un livello che consenta l'avvio delle procedure previste dal capo
IV del titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
determinano la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera ai sensi
degli articoli 12 e seguenti del medesimo testo unico. L'avviso di
avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilita'
di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e' integrato con la
comunicazione di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto
1990, n. 241, richiamata dal comma 4 del presente articolo».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 9, del decreto
legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,n. 156
(Disposizioni urgenti in materia di investimenti e
sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della
circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali):
«Art. 9 (Disposizioni urgenti in materia di
efficientamento funzionale degli edifici adibiti a uffici
giudiziari). - 1. Il Commissario straordinario del Parco
della Giustizia di Bari, nominato ai sensi dell'articolo 4
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, approva
il progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui
all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, convocando la conferenza di servizi, ai
sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, alla quale partecipa obbligatoriamente, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 14-ter, comma 4, della citata
legge n. 241 del 1990, anche un rappresentante del
Ministero della giustizia. Nella medesima conferenza di
servizi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai
sensi dell'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, esprime il parere sul progetto di fattibilita'
tecnica ed economica trasmesso a cura del Commissario. Il
parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non
riguarda anche la valutazione di congruita' del costo.
2. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica
di cui al comma 1, predisposto in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e'
trasmesso, a cura del Commissario, altresi' all'autorita'
competente ai fini dell'espressione del provvedimento di
valutazione ambientale di cui alla Parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla
documentazione di cui agli articoli 13, comma 3 e 22, comma
1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Si
applicano i termini di cui all'articolo 4, comma 2, secondo
periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55. Gli esiti della valutazione ambientale sono
trasmessi e comunicati dall'autorita' competente alle altre
amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi
di cui al comma 1. Qualora si sia svolto il dibattito
pubblico e' escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di
cui all'articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n.
152 del 2006.
3. L'approvazione del progetto da parte del
Commissario tiene luogo dei pareri, nulla osta e
autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione
dell'opera, della conformita' urbanistica e paesaggistica
dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere mitigatrici e compensative.
L'approvazione del progetto perfeziona, ad ogni fine
urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione, in
ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di
variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il
parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici di
cui all'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, i provvedimenti di valutazione ambientale e i
titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e
l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione
esplicita. La variante urbanistica, conseguente
all'approvazione del progetto, comporta l'assoggettamento
dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi
dell'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli
interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n.
241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui
all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle
necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e
delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare
interventi edilizi incompatibili con la localizzazione
dell'opera.
4. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, la verifica del progetto definitivo
e del progetto esecutivo condotta ai sensi dell'articolo
26, comma 6, del predetto decreto legislativo accerta
altresi' l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede
di approvazione del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, nonche' a quelle impartite in sede di
valutazione ambientale. All'esito della verifica, il
Commissario straordinario procede direttamente
all'approvazione del progetto definitivo ovvero del
progetto esecutivo.
5. Il Commissario straordinario puo' procedere, sulla
base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica,
all'affidamento congiunto dei livelli di progettazione
successivi e dell'esecuzione dell'opera. L'affidamento
avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in
sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte
aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo,
del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi,
l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il
corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva,
per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei
lavori. Laddove si rendano necessarie modifiche
sostanziali, il Commissario puo' convocare, ai sensi del
comma 1, una nuova conferenza di servizi ai fini
dell'approvazione del progetto definitivo e alla stessa e'
chiamato a partecipare anche l'affidatario dell'appalto che
provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle
eventuali prescrizioni susseguenti alle determinazioni del
Commissario, anche rese in seguito alla conferenza di
servizi.
6. In caso di impugnazione degli atti relativi alle
procedure di affidamento indette per la progettazione e
l'esecuzione degli interventi di edilizia giudiziaria e
delle infrastrutture a supporto di cui al presente
articolo, si applicano le previsioni contenute
nell'articolo 125 del codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».
