Art. 6 quater
Funzioni e compensi del collegio consultivo tecnico
delle stazioni appaltanti
1. All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole:
«e con funzioni di assistenza per la» sono sostituite dalle seguenti:
«nonche' di»; b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. In
ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico,
determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente
superare:
a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre
componenti, l'importo corrispondente allo 0,5 per cento del valore
dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di
euro; tale percentuale e' ridotta allo 0,25 per cento per la parte
eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo
0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro;
b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque
componenti, l'importo corrispondente allo 0,8 per cento del valore
dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di
euro; tale percentuale e' ridotta allo 0,4 per cento per la parte
eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo
0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro ».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 settembre 2020, n. 120, (Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 6 (Collegio consultivo tecnico). - 1. Fino al
30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione
delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle
soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50, e' obbligatoria, presso ogni stazione
appaltante, la costituzione di un collegio consultivo
tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non
oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti
dall'articolo 5 nonche' di rapida risoluzione delle
controversie o delle dispute tecniche di ogni natura
suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del
contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia
gia' iniziata alla data di entrata in vigore del presente
decreto, il collegio consultivo tecnico e' nominato entro
il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data.
2. Il collegio consultivo tecnico e' formato, a
scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o
cinque in caso di motivata complessita' dell'opera e di
eterogeneita' delle professionalita' richieste, dotati di
esperienza e qualificazione professionale adeguata alla
tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi
ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli
appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici,
anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e
alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici
quali quelli di modellazione per l'edilizia e le
infrastrutture (BIM), maturata per effetto del
conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano
in grado di dimostrare un'esperienza pratica e
professionale di almeno dieci anni nel settore di
riferimento. I componenti del collegio possono essere
scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti
possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due
componenti, individuati anche tra il proprio personale
dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di
lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in
possesso dei requisiti previsti dal primo periodo, e che il
terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente,
sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in
cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del
presidente entro il termine indicato al comma 1, questo e'
designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di
interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome
di Trento e Bolzano o dalle citta' metropolitane per le
opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo
tecnico si intende costituito al momento della designazione
del terzo o del quinto componente. All'atto della
costituzione e' fornita al collegio consultivo copia
dell'intera documentazione inerente al contratto. (27)
3. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il
collegio consultivo puo' operare anche in videoconferenza o
con qualsiasi altro collegamento da remoto e puo' procedere
ad audizioni informali delle parti per favorire, nella
risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche
eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione
per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il
collegio puo' altresi' convocare le parti per consentire
l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.
L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo
tecnico viene valutata ai fini della responsabilita' del
soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo
prova contraria, grave inadempimento degli obblighi
contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del
collegio consultivo tecnico e' causa di esclusione della
responsabilita' del soggetto agente per danno erariale,
salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo
tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto
dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva
diversa e motivata volonta' espressamente manifestata in
forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione
di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico
sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei
componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti
dalla data della comunicazione dei quesiti, recante
succinta motivazione, che puo' essere integrata nei
successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza
dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie
le determinazioni possono essere adottate entro venti
giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono
assunte a maggioranza. Quando il provvedimento che
definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto
della determinazione del collegio consultivo, il giudice
esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte
vincitrice che non ha osservato la determinazione,
riferibili al periodo successivo alla formulazione della
stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute
dalla parte soccombente relative allo stesso periodo,
nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato
di un'ulteriore somma di importo corrispondente al
contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita'
degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.
4. Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1
le parti possono comunque nominare un collegio consultivo
tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da
1 a 3. Le parti possono anche stabilire l'applicabilita' di
tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo 5.
5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro
responsabile unico del procedimento, possono costituire un
collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per
risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni
natura suscettibili di insorgere anche nella fase
antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le
determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre
clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonche' la
verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e
dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso
due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il
terzo componente e' nominato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse
nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento
e Bolzano o dalle citta' metropolitane per le opere di
interesse locale. Ferma l'eventuale necessita' di
sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione
appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di
componente del collegio consultivo tecnico nominato ai
sensi del presente comma non sono incompatibili con quelle
di componente del collegio nominato ai sensi del comma 1.
6. Il collegio consultivo tecnico e' sciolto al
termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi
in cui non ne e' obbligatoria la costituzione, in data
anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne
e' obbligatoria la costituzione, il collegio puo' essere
sciolto dal 31 dicembre 2021 in qualsiasi momento, su
accordo tra le parti.
7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno
diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato
al valore dell'opera, al numero, alla qualita' e alla
tempestivita' delle determinazioni assunte. In caso di
ritardo nell'assunzione delle determinazioni e' prevista
una decurtazione del compenso stabilito in base al primo
periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il
compenso e' liquidato dal collegio consultivo tecnico
unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la
emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle
tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto e di
quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter.
Non e' ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio. I
compensi dei membri del collegio sono computati all'interno
del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.
7-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti del
collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma
7, non possono complessivamente superare: a) in caso di
collegio consultivo tecnico composto da tre componenti,
l'importo corrispondente allo 0,5 per cento del valore
dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50
milioni di euro; tale percentuale e' ridotta allo 0,25 per
cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a
100 milioni di euro e allo 0,15 per cento per la parte
eccedente i 100 milioni di euro; b) in caso di collegio
consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo
corrispondente allo 0,8 per cento del valore dell'appalto,
per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di
euro; tale percentuale e' ridotta allo 0,4 per cento per la
parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni
di euro e allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100
milioni di euro.
8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico
non puo' ricoprire piu' di cinque incarichi
contemporaneamente e comunque non puo' svolgere piu' di
dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo
nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore
a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola
determinazione, i componenti del collegio non possono
essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi
per la durata di tre anni decorrenti dalla data di
maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato
nell'adozione anche di una sola determinazione e' causa di
decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione
appaltante puo' assumere le determinazioni di propria
competenza prescindendo dal parere del collegio.
8-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con provvedimento del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte
a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente
articolo, i requisiti professionali e i casi di
incompatibilita' dei membri e del Presidente del collegio
consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro
scelta, i parametri per la determinazione dei compensi
rapportati al valore e alla complessita' dell'opera,
nonche' all'entita' e alla durata dell'impegno richiesto ed
al numero e alla qualita' delle determinazioni assunte, le
modalita' di costituzione e funzionamento del collegio e il
coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflativi
e contenziosi esistenti. Con il medesimo decreto, e'
istituito presso il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il
monitoraggio dell'attivita' dei collegi consultivi tecnici.
A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono
a trasmettere all'Osservatorio gli atti di costituzione del
collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro
cinque giorni dalla loro adozione. Ai componenti
dell'osservatorio non spettano indennita', gettoni di
presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque
denominati. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a
legislazione vigente.
9. Sono abrogati i commi da 11 a 14 dell'articolo 1
del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.».