Art. 6 bis
Disposizioni in materia di progettazione
delle opere pubbliche
1. Al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi per
l'assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e
resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari
destinate alla realizzazione di opere pubbliche, le procedure di
affidamento dell'attivita' di progettazione richiesta dai predetti
bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica
previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 21 (Programma degli acquisti e programmazione
dei lavori pubblici). - 1. Le amministrazioni
aggiudicatrici adottano il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei
lavori pubblici, nonche' i relativi aggiornamenti annuali.
I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti
locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione
economico-finanziaria degli enti.
2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella
programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del
loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni
alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la
cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di
altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i
relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui
valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e
indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto
di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
i lavori da avviare nella prima annualita', per i quali
deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari
stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,
ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello
Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti
pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco
annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica. Ai fini dell'inserimento nel programma
triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilita'
delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23,
comma 5.
4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le
amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori
complessi e gli interventi suscettibili di essere
realizzati attraverso contratti di concessione o di
partenariato pubblico privato.
5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono
indicati anche i beni immobili disponibili che possono
essere oggetto di cessione. Sono, altresi', indicati i beni
immobili nella propria disponibilita' concessi in diritto
di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione
sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da
affidare in concessione.
6. Il programma biennale di forniture e servizi e i
relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di
beni e di servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le
amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che
possono essere soddisfatti con capitali privati. Le
amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di
ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi
d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di
inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico
dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li
utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle
attivita' ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e
servizi informatici e di connettivita' le amministrazioni
aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208.
7. Il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,
nonche' i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati
sul profilo del committente, sul sito informatico del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i
sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie
autonome di cui all'articolo 29, comma 4.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, previo parere
del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono
definiti:
a) le modalita' di aggiornamento dei programmi e
dei relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di
priorita', per l'eventuale suddivisione in lotti
funzionali, nonche' per il riconoscimento delle condizioni
che consentano di modificare la programmazione e di
realizzare un intervento o procedere a un acquisto non
previsto nell'elenco annuale;
c) i criteri e le modalita' per favorire il
completamento delle opere incompiute;
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel
programma e il livello di progettazione minimo richiesto
per tipologia e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che
essi devono contenere, individuate anche in coerenza con
gli standard degli obblighi informativi e di pubblicita'
relativi ai contratti;
f) le modalita' di raccordo con la pianificazione
dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la
procedura di affidamento.
8-bis. La disciplina del presente articolo non si
applica alla pianificazione delle attivita' dei soggetti
aggregatori e delle centrali di committenza.
9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.».