- Si riporta il testo dell'articolo 44, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure) come modificato dalla presente legge:
«Art. 44 (Semplificazioni procedurali in materia di
opere pubbliche di particolare complessita' o di rilevante
impatto). - 1. Ai fini della realizzazione degli interventi
indicati nell'Allegato IV al presente decreto, prima
dell'approvazione di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il progetto di
fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23,
commi 5 e 6, del medesimo decreto e' trasmesso, a cura
della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei
lavori pubblici per l'espressione del parere di cui
all'articolo 48, comma 7, del presente decreto. Il Comitato
speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui
all'articolo 45 verifica, entro quindici giorni dalla
ricezione del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, l'esistenza di evidenti carenze, di natura
formale o sostanziale, ivi comprese quelle afferenti gli
aspetti ambientali, paesaggistici e culturali, tali da non
consentire l'espressione del parere e, in tal caso,
provvede a restituirlo immediatamente alla stazione
appaltante richiedente, con l'indicazione delle
integrazioni ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai
fini dell'espressione del parere in senso favorevole. La
stazione appaltante procede alle modifiche e alle
integrazioni richieste dal Comitato speciale, entro e non
oltre il termine di quindici giorni dalla data di
restituzione del progetto. Il Comitato speciale esprime il
parere entro il termine massimo di quarantacinque giorni
dalla ricezione del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica ovvero entro il termine massimo di venti giorni
dalla ricezione del progetto modificato o integrato secondo
quanto previsto dal presente comma. Decorsi tali termini,
il parere si intende reso in senso favorevole.
1-bis. In relazione agli interventi di cui al comma 1
del presente articolo per i quali, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' stato richiesto ovvero
acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici ai sensi dell'articolo 215 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, tale parere tiene luogo di quello previsto dal
medesimo comma 1, ferma restando l'applicazione dei commi 5
e 6 del presente articolo, in caso di approvazione del
progetto da parte della conferenza di servizi sulla base
delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati
espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo
14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n.
241, nonche' dei commi 7 e 8 del presente articolo,
relativamente agli effetti della verifica del progetto
effettuata ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, agli
obblighi di comunicazione in capo alla stazione appaltante
e ai termini di indizione delle procedure di
aggiudicazione, anche ai fini dell'esercizio
dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 12 del
presente decreto. Qualora il parere di cui al primo periodo
del presente comma sia stato espresso sul progetto
definitivo, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano
in relazione a quest'ultimo, in quanto compatibili. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo
del comma 8 del presente articolo e fuori delle ipotesi di
cui ai commi 5 e 6, terzo e quinto periodo, del medesimo
articolo, la stazione appaltante comunica alla Cabina di
regia di cui all'articolo 2, per il tramite della
Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
l'avvenuta approvazione del livello progettuale da mettere
a gara e il termine di novanta giorni comincia a decorrere
dalla data di tale approvazione.
1-ter. Al fine di accelerare la realizzazione degli
interventi relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale
a impianti fissi e, in particolare, di quelli finanziati in
tutto o in parte con le risorse del PNRR, in deroga
all'articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e' obbligatorio
esclusivamente con riguardo agli interventi il cui valore,
limitatamente alla componente "opere civili", e' pari o
superiore a 100 milioni di euro. In relazione agli
investimenti di cui al primo periodo del presente comma di
importo pari o inferiore a 100 milioni di euro, si
prescinde dall'acquisizione del parere previsto dal citato
articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016. Al fine di ridurre i tempi di
espressione del parere di cui al presente comma, la
Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili competente in materia di
trasporto pubblico locale a impianti fissi provvede, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
allo svolgimento dell'attivita' istruttoria e alla
formulazione di una proposta di parere al Consiglio
superiore dei lavori pubblici, che si pronuncia nei
successivi trenta giorni. Decorso tale termine, il parere
si intende reso in senso favorevole.
2. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica relativo agli interventi di cui all' Allegato IV
al presente decreto e' trasmesso dalla stazione appaltante
alla competente soprintendenza decorsi quindici giorni
dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori
pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed economica,
ove questo non sia stato restituito ai sensi del secondo
periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla
trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato
nei termini dallo stesso richiesti. Il termine di cui al
comma 3, secondo periodo, dell'articolo 25 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 e' ridotto a quarantacinque
giorni. Le risultanze della verifica preventiva sono
acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al
comma 4.
3. In relazione agli interventi di cui all'Allegato
IV del presente decreto, il progetto di fattibilita'
tecnica ed economica e' trasmesso all'autorita' competente
ai fini dell'espressione della valutazione di impatto
ambientale di cui alla Parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla
documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a cura della stazione
appaltante decorsi quindici giorni dalla trasmissione al
Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica ove questo non sia stato
restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1, ovvero
contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del
progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Gli
esiti della valutazione di impatto ambientale sono
trasmessi e comunicati dall'autorita' competente alle altre
amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi
di cui al comma 4. Qualora si sia svolto il dibattito
pubblico di cui all'articolo 46, e' escluso il ricorso
all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del
predetto decreto legislativo n. 152 del 2006. Le procedure
di valutazione di impatto ambientale degli interventi di
cui all'Allegato IV del presente decreto sono svolte con le
modalita' e nei tempi previsti per i progetti di cui al
comma 2-bis dell'articolo 8 del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006.
4. In relazione agli interventi di cui all'Allegato
IV del presente decreto, decorsi quindici giorni dalla
trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del
progetto di fattibilita' tecnica ed economica, ove non sia
stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1,
ovvero contestualmente alla trasmissione al citato
Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso
richiesti, la stazione appaltante convoca la conferenza di
servizi per l'approvazione del progetto ai sensi
dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 50
del 2016. La conferenza di servizi e' svolta in forma
semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa, ferme restando le
prerogative dell'autorita' competente in materia di VIA,
sono acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e
direttive adottate dal Consiglio superiore dei lavori
pubblici ai sensi del secondo periodo del comma 1, nonche'
gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte
secondo le modalita' di cui all'articolo 46 del presente
decreto, della verifica preventiva dell'interesse
archeologico e della valutazione di impatto ambientale. La
determinazione conclusiva della conferenza approva il
progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta e
autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione
dell'opera, della conformita' urbanistica e paesaggistica
dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere mitigatrici e compensative. La
determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad
ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e
regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione
dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti
urbanistici vigenti e comprende il provvedimento di VIA e i
titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e
l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione
esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla
determinazione conclusiva della conferenza, comporta
l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato
all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le
comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14,
comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della
fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.
Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di
salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce
di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi
incompatibili con la localizzazione dell'opera.
5. In caso di approvazione del progetto da parte
della conferenza di servizi sulla base delle posizioni
prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi
qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e
2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la questione e' posta
all'esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei
lavori pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni
di cui al medesimo articolo 14-quinquies, secondo le
modalita' di cui al comma 6.
6. Entro cinque giorni dalla conclusione della
conferenza di servizi di cui al comma 4, il progetto e'
trasmesso unitamente alla determinazione conclusiva della
conferenza e alla relativa documentazione al Comitato
speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
integrato, nei casi previsti dal comma 5, con la
partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni che
hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni
che hanno partecipato alla conferenza. Fatto salvo quanto
previsto dal quarto periodo, entro e non oltre i quindici
giorni successivi, il Comitato speciale adotta una
determinazione motivata, comunicata senza indugio alla
stazione appaltante, con la quale individua le eventuali
integrazioni e modifiche al progetto di fattibilita'
tecnica ed economica rese necessarie dalle prescrizioni e
dai pareri acquisiti in sede di conferenza di servizi. Nei
casi previsti dal comma 5 e fatto salvo quanto previsto dal
quinto periodo del presente comma, la determinazione
motivata del Comitato speciale individua altresi' le
integrazioni e modifiche occorrenti per pervenire, in
attuazione del principio di leale collaborazione, ad una
soluzione condivisa e sostituisce, con i medesimi effetti
di cui al comma 4, quella della conferenza di servizi. In
relazione alle eventuali integrazioni ovvero modifiche
richieste dal Comitato speciale e' acquisito, ove
necessario, il parere dell'autorita' che ha rilasciato il
provvedimento di VIA, che si esprime entro venti giorni
dalla richiesta e, in tal caso, il Comitato speciale adotta
la determinazione motivata entro i successivi dieci. In
presenza di dissensi qualificati ai sensi dell'articolo
14-quinquies, commi 1 e 2, della medesima legge n. 241 del
1990 e qualora non sia possibile pervenire ad una soluzione
condivisa ai fini dell'adozione della determinazione
motivata, il Comitato speciale, entro tre giorni dalla
scadenza del termine di cui al secondo ovvero al quarto
periodo, trasmette alla Segreteria tecnica di cui
all'articolo 4 una relazione recante l'illustrazione degli
esiti della conferenza di servizi, delle ragioni del
dissenso e delle proposte dallo stesso formulate per il
superamento del dissenso, compatibilmente con le preminenti
esigenze di appaltabilita' dell'opera e della sua
realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in
relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC
dal decreto di cui al comma 7 dell' articolo 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. La Segreteria tecnica
propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro
quindici giorni dalla ricezione della relazione di cui al
quinto periodo, di sottoporre la questione all'esame del
Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.
Il Consiglio dei ministri si pronuncia, entro i successivi
dieci giorni, se del caso adottando una nuova
determinazione conclusiva ai sensi del primo periodo del
comma 6 del predetto articolo 14-quinquies della legge n.
241 del 1990 con i medesimi effetti di cui al comma 4,
terzo, quarto e quinto periodo del presente articolo. Alle
riunioni del Consiglio dei ministri possono partecipare
senza diritto di voto i Presidenti delle regioni o delle
province autonome interessate. Restano ferme le
attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle
relative norme di attuazione. Le decisioni del Consiglio
dei ministri sono immediatamente efficaci, non sono
sottoposte al controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e sono pubblicate, per estratto, entro
cinque giorni dalla data di adozione, nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana.
6-bis. La determinazione conclusiva della conferenza
di servizi di cui al comma 4, ovvero la determinazione
motivata adottata dal Comitato speciale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici o la nuova determinazione
conclusiva del Consiglio dei ministri nei casi previsti dal
comma 6, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a
un livello che consenta l'avvio delle procedure previste
dal capo IV del titolo II del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
determinano la dichiarazione di pubblica utilita'
dell'opera ai sensi degli articoli 12 e seguenti del
medesimo testo unico. L'avviso di avvio del procedimento
volto alla dichiarazione di pubblica utilita' di cui
all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e'
integrato con la comunicazione di cui all'articolo 14,
comma5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, richiamata dal
comma 4 del presente articolo.
7. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base
della procedura di affidamento condotta ai sensi
dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta
altresi' l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede
di conferenza di servizi e di VIA, nonche' di quelle
impartite ai sensi del comma 6 ed all'esito della stessa la
stazione appaltante procede direttamente all'approvazione
del progetto posto a base della procedura di affidamento
nonche' dei successivi livelli progettuali.
7-bis. Le disposizioni dell'articolo 48, comma 5,
primo, terzo e quarto periodo, si applicano anche ai fini
della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del
presente articolo.
8. La stazione appaltante provvede ad indire la
procedura di aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla
data di comunicazione della determinazione motivata del
Comitato speciale ai sensi del comma 6 ovvero dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione del
Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 6, dandone
contestuale comunicazione alla Cabina di regia di cui
all'articolo 2, per il tramite della Segreteria tecnica di
cui all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili. In caso di inosservanza del
termine di cui al primo periodo, l'intervento sostitutivo
e' attuato nelle forme e secondo le modalita' di cui
all'articolo 12.
8-bis. Il quinto periodo del comma 290 dell'articolo
2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal
seguente: "Alla societa' possono essere affidate le
attivita' di realizzazione e di gestione, comprese quelle
di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori
tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio
della regione Veneto nonche', previa intesa tra le regioni
interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, nei
limiti e secondo le modalita' previsti dal comma 8-ter
dell'articolo 178 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".
8-ter. Al comma 7-bis dell'articolo 206 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le
parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2021".
8-quater. All'articolo 35, comma 1-ter, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le tratte diverse
da quelle previste dal secondo periodo sono assegnate,
all'esito del procedimento di revisione della concessione
di cui al terzo periodo, alla societa' ANAS Spa che
provvede altresi' alla realizzazione dell'intervento viario
Tarquinia-San Pietro in Palazzi, anche attraverso
l'adeguamento della strada statale n. 1 - Aurelia, nei
limiti delle risorse che si renderanno disponibili a tale
fine nell'ambito del contratto di programma tra il
Ministero delle infrastrutture e delle mobilita'
sostenibili e la societa' ANAS Spa relativo al periodo
2021-2025. Per la progettazione ed esecuzione
dell'intervento viario di cui al precedente periodo, a
decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di
programma relativo al periodo 2021-2025 e fino al
completamento dei lavori, l'amministratore delegato pro
tempore della societa' ANAS Spa e' nominato commissario
straordinario, con i poteri e le funzioni di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55. Al commissario straordinario non spettano compensi,
gettoni di presenza e indennita' comunque denominate".
8-quinquies. Al fine di consentire l'ultimazione
delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti
nonche' dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle
opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici
invernali e dei IX Giochi paralimpici invernali svoltisi a
Torino nel 2006 e delle opere previste e finanziate dalla
legge 8 maggio 2012, n. 65, il termine di cui all'articolo
3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come
prorogato dall'articolo 2, comma 5-octies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023.